CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2026
Cassazione n. 19599/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 della CORTE DI CASSAZIONEUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale,riportandosi alla memoria in atti (del 10.2.2026), ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso;udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l’accoglimentodel ricorso, anche riportandosi alla memoria di replica del 21.2.2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza n. 396 del 29 maggio 2025, la Prima Sezione penale diquesta Corte ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] neisuoi confronti per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (confermativa di quella,emessa all’esito di rito abbreviato, dal Giudice dell’udienza preliminare delTribunale di [OSCURATO:PERSONA]), per essere stato partecipe di un’associazione adelinquere di stampo mafioso, facente capo alle famiglie Alvaro-[OSCURATO:PERSONA] di Rizziconi.Pronunciandosi sul ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appellodi [OSCURATO:PERSONA], la Prima Sezione della Cassazione aveva dichiarato infondati,tra gli altri, i motivi relativi:- alla pretesa inutilizzabilità delle chat criptate ([OSCURATO:PERSONA]) acquisite attraversoordine di indagine europeo inoltrato all’autorità giudiziaria francese;- all’identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore, nelle chat criptate, del pinJiNPV;- all’attendibilità delle dichiarazioni rese sul conto dell’odierno ricorrente daparte dei collaboratori di giustizia Formosa ed Arena;- alla ritenuta assenza di prova di contatti del ricorrente con esponenti dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare con [OSCURATO:PERSONA] cl. ’82;- alla dedotta omessa valutazione di elementi favorevoli all’imputato,ricavabili dall’assoluzione dello stesso nel procedimento celebrato dinanziall’Autorità giudiziaria di Brescia per detenzione di armi comuni da sparo conl’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., nell’ambito della vicenda relativa altentato omicidio ai danni di Ferraro;- alla ritenuta insussistenza della circostanza aggravante del carattere armatodell’associazione di stampo mafioso.2. Avverso la sentenza della Prima Sezione di questa Corte, MichelangeloTripodi, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinarioper “errore di fatto”, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., rilevando che ladecisione della Corte sarebbe viziata da una serie di errori percettivi (ne vengonoindicate complessivamente sette), anche di tipo omissivo, su punti fondamentalidella decisione.2.1. In relazione alla ritenuta utilizzabilità della messaggistica criptata (temasul quale la Corte di cassazione sarebbe incorsa nei primi tre errori percettividenunciati), la Corte di legittimità non si sarebbe avveduta del fatto che i giudicidi merito non avevano verificato se i dati trasmessi all’autorità giudiziaria italianada quella francese fossero stati effettivamente acquisiti mediante attività diintercettazione.Ciò si porrebbe in contrasto con i principi affermati dalla sentenza delle SezioniUnite “Gjuzi” (richiamata in modo “apparente” dalla Prima Sezione di questaCorte), che ha distinto le modalità di utilizzazione di quei dati nel procedimentointerno a seconda che si tratti di dati acquisiti mediante captazione in “temporeale”, con conseguente applicazione dell’art. 270 cod. proc. pen., oppure di “datifreddi”, nel qual caso troverebbe applicazione l’art. 238 cod. proc. pen.La difesa, osserva il ricorrente, aveva allegato al primo ricorso l’ordine diindagine europea, dal quale emergeva la generica richiesta di acquisizione di tuttii contenuti comunicativi di una serie indeterminata di Pin, con la mancatacompilazione dei campi relativi proprio al materiale intercettivo (sezioni H5 e H7).La Corte avrebbe inoltre ignorato che la maggior parte del materialetrasmesso non afferiva effettivamente a “conversazioni” intercettate, trattandosidi comunicazioni unilaterali di uno solo degli interlocutori, senza risposta dell’altro.2.2. In ordine alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore del Pin JiN1PV,la Prima Sezione della Corte di cassazione, nel ritenere dimostrata taleidentificazione sulla base di una lettura unitaria dei plurimi elementi valorizzati daigiudici di merito, non si sarebbe avveduta del fatto che la difesa aveva dimostratola fallacia di ciascuno degli elementi valorizzati e dunque la loro inidoneitàcomplessiva.2.3. Sui rapporti tra il ricorrente ed esponenti di vertice della cosca [OSCURATO:PERSONA],ritenuti sussistenti soprattutto sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratoridi giustizia Formosa ed Arena, la Prima Sezione di questa Corte non si sarebbeavveduta dell’illogicità nel ritenere fondate una pluralità di censure mosse dalladifesa alla sentenza impugnata della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA](sull’attendibilità dei collaboratori, sull’assenza di contatti diretti tra il ricorrente ei [OSCURATO:PERSONA], sul travisamento delle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Fiorilla)ma di ritenere comunque provato tale collegamento.2.4. Ulteriore “svista” sarebbe stata inoltre determinata dall’omessavalutazione degli elementi “a discarico” dell’imputato, ricavabili dalla sentenzadella Corte di appello di Brescia che aveva assolto il ricorrente dalla contestazionedi detenzione illegale di armi, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen.,evidenziando altresì che la riconducibilità alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] del tentato omicidionei confronti di Ferraro (uno degli episodi valorizzati ai fini della condanna delricorrente) non fosse stata dimostrata e che non fossero emersi contatti traMichelangelo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.5. In relazione, infine, alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravantedel carattere armato dell’associazione (art. 416-bis, comma 4 cod. pen.), nelsoffermarsi sugli elementi dai quali emergeva la prova di tale circostanza, la Cortedi legittimità avrebbe omesso di evidenziare da quali elementi sarebbe statopossibile trarre la dimostrazione della consapevolezza, da parte del ricorrente,della disponibilità di armi da parte del clan.3. Con una memoria del 10.2.2026 la Procura Generale di questa Corte hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, ponendo in evidenza che nessunodei rilievi difensivi era realmente attinente ad errori percettivi da parte della Cortedi cassazione ma riguardava semmai le valutazioni espresse dalla Corte e noncondivise dal ricorrente.La difesa ha depositato una memoria di replica del 21.2.2026 (corredata dadiversi allegati), con la quale ha contestato le conclusioni della Procura Generalee ribadito che quelli denunciati dovevano ritenersi errori percettivi posti in esseredalla Corte di cassazione, per non essersi avveduta di elementi fondamentali sucui basare la decisione e per non essersi pronunciata sui rilievi a lei sottoposti conil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto al di fuoridei casi in cui è consentito il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell’art.275-bis cod. proc. pen.2. Preliminarmente, appare opportuno delimitare brevemente l’ambito dioperatività del rimedio straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen.Con una pronuncia, resa poco dopo l’introduzione della disposizione in esamead opera dell’art. 6, comma 6, della legge 26 marzo 2001, n. 128, le Sezioni Unitedi questa Corte hanno rilevato che l'errore di fatto verificatosi nel giudizio dilegittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consistein un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversada quella che sarebbe stata adottata senza di esso.Nella motivazione della sentenza richiamata, è stato precisato che: 1) qualorala causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estranei all'ambitodi applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche,sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse ol'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza diindirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorsoil giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi intravisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioniordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alledecisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificatauna simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errorepercettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale» (Sez. U, n. 16103 del27/03/2002, Basile, Rv. 221280 – 01).I suddetti principi sono stati costantemente ribaditi dalla giurisprudenzasuccessiva (anche con ulteriori decisioni delle Sezioni Unite), con le quali si è inparticolare rimarcato che, qualora la causa dell'errore non sia identificabileesclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbiacomunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì digiudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod.proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 – 01; Sez. U,n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527 – 01).Per quanto concerne in particolare l’omesso esame di specifiche deduzionidifensive contenute in uno dei motivi del ricorso, la giurisprudenza di questa Corteha sempre posto in evidenza che è inammissibile il ricorso straordinario per erroremateriale o di fatto avverso la sentenza di Cassazione per l'omesso esame dideterminate deduzioni contenute in uno specifico motivo del ricorso percassazione, laddove il giudice di legittimità non abbia pretermesso l'esame delmotivo di impugnazione ma ne abbia fatto oggetto di trattazione; sicché le ridettededuzioni, sebbene la Corte non ne abbia dato esplicitamente conto, debbanoreputarsi tacitamente valutate e disattese (tra le tante Sez. 1, n. 17847 del11/01/2017, Barilari, Rv. 269868 – 01; in senso sostanzialmente analogo Sez. 5,n. 26271 del 26/05/2023, Riccio, Rv. 284697 – 01).Non può quindi ravvisarsi un errore percettivo per il semplice fatto che laCorte di cassazione non abbia fatto espresso riferimento a tutte le specifichededuzioni contenute in un motivo di ricorso, quando questo, nel suo complesso,sia stato valutato e vi sia stata, pertanto, una valutazione implicita di infondatezzain relazione al singolo rilievo difensivo.3. I primi tre “errori percettivi” denunciati dal ricorrente (il ricorso non èformalmente articolato in motivi ma, come già anticipato, individua sette errori dipercezione in cui sarebbe incorsa altra Sezione di questa Corte), riguardanti lamancata o erronea valutazione del materiale trasmesso dalle autorità giudiziariefrancesi a seguito di ordine di indagine europeo, sono del tutto insussistenti.La Prima Sezione penale di questa Corte, dopo aver dato conto di quale fosseil contenuto dei motivi di ricorso proposti dalla difesa in relazione a tale tema (p.2 della sentenza impugnata), ha esaurientemente illustrato le ragioni per le qualigli stessi fossero infondati (pagine 8 e 9), senza incorrere in alcun errore dipercezione ed evidenziando viceversa la mancata indicazione, da parte delladifesa, di quali specifici atti di indagine, secondo la propria prospettazione, nonpotessero essere acquisiti sulla base del diritto interno e quale violazione dellegaranzie difensive vi sarebbe stata.Tale grave ed evidente carenza permane anche nel presente ricorsostraordinario, in cui il ricorrente lamenta, in modo generico, il riferimento (da partedella Corte di cassazione e della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]) alla disciplinadi cui all’art. 270 cod. proc. pen., contestando che nel caso in esame ci si trovassedi fronte a materiale intercettivo e a conversazioni, senza tuttavia specificare qualesarebbe invece la natura del materiale acquisito e quale dovrebbe essere la diversadisciplina applicabile, trascurando altresì di considerare che il regime diacquisizione ritenuto applicabile (quello di cui all’art. 270 cod. proc. pen.) ècomunque quello più rigoroso rispetto alla possibilità di ritenere quei dati, nonfrutto di intercettazioni, ma acquisibili come documenti contenenti corrispondenzaai sensi dell’art. 234 cod. proc. pen., (Sez. 6, n. 46833 del 26/10/2023, Bruzzaniti,Rv. 285543 – 01; nonché, in motivazione, Sez. U, n. 23755 del 29/02/2024, Gjuzi,Rv. 286573).Come correttamente ricordato dalla Prima Sezione di questa Corte, con lasentenza “Gjuzi”, le Sezioni Unite hanno chiarito che in materia di ordine europeodi indagine, la sua emissione, da parte del pubblico ministero, diretta ad ottenereil contenuto di comunicazioni scambiate mediante “criptofonini”, già acquisite edecrittate dall'autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendentedavanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano,quale condizione necessaria a norma dell'art. 6 Direttiva 2014/41/UE, perché taleautorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, nonè richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni giàacquisite in altro procedimento.È stato altresì precisato che l'utilizzabilità del contenuto di tali comunicazionideve essere esclusa se il giudice interno rileva che il loro impiego determinerebbeuna violazione dei diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta deidiritti fondamentali dell'Unione Europea, ma che l'onere di allegare e provare i fattida cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata, la quale, pertanto, nonpuò limitarsi genericamente a dedurre la natura “incerta” del materiale acquisito,senza che da ciò discenda alcuna conseguenza rispetto alle condizioni diutilizzabilità del dato probatorio.Le censure sollevate dal ricorrente, dunque, oltre a non basarsi realmente suerrori percettivi in cui sarebbe incorsa questa Corte, continuano ad essere prive dispecificità e sono pertanto inammissibili.4. Tutti gli ulteriori motivi di ricorso proposti non presentano neanche laparvenza di doglianze relative ad errori percettivi.Il ricorrente lamenta infatti errori prettamente valutativi che la Prima Sezionepenale di questa Corte avrebbe commesso nel rigettare il ricorso proposto, ed inparticolare: il non aver valutato l’asserita inconsistenza dei plurimi elementiutilizzati ai fini dell’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale utilizzatore del PinJ1N1PV; la ritenuta illogicità intrinseca della motivazione della sentenza sul temadell’esistenza di collegamenti tra il ricorrente ed esponenti della famiglia [OSCURATO:PERSONA],come ricavabile dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia; la nonadeguata valorizzazione degli elementi “a discarico” ricavabili dalla sentenza diassoluzione emessa dall’Autorità giudiziaria di Brescia nel procedimentoriguardante la detenzione, da parte del ricorrente, di armi da fuoco; la carenza dimotivazione sulla consapevolezza, da parte del ricorrente, del carattere armatodell’associazione a delinquere di stampo mafioso della quale avrebbe fatto parte.Vengono denunciati, in sostanza, vizi in cui la Corte sarebbe incorsa nellavalutazione del materiale probatorio acquisito nel procedimento di merito e nellamotivazione della sentenza che si collocano totalmente al di fuori dei casi in cui èconsentito il ricorso straordinario previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. e deiquali, pertanto, non è possibile alcun esame.Non è ravvisabile, infatti, alcuna erronea percezione di atti interni al giudizioma semmai una valutazione sulla significatività o irrilevanza di determinatielementi in termini non condivisi dalla difesa.5. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parteabbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causadi inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, anorma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonchéquello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende,equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in data 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]