CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2022
Cassazione n. 49240/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2021 della Corte d'appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 ottobre 2021 la Corte d'appello di Bari ha rigettato l'impugnazione proposta, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 2 dicembre 2019 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, con la quale, a seguito di giudizio abbreviato e per quanto ora rileva in ordine alla posizione del suddetto Tritto, lo stesso era stato condannato alla pena di sette anni e due mesi di reclusione in relazione ai reati di tentato omicidio aggravato (capo A.2.1) e di detenzione e porto illegale di arma (capo A.2.2). 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che vengono enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 42, 56, 110 e 575 cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla conferma della configurabilità del reato di tentato omicidio di cui al capo A.2.1., che era stata fondata dalla Corte d'appello sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che, però, non fornivano elementi di certezza al riguardo e non potevano neppure dirsi riscontrate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche; ha lamentato l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione anche nella parte riguardante la sussistenza in capo al ricorrente dell'elemento soggettivo del delitto di tentato omicidio aggravato. 2.2. Con il secondo motivo ha denunciato, nuovamente ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt. 7 I. 203/1991 e 192 cod. proc. pen. e un ulteriore vizio della motivazione, nella parte concernente la sussistenza della circostanza aggravante prevista dalla disposizione denunciata, non essendovi elementi certi in ordine alle finalità della condotta e sul movente della stessa e, in particolare, del fine di agevolazione di una associazione a delinquere di stampo mafioso. 2.3. Con il terzo motivo ha denunciato, sempre ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione e l'erronea applicazione degli artt.62 bis, 69, 99 e 133 cod. pen. e un vizio della motivazione, nella parte relativa al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, alla conferma della recidiva e alla determinazione della pena, non adeguatamente giustificati dalla Corte d'appello, nonostante la formulazione di specifiche censure su tutti tali punti. 3. Con dichiarazione del 3 ottobre 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso.P o L [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente personalmente, con atto dallo stesso proveniente e con sottoscrizione autenticata dal difensore, pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 13 ottobre 2022, prima dell'udienza di discussione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 500,00. 3. In proposito il Collegio ritiene di dover dare continuità all'orientamento espresso da altre Sezioni di questa Corte (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 2188 del 09/12/2014, dep. 2015, A., Rv. 261775; Sez. 5, n. 18978 del 28/01/2014, Chiapponi, Rv. 259838; Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953), non condividendo l'altro orientamento, espresso in talune pronunce di questa Corte (Sez. 6, n. 31435 del 24/04/2012, Ighune, Rv. 253229), secondo cui, qualora il ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile per taluna delle cause indicate nell'art. 591 cod. proc. pen., non si applicherebbe la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., riguardando tale previsione soltanto i casi in cui l'inammissibilità sia dichiarata ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 3. Ed invero, tale ultimo orientamento appare in contrasto con il letterale tenore del citato art. 616 cod. proc. pen., il quale, nello stabilire l'applicazione di detta sanzione "se il ricorso è dichiarato inammissibile", non distingue affatto tra le varie possibili cause di inammissibilità. D'altra parte, stante la peculiarità del mezzo di impugnazione, non appare affatto illogico che anche le ordinarie cause di inammissibilità, quali previste dall'art. 591 cod. proc. pen., diano luogo a una sanzione che non trova, invece, applicazione quando esse riguardino un'impugnazione di diverso tipo, dovendosi semmai riguardare come difficilmente giustificabile, sul piano logico, che, a parità di "rimproverabilità" alla parte privata dell'avvenuta proposizione del ricorso rivelatosi inammissibile, la stessa parte sia o non sia soggetta al pagamento della sanzione a seconda che la causa di inammissibilità sia riconducibile alle previsioni di cui all'art. 606 cod. proc. pen., comma 3 o a quelle di cui all'art. 591 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in fav