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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 06512/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26627/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata apposta a margine delricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia no in Latina, al Viale dello Statuto n. 24. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a pposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. 4971/2021, emessa da CORTE D'APPELLO di ROMAil giorno 06/07/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 13 agosto 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), innanzi al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, onde sentire, nei suoi confronti, accertare: i) la nullità del contratto, stipulato in data 27 marzo 2007, di apertura di credito, per la somma di € 500.000,00, sul conto corrente di appoggio n. 10446115, nullità derivante dalla deviazione dello schema negoziale, rispetto al contratto tipico di aperura di credito; ii) l’applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, di interessi anatocistici, con conseguente lorodiritto a vedersi ricalcolare l’esatto dare avere mediante eliminazione di ogni forma di anatocismo ed applicazione esclusiva del tasso legale; iii) la nullità della clausola di cui all’art. 15 del contratto, poiché contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1845 cod. civ. ed avente causa illecita exart. 1343 cod. civ.; iv) il grave inadempimento, da parte dell’istituto bancario, per la violazione della specifica destinazione delle somme dedotte nel contratto e per non aver consentito la riutilizzazione della provvista, una volta ripristinata, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto; v) l’illegittimità del recesso operato dall’istituto bancario, in difetto di comunicazione scritta, di giusta causa e senza preavviso, in aperta violazione dell’art. 1845 cod. civ. nonché dei principi di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1366, 1375 cod. civ. e di quelli di “sana e prudente gestione” di cui all’art. 5 TUB, con conseguente condanna del medesimo istituto, anche exart. 1338 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, morale, esistenziale, attinenti alla cd. perdita di chance, all’immagine commerciale ed alla reputazione personale, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 5.000.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia.

Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò le avverse pretese e chiese, in via riconvenzionale subordinata, per la denegata ipotesi di loro accoglimento, previa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., condannarsi gli attori alle conseguenti restituzioni in relazione ai contratti inter partes ed alle polizze vita Unidiamonddedotte ad oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo.

L’adito Tribunale di Latina, con sentenza del 20/22 marzo 2017, n. 630, rigettò le domande degli attori e considerò assorbita quella riconvenzionale della banca convenuta.

2. Esito negativo ebbe anche il gravame promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 luglio 2021, n. 4971, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA].

Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice disattese tutti i formulati motivi di impugnazione, osservando: i) quanto al primo, che, «sebbene gli appellanti richiamino gli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., che si riferiscono alla fase dell’esecuzione del contratto, in realtà prospettano una responsabilità precontrattuale dell’istituto bancario.

Quanto alla circostanza che i rappresentanti legali della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. avevano fatto affidamento sulle parole dei funzionari di banca, che avrebbero loro comunicato che le polizze, necessarie alla concessione del nuovo finanziamento, erano riscattabili, va rilevato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che risultavano “debitamente sottoscritte dalle parti le richiesta di conferimento in garanzia delle due polizze assicurative” e che non vi era “prova di alcuna forma di coartazione della volontà di parte attrice in merito alla sottoscrizione dei citati negozi giuridici”.

Tali rilievi non sono stati oggetto di specifica censura impugnatoria»; ii) circa il secondo, che la società appellante «prospetta di aver sottoscritto un contratto diverso da quello che avrebbe voluto stipulare, come evincibile dalla lettera del 4 gennaio 2007.

Va rilevato che l’operazione giuridico-economica posta in essere dalle parti è costituita da un finanziamento, concesso mediante apertura di credito garantito ai sensi dell’art. 1844 c.c., inquadrabile quale effettivo finanziamento, dal momento che l'erogazione era avvenuta in un'unica soluzione, con annesso piano di rientro, e la concessione di un’idonea garanzia in favore della banca erogante, costituita dal pegno sulle polizze vita.

Non può che condividersi al riguardo l’assunto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ritenuto che rientrava nella piena autonomia negoziale delle parti la conclusione di una tal fattispecie negoziale, che risultava perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c.

La banca non avrebbe inoltre in alcun modo potuto incidere sull'utilizzazione delle somme oggetto di finanziamento: si era infatti limitata a chiedere la prestazione di una idonea garanzia.

Pertanto, è irrilevante la circostanza che solo circa un quinto dell'intero finanziamento era stato effettivamente investito nell'attività produttiva dell'impresa, a nulla rilevando la circostanza che le somme, oggetto di finanziamento, erano state, per la metà, destinate all'acquisto delle ridette polizze vita e, per circa un quarto, destinate all'estinzione di pregresse situazioni debitorie.

Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., in data 28 marzo 2007, aveva acquistato ulteriori polizze vita per un valore di € 50.000,00, non concedendole in garanzia all'istituto di credito, ulteriore prova per cui l’opzione di destinare tali somme a scopi estranei a quelli d'impresa era stata assunta in assenza di condizionamento alcuno.

Con il motivo in esame non viene neppure prospettato un vizio della volontà della società contraente, in ipotesi presupposto per richiedere l’annullamento del contratto»; iii) relativamente al terzo, che «in atti non vi è alcuna prova che la volontà negoziale di sottoscrivere le polizze fosse stata viziata, circostanza che, per altro, avrebbe potuto costituire il presupposto per la declaratoria di annullamento e non già di nullità del contratto»; iv) riguardo al quanto, che «la prospettazione della nullità di una clausola contrattuale richiede che venga indicata quale sia la norma imperativa in contrasto con detta clausola, prospettazione del tutto assente nel motivo in esame.

Va poi rilevato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che era stato documentalmente provato che era “stata proprio la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., con comunicazione del 24 ottobre 2007, ad esercitare il recesso dal conto corrente n.10446115”, con la conseguenza che vi era “una chiara carenza di interesse della parte a sollevare la citata eccezione di nullità della clausola di cui all’art. 15”, dal momento che l’istituto di credito non se ne era avvalso»; v) con riferimento al quinto, che «il computo trimestrale degli interessi era stato previsto, come già rilevato dal primo [OSCURATO:PERSONA], nelle clausole contrattuali inter partes .

Quanto alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, era onere della parte attrice, acquisire il documento di sintesi, onde provare, in ipotesi, l’illegittimità di quanto addebitatole a tale titolo»; vi) quanto al sesto, che «i quesiti, che gli appellanti vorrebbero porre nella consulenza espletanda in questo grado di giudizio, concernono o accertamenti in punto di fatto, da provare con specifici mezzi istruttori, non già con la consulenza, o valutazioni giuridiche»; vii) circa il settimo, infine, che «la domanda riconvenzionale era stata dichiarata assorbita, in quanto condizionata all’accoglimento, anche parziale, della domanda principale.

Ne consegue che soccombenti erano stati gli attori, ora appellanti».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a sette motivi.

Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anchememoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio, quanto alla eccezione dei ricorrenti concernente la pretesa “Nullità della notifica della sentenza emessa dalla corte di appello, seconda sezione specializzata in materia di imprese” (cfr. pag. 1-2 del ricorso), che, come sancito, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 12971 del 2024, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, “ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione”, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bisdisp. att. cod. proc. civ. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, –come, appunto, quello odierno –tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente exart. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Nella specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno specificamente contestato i dati relativi alla pubblicazione della sentenza da loro impugnata, né, soprattutto, il concreto contenuto di quest’ultima, essendosi limitati ad affermare unicamente che, dall’esame dell’attestazione di conformità all’originale della sentenza ad essi notificata dal difensore della controparte ai fini del decorso del termine breve della sua impugnazione, emergeva che la stessa «sia stata estratta dalpolisweb, a seguito di avvenuta pubblicazione, per cui avrebbe dovuto riportare ben visibili: il numero della sentenza, la data di pubblicazione, il numero di ruolo generale del giudizio della Corte di Appello di Roma, il numero di repertorio e la firma del Presidente Relatore, nel caso dott. [OSCURATO:PERSONA] e la cd. coccardina.

Invece, la sentenza allegata alla suddetta pec inviata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata unicamente da un semplice scritto che non contiene alcuno degli elementi sopra indicati.

In forza della suddetta notifica i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati costretti comunque a promuovere il presente ricorso per cassazione, quando, in realtà, a seguito di nullità della notifica della sentenza, ancora decorre il termine lungo per la impugnazione».

A tale affermazione, peraltro, non è seguita alcuna deduzione circa potenziali lesioni del proprio diritto di difesa, sicché la stessa non può che considerarsi del tutto irrilevante in questa sede.

2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», contestandosi alla corte di appello di non aver considerato (come già il tribunale) quanto ampiamente esposto dagli attori prima nell’atto di citazione e, successivamente, in quello di appello, in cui era stato ben evidenziato che la scelta operata dalla [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondeva a quanto dalla stessa effettivamente richiesto; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1842 cod. civ., in contrasto con l’art. 1843 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Si assume che «la peculiarità dell’apertura di credito in esame è che la stessa è stata concessa in modo progressivo e decrescente rispetto al piano di ammortamento allegato al contratto, la cui durata è stata fissata al 31.3.2012. […].

Quanto pattuito è certamente in contrasto con la causa negoziale tipica dell’apertura di credito in conto corrente nella forma disciplinata dall’art. 1842 c.c., che prescrive, in capo alla banca, di tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo con facoltà per quest’ultimo di riutilizzare la somma prevista nei limiti dell’affidamento.

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha di fatto sottoposto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto diverso da quello richiesto nella lettera del 4.1.2007, ed attraverso la stipula di più contratti – finanziamento, conto corrente e stipula polizze a premio unico– ha cagionato un danno alla società [OSCURATO:SOCIETA].»; III) «Nullità dell’art. 15 del contratto di apertura di credito – Grave inadempimento contrattuale dell’istituto di credito, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Muovendo dal presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA].

«fu costretta ad acquistare le polizze, in quanto il funzionario della banca, sig. [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, comunicava al sig. [OSCURATO:PERSONA] che, per ottenere il finanziamento, era indispensabile acquistare preventivamente le polizze stesse, collocate dalla banca, per un importo complessivo di € 300.000,00» e rimarcato che «cosa ancora più grave è che i funzionari della banca sottacerono alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che le polizze stesse dovevano essere costituite in pegno a garanzia dell’operazione, ragion per cui mai le stesse avrebbero potuto essere liquidate se non estinguendo l’operazione principale», si deduce essere «evidente che lo scopo per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto il finanziamento non è stato raggiunto ed il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha cagionato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un grave danno, poiché l’ulteriore rischio finanziario a cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata sottoposta in modo non professionale dalla banca ha determinato forti perdite nella gestione dell’attività dell’azienda»; IV) «Nullità dell’art. 15 del contratto di apertura di credito: “decadenza dal beneficio del termine - risoluzione del contratto – revoca del finanziamento».

Si lamenta che «il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello […] hanno omesso di considerare che la società [OSCURATO:SOCIETA]., subito dopo la stipula del contratto, prendeva contezza che l’operazione aveva, in realtà, generato solo un forte indebitamento a suo carico, in quanto l’importo erogato di € 500.000,00, dietro espressa pretesa dell’Istituto, era stato destinato all’acquisto di polizze d’assicurazione sulla vita, senza arrecare nessuna tangibile utilità alla società a cui era rimasta una liquidità pari ad € 100.000,00.

Pertanto, verso la fine dell’estate 2007 il sig. [OSCURATO:PERSONA] […] si recavapresso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Latina […], al fine di chiedere la chiusura anticipata dell’operazione mediante il ricavato della vendita delle polizze assicurative e di un ulteriore versamento integrativo […], ma in tale occasione il funzionario sig. [OSCURATO:PERSONA] affermò che tale chiusura anticipata per non meglio precisate ragioni non era fattibile.

Successivamente al detto incontro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato telefonicamente dal funzionario [OSCURATO:PERSONA] il quale, in modo del tutto anomalo ed irrituale, gli comunicava inaspettatamente il recesso dell’istituto dal rapporto di conto corrente ordinario con relativa convenzione di assegni, la cui esposizione era stata nel frattempo azzerata mediante il parziale utilizzo della linea di credito di € 500.000,00, adducendo un andamento anomalo del conto. […].»; V) «Nullità dell’art. 4 del contratto di apertura di credito relativo alla determinazione degli interessi, per violazione del divieto di anatocismo bancario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.».

Si assume che, «da un esame degli estratti conto, è possibile rilevare che gli interessi sono stati calcolati con periodicità trimestrale ed addebitati sul c/c acceso per la gestione del finanziamento, sempre con scadenza trimestrale […].

L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’addebitare le spese e commissioni, ha ritenuto opportuno ed in modo arbitrario addebitare anche le commissioni di massimo scoperto. […].

Nulla viene detto in riferimento alla liquidazione degli eventuali interessi attivi che maturerebbero sul conto corrente […], per cui è di tutta evidenza che ci troviamo nell’ambito dell’anatocismo nella capitalizzazione degli interessi vietata dal nostro ordinamento».

Si aggiunge che «il piano di ammortamento allegato al contratto è un ammortamento alla francese con tasso variabile che prevede l’estinzione graduale del debito con rate in cui la quota capitale viene calcolata, congiuntamente agli interessi, di volta in volta, alla variazione del tasso di interessi»; VI) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., in relazione all’art. 187 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., su cui la Corte di appello di Roma non si è pronunciata».

Viene contestata la mancata integrazione della c.t.u. richiesta al tribunale, ma da questo non disposta, senza che, successivamente, la corte d’appello abbia ritenuto di modificare tale decisione ammettendo la c.t.u.

«sui quesiti indicati dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] nelle Osservazioni alla bozza del 13.11.2012»; VII) «Sulle spese processuali liquidate in sentenza», contestandosi la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di entrambi i gradi di merito.

3. Ritiene il Collegio di dovere anteporre allo scrutinio delle descritte doglianze alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la tipologia di vizi (violazione e/o falsa applicazione di legge) ivi concretamente prospettati.

Tanto al fine di poter procedere, successivamente, ad una più celere decisione della lite.

Giova ricordare, allora, innanzitutto, che costituisce orientamento ampiamente consolidato quello per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dai ricorrenti) può rivestire la forma della violazione di legge(intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione.

Cfr. Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021; Cass. nn. 27909 e 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018).

È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022) ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015).

È doveroso sottolineare, altresì, fin da ora, che: i) il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass.nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020.

Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”); ii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n.21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn.4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025).

Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)».

4. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso si rivela palesemente inammissibile perché interamente basato su circostanze fattuali il cui accertamento, tuttavia, come si è già spiegato, è incompatibile con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità.

Esso, si risolve, dunque, in una non consentita richiesta di rivisitazione della già esposta conclusione, sul corrispondente primo motivo di gravame, della corte distrettuale, peraltro senza confrontarsi minimamente sull’affermazione di quest’ultima secondo cui, «Quanto alla circostanza che i rappresentanti legali della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. avevano fatto affidamento sulle parole dei funzionari di banca, che avrebbero loro comunicato che le polizze, necessarie alla concessione del nuovo finanziamento, erano riscattabili, va rilevato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che risultavano “debitamente sottoscritte dalle parti le richiesta di conferimento in garanzia delle due polizze assicurative” e che non vi era “prova di alcuna forma di coartazione della volontà di parte attrice in merito alla sottoscrizione dei citi negozi giuridici”.

Tali rilievi non sono stati oggetto di specifica censura impugnatoria».

La doglianza, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quanto ripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr. Cass. n. 21563 del 2022, pag. 8 e ss. della motivazione; Cass. n. 35782 del 2023, pag. 41 e ss. della motivazione; Cass. n. 25495 del 2024, pag. 7-8 della motivazione; Cass. n. 26871 del 2024, pag. 11-12 della motivazione; Cass. n. 19277 del 2025, pag. 16 e ss. della motivazione; Cass. n. 32413 del 2025, pag. 5-6 della motivazione), secondo cui «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez.

Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo"decisum" che sorregge la sentenza impugnata.

Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)».

5. Manifestamente inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso.

Esso, infatti, da un lato, non si confronta in alcun modo con le già riportate argomentazioni (cfr. §

2. dei “Fatti di causa”, da intendersi richiamato in parte qua), poste dalla corte capitolina a fondamento del rigetto del secondo motivo di appello innanzi alla stessa proposto dagli odierni ricorrenti, così incorrendo nel medesimo profilo di inammissibilità per aspecificità appena descritto in relazione al primo motivo; dall’altro, si traduce, sostanzialmente, in una contestazione (peraltro nemmeno effettuata con puntuali riferimenti alle norme di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.)sull’esito interpretativo dei contratti caratterizzanti la complessiva operazione intercorsa tra le [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultante dalla sentenza impugnata, così dimenticando che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione).

6. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché anch’esso, come il primo, si rivela interamente basato su circostanze fattuali il cui accertamento, tuttavia, come si è già spiegato, è incompatibile con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità.

Lo stesso, si risolve, dunque, in una non consentita richiesta di rivisitazione della già esposta conclusione, sul corrispondente terzo motivo di gravame, della corte distrettuale, peraltro senza confrontarsi minimamente – così risultando inficiato da aspecificità alla stregua dei principi richiamati in precedenza –sull’affermazione di quest’ultima secondo cui « in atti non vi è alcuna prova che la volontà negoziale di sottoscrivere le polizze fosse stata viziata, circostanza che, per altro, avrebbe potuto costituire il presupposto per la declaratoria di annullamento e non già di nullità del contratto».

7. Manifestamente inammissibile è pure il quarto motivo di ricorso, ancora una volta interamente basato su circostanze fattuali, la cui considerazione si assume essere stata “omessa” da entrambi i giudici di merito, e che si risolve, essenzialmente, in una non consentita richiesta di rivisitazione della già esposta conclusione, sul corrispondente quarto motivo di gravame, della corte distrettuale.

Mere esigenze di completezza inducono a precisare che, ove pure volesse riqualificarsi la doglianza in esame come formulata exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ, la stessa sarebbe comunque inammissibile atteso che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata nel 2017, come ragionevolmente desumibile dal numero di ruolo del corrispondente procedimento di gravame indicato nell’epigrafe della sentenza oggi impugnata.

Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.

“doppia conforme”), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.

“doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua.

8. Il quinto motivo è inammissibile per plurime ragioni.

Innanzi tutto, non si confronta minimamente –così risultando inficiato da aspecificità alla stregua dei principi richiamati in precedenza – sull’affermazione della corte distrettuale secondo cui «il computo trimestrale degli interessi era stato previsto, come già rilevato dal primo [OSCURATO:PERSONA], nelle clausole contrattuali inter partes.

Quanto alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, era onere della parte attrice, acquisire il documento di sintesi, onde provare, in ipotesi, l’illegittimità di quanto addebitatole a tale titolo».

In secondo luogo, laddove fa riferimento agli estratti conto da cui sarebbe stato possibile rilevare la periodicità dell’addebito degli interessi passivi sul conto corrente acceso per la gestione del finanziamento, mostra di non tenere in alcun conto l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora la parte ricorrente si limiti – come accaduto nella specie – a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025).

Infine, nella parte cui rimarca l’avvenuta adozione, con riguardo al contratto di apertura di credito, di un piano di ammortamento cd. alla francese, circostanza la cui trattazione in nessun modo si evince dalla sentenza impugnata, lo stesso dimentica, evidentemente, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024; Cass. n. 19277 del 2025), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso.

I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013).

In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere –nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000).

Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018).

Tanto esime il Collegio dal ricordare che, in ogni caso, la piena legittimità dell’ammortamento cd. alla francese è stata già ripetutamente sancita da questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7382 del 2025; Cass. n. 25376 del 2024; Cass., SU, n. 15130 del 2024; Cass. n. 27823 del 2023, resa in tema di rateizzazione dei debiti fiscali).

9. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 - bis, n. 1, cod. proc. civ.

Esso, infatti, mostra di non considerare minimamente che la decisione di ricorrere, o meno, ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce, in sé, un potere discrezionale del giudice (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 18299 e 13038 del 2024; Cass. n. 25281 del 2023, la quale ha pure specificato che la relativa decisione «è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd.

"doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente»; Cass. n. 326 del 2020, che ha opportunamente chiarito che «La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato»), ma lo stesso è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (cfr. Cass. n. 13038 del 2024; Cass. n. 37027 del 2022).

Nel caso di specie, la corte distrettuale ha adeguatamente giustificato le ragioni per cui ha ritenuto infondata la richiesta di integrazione della c.t.u. con i quesiti ulteriori invocati dagli appellanti, osservando, in proposito, che «i quesiti, che gli appellanti vorrebbero porre nella consulenza espletanda in questo grado di giudizio, concernono o accertamenti in punto di fatto, da provare con specifici mezzi istruttori, non già con la consulenza, o valutazioni giuridiche».

Tanto basta, dunque, a giustificare la mancata ammissione/integrazione della c.t.u. invocata dagli odierni ricorrenti, i quali, peraltro, nemmeno si sono confrontati in alcun modo – così risultando inficiata la loro doglianza da aspecificità alla stregua dei principi richiamati in precedenza –sull’appena riportata affermazione della corte capitolina.

10. Palesemente inammissibile, infine, si rivela pure il settimo motivo di ricorso.

Non solo, infatti, lo stesso è carente di specificità, nella misura in cui, ancora una volta, i ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi fondante il rigetto, da parte della corte distrettuale, del loro settimo motivo di gravame, ma nemmeno considera che la pretesa violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all'esame.

Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (cfr., ex multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003).

In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.Cass. n. 11329 del 2019).

11. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adotta ta, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26627/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], entrambi rappresentatie difesi, giusta procura speciale allegata apposta a margine delricorso, dall’Avv ocato [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia no in Latina, al Viale dello Statuto n. 24. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA].P.A., con sede in Milano, alla piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 3, Tower A, in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale a pposta a margine del controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 72. - controricorrente - avverso la SENTENZA,n. 4971/2021, emessa da CORTE D'APPELLO di ROMAil giorno 06/07/2021. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 17/03/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato il 13 agosto 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] citarono [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), innanzi al Tribunale di Latina, Sezione distaccata di Terracina, onde sentire, nei suoi confronti, accertare: i) la nullità del contratto, stipulato in data 27 marzo 2007, di apertura di credito, per la somma di € 500.000,00, sul conto corrente di appoggio n. 10446115, nullità derivante dalla deviazione dello schema negoziale, rispetto al contratto tipico di aperura di credito; ii) l’applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, di interessi anatocistici, con conseguente lorodiritto a vedersi ricalcolare l’esatto dare avere mediante eliminazione di ogni forma di anatocismo ed applicazione esclusiva del tasso legale; iii) la nullità della clausola di cui all’art. 15 del contratto, poiché contraria alla norma imperativa di cui all’art. 1845 cod. civ. ed avente causa illecita exart. 1343 cod. civ.; iv) il grave inadempimento, da parte dell’istituto bancario, per la violazione della specifica destinazione delle somme dedotte nel contratto e per non aver consentito la riutilizzazione della provvista, una volta ripristinata, con conseguente declaratoria di risoluzione del contratto; v) l’illegittimità del recesso operato dall’istituto bancario, in difetto di comunicazione scritta, di giusta causa e senza preavviso, in aperta violazione dell’art. 1845 cod. civ. nonché dei principi di diligenza, correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1176, 1366, 1375 cod. civ. e di quelli di “sana e prudente gestione” di cui all’art. 5 TUB, con conseguente condanna del medesimo istituto, anche exart. 1338 cod. civ., al risarcimento di tutti i danni subiti, di natura patrimoniale e non patrimoniale, morale, esistenziale, attinenti alla cd. perdita di chance, all’immagine commerciale ed alla reputazione personale, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante, da quantificarsi in misura non inferiore ad € 5.000.000,00, o in quella diversa ritenuta di giustizia. Si costituì la [OSCURATO:SOCIETA]., che contestò le avverse pretese e chiese, in via riconvenzionale subordinata, per la denegata ipotesi di loro accoglimento, previa applicazione dell’art. 1227 cod. civ., condannarsi gli attori alle conseguenti restituzioni in relazione ai contratti inter partes ed alle polizze vita Unidiamonddedotte ad oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al saldo. L’adito Tribunale di Latina, con sentenza del 20/22 marzo 2017, n. 630, rigettò le domande degli attori e considerò assorbita quella riconvenzionale della banca convenuta. 2. Esito negativo ebbe anche il gravame promosso dalla [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C., da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], respinto dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 6 luglio 2021, n. 4971, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:SOCIETA]. Per quanto qui ancora di interesse, quel giudice disattese tutti i formulati motivi di impugnazione, osservando: i) quanto al primo, che, «sebbene gli appellanti richiamino gli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., che si riferiscono alla fase dell’esecuzione del contratto, in realtà prospettano una responsabilità precontrattuale dell’istituto bancario. Quanto alla circostanza che i rappresentanti legali della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. avevano fatto affidamento sulle parole dei funzionari di banca, che avrebbero loro comunicato che le polizze, necessarie alla concessione del nuovo finanziamento, erano riscattabili, va rilevato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che risultavano “debitamente sottoscritte dalle parti le richiesta di conferimento in garanzia delle due polizze assicurative” e che non vi era “prova di alcuna forma di coartazione della volontà di parte attrice in merito alla sottoscrizione dei citati negozi giuridici”. Tali rilievi non sono stati oggetto di specifica censura impugnatoria»; ii) circa il secondo, che la società appellante «prospetta di aver sottoscritto un contratto diverso da quello che avrebbe voluto stipulare, come evincibile dalla lettera del 4 gennaio 2007. Va rilevato che l’operazione giuridico-economica posta in essere dalle parti è costituita da un finanziamento, concesso mediante apertura di credito garantito ai sensi dell’art. 1844 c.c., inquadrabile quale effettivo finanziamento, dal momento che l'erogazione era avvenuta in un'unica soluzione, con annesso piano di rientro, e la concessione di un’idonea garanzia in favore della banca erogante, costituita dal pegno sulle polizze vita. Non può che condividersi al riguardo l’assunto del primo [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ritenuto che rientrava nella piena autonomia negoziale delle parti la conclusione di una tal fattispecie negoziale, che risultava perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c. La banca non avrebbe inoltre in alcun modo potuto incidere sull'utilizzazione delle somme oggetto di finanziamento: si era infatti limitata a chiedere la prestazione di una idonea garanzia. Pertanto, è irrilevante la circostanza che solo circa un quinto dell'intero finanziamento era stato effettivamente investito nell'attività produttiva dell'impresa, a nulla rilevando la circostanza che le somme, oggetto di finanziamento, erano state, per la metà, destinate all'acquisto delle ridette polizze vita e, per circa un quarto, destinate all'estinzione di pregresse situazioni debitorie. Inoltre la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., in data 28 marzo 2007, aveva acquistato ulteriori polizze vita per un valore di € 50.000,00, non concedendole in garanzia all'istituto di credito, ulteriore prova per cui l’opzione di destinare tali somme a scopi estranei a quelli d'impresa era stata assunta in assenza di condizionamento alcuno. Con il motivo in esame non viene neppure prospettato un vizio della volontà della società contraente, in ipotesi presupposto per richiedere l’annullamento del contratto»; iii) relativamente al terzo, che «in atti non vi è alcuna prova che la volontà negoziale di sottoscrivere le polizze fosse stata viziata, circostanza che, per altro, avrebbe potuto costituire il presupposto per la declaratoria di annullamento e non già di nullità del contratto»; iv) riguardo al quanto, che «la prospettazione della nullità di una clausola contrattuale richiede che venga indicata quale sia la norma imperativa in contrasto con detta clausola, prospettazione del tutto assente nel motivo in esame. Va poi rilevato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva osservato che era stato documentalmente provato che era “stata proprio la [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C., con comunicazione del 24 ottobre 2007, ad esercitare il recesso dal conto corrente n.10446115”, con la conseguenza che vi era “una chiara carenza di interesse della parte a sollevare la citata eccezione di nullità della clausola di cui all’art. 15”, dal momento che l’istituto di credito non se ne era avvalso»; v) con riferimento al quinto, che «il computo trimestrale degli interessi era stato previsto, come già rilevato dal primo [OSCURATO:PERSONA], nelle clausole contrattuali inter partes . Quanto alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, era onere della parte attrice, acquisire il documento di sintesi, onde provare, in ipotesi, l’illegittimità di quanto addebitatole a tale titolo»; vi) quanto al sesto, che «i quesiti, che gli appellanti vorrebbero porre nella consulenza espletanda in questo grado di giudizio, concernono o accertamenti in punto di fatto, da provare con specifici mezzi istruttori, non già con la consulenza, o valutazioni giuridiche»; vii) circa il settimo, infine, che «la domanda riconvenzionale era stata dichiarata assorbita, in quanto condizionata all’accoglimento, anche parziale, della domanda principale. Ne consegue che soccombenti erano stati gli attori, ora appellanti». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a sette motivi. Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]., depositando anchememoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale, rileva il Collegio, quanto alla eccezione dei ricorrenti concernente la pretesa “Nullità della notifica della sentenza emessa dalla corte di appello, seconda sezione specializzata in materia di imprese” (cfr. pag. 1-2 del ricorso), che, come sancito, affatto condivisibilmente, da Cass. n. 12971 del 2024, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, i dati relativi alla pubblicazione, “ove in contestazione e non desumibili dai sistemi informatici in uso alla Corte di cassazione”, vanno desunti dalla consultazione del fascicolo di merito, acquisito d'ufficio ex art. 137-bisdisp. att. cod. proc. civ. per i giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero, per i giudizi precedentemente introdotti, –come, appunto, quello odierno –tramite richiesta di attestazione dei dati stessi alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in presenza di istanza del ricorrente exart. 369, ultimo comma, cod. proc. civ., nella formulazione antecedente all'abrogazione disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022. Nella specie, tuttavia, i ricorrenti non hanno specificamente contestato i dati relativi alla pubblicazione della sentenza da loro impugnata, né, soprattutto, il concreto contenuto di quest’ultima, essendosi limitati ad affermare unicamente che, dall’esame dell’attestazione di conformità all’originale della sentenza ad essi notificata dal difensore della controparte ai fini del decorso del termine breve della sua impugnazione, emergeva che la stessa «sia stata estratta dalpolisweb, a seguito di avvenuta pubblicazione, per cui avrebbe dovuto riportare ben visibili: il numero della sentenza, la data di pubblicazione, il numero di ruolo generale del giudizio della Corte di Appello di Roma, il numero di repertorio e la firma del Presidente Relatore, nel caso dott. [OSCURATO:PERSONA] e la cd. coccardina. Invece, la sentenza allegata alla suddetta pec inviata all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata unicamente da un semplice scritto che non contiene alcuno degli elementi sopra indicati. In forza della suddetta notifica i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati costretti comunque a promuovere il presente ricorso per cassazione, quando, in realtà, a seguito di nullità della notifica della sentenza, ancora decorre il termine lungo per la impugnazione». A tale affermazione, peraltro, non è seguita alcuna deduzione circa potenziali lesioni del proprio diritto di difesa, sicché la stessa non può che considerarsi del tutto irrilevante in questa sede. 2. I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi: I) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», contestandosi alla corte di appello di non aver considerato (come già il tribunale) quanto ampiamente esposto dagli attori prima nell’atto di citazione e, successivamente, in quello di appello, in cui era stato ben evidenziato che la scelta operata dalla [OSCURATO:SOCIETA] non corrispondeva a quanto dalla stessa effettivamente richiesto; II) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1842 cod. civ., in contrasto con l’art. 1843 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Si assume che «la peculiarità dell’apertura di credito in esame è che la stessa è stata concessa in modo progressivo e decrescente rispetto al piano di ammortamento allegato al contratto, la cui durata è stata fissata al 31.3.2012. […]. Quanto pattuito è certamente in contrasto con la causa negoziale tipica dell’apertura di credito in conto corrente nella forma disciplinata dall’art. 1842 c.c., che prescrive, in capo alla banca, di tenere a disposizione del cliente una somma di danaro per un dato periodo di tempo con facoltà per quest’ultimo di riutilizzare la somma prevista nei limiti dell’affidamento. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha di fatto sottoposto alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un contratto diverso da quello richiesto nella lettera del 4.1.2007, ed attraverso la stipula di più contratti – finanziamento, conto corrente e stipula polizze a premio unico– ha cagionato un danno alla società [OSCURATO:SOCIETA].»; III) «Nullità dell’art. 15 del contratto di apertura di credito – Grave inadempimento contrattuale dell’istituto di credito, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Muovendo dal presupposto che la [OSCURATO:SOCIETA]. «fu costretta ad acquistare le polizze, in quanto il funzionario della banca, sig. [OSCURATO:PERSONA], pochi giorni prima della data fissata per la sottoscrizione del contratto, comunicava al sig. [OSCURATO:PERSONA] che, per ottenere il finanziamento, era indispensabile acquistare preventivamente le polizze stesse, collocate dalla banca, per un importo complessivo di € 300.000,00» e rimarcato che «cosa ancora più grave è che i funzionari della banca sottacerono alla società [OSCURATO:SOCIETA]. che le polizze stesse dovevano essere costituite in pegno a garanzia dell’operazione, ragion per cui mai le stesse avrebbero potuto essere liquidate se non estinguendo l’operazione principale», si deduce essere «evidente che lo scopo per cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva richiesto il finanziamento non è stato raggiunto ed il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha cagionato alla [OSCURATO:SOCIETA]. un grave danno, poiché l’ulteriore rischio finanziario a cui la [OSCURATO:SOCIETA]. è stata sottoposta in modo non professionale dalla banca ha determinato forti perdite nella gestione dell’attività dell’azienda»; IV) «Nullità dell’art. 15 del contratto di apertura di credito: “decadenza dal beneficio del termine - risoluzione del contratto – revoca del finanziamento». Si lamenta che «il [OSCURATO:PERSONA] di primo grado e la Corte di appello […] hanno omesso di considerare che la società [OSCURATO:SOCIETA]., subito dopo la stipula del contratto, prendeva contezza che l’operazione aveva, in realtà, generato solo un forte indebitamento a suo carico, in quanto l’importo erogato di € 500.000,00, dietro espressa pretesa dell’Istituto, era stato destinato all’acquisto di polizze d’assicurazione sulla vita, senza arrecare nessuna tangibile utilità alla società a cui era rimasta una liquidità pari ad € 100.000,00. Pertanto, verso la fine dell’estate 2007 il sig. [OSCURATO:PERSONA] […] si recavapresso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di Latina […], al fine di chiedere la chiusura anticipata dell’operazione mediante il ricavato della vendita delle polizze assicurative e di un ulteriore versamento integrativo […], ma in tale occasione il funzionario sig. [OSCURATO:PERSONA] affermò che tale chiusura anticipata per non meglio precisate ragioni non era fattibile. Successivamente al detto incontro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] veniva contattato telefonicamente dal funzionario [OSCURATO:PERSONA] il quale, in modo del tutto anomalo ed irrituale, gli comunicava inaspettatamente il recesso dell’istituto dal rapporto di conto corrente ordinario con relativa convenzione di assegni, la cui esposizione era stata nel frattempo azzerata mediante il parziale utilizzo della linea di credito di € 500.000,00, adducendo un andamento anomalo del conto. […].»; V) «Nullità dell’art. 4 del contratto di apertura di credito relativo alla determinazione degli interessi, per violazione del divieto di anatocismo bancario, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». Si assume che, «da un esame degli estratti conto, è possibile rilevare che gli interessi sono stati calcolati con periodicità trimestrale ed addebitati sul c/c acceso per la gestione del finanziamento, sempre con scadenza trimestrale […]. L’[OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nell’addebitare le spese e commissioni, ha ritenuto opportuno ed in modo arbitrario addebitare anche le commissioni di massimo scoperto. […]. Nulla viene detto in riferimento alla liquidazione degli eventuali interessi attivi che maturerebbero sul conto corrente […], per cui è di tutta evidenza che ci troviamo nell’ambito dell’anatocismo nella capitalizzazione degli interessi vietata dal nostro ordinamento». Si aggiunge che «il piano di ammortamento allegato al contratto è un ammortamento alla francese con tasso variabile che prevede l’estinzione graduale del debito con rate in cui la quota capitale viene calcolata, congiuntamente agli interessi, di volta in volta, alla variazione del tasso di interessi»; VI) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 183, comma 6, cod. proc. civ., in relazione all’art. 187 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., su cui la Corte di appello di Roma non si è pronunciata». Viene contestata la mancata integrazione della c.t.u. richiesta al tribunale, ma da questo non disposta, senza che, successivamente, la corte d’appello abbia ritenuto di modificare tale decisione ammettendo la c.t.u. «sui quesiti indicati dal consulente di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] nelle Osservazioni alla bozza del 13.11.2012»; VII) «Sulle spese processuali liquidate in sentenza», contestandosi la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di entrambi i gradi di merito. 3. Ritiene il Collegio di dovere anteporre allo scrutinio delle descritte doglianze alcune considerazioni di carattere generale riguardanti la tipologia di vizi (violazione e/o falsa applicazione di legge) ivi concretamente prospettati. Tanto al fine di poter procedere, successivamente, ad una più celere decisione della lite. Giova ricordare, allora, innanzitutto, che costituisce orientamento ampiamente consolidato quello per cui il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. (specificamente invocato dai ricorrenti) può rivestire la forma della violazione di legge(intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. nn. 34210, 12034 e 1497 del 2025; Cass. nn. 27328, 19423, 16448 e 5436 del 2024; Cass. n. 1015 del 2023; Cass. nn. 5490, 3246 e 596 del 2022; Cass. nn. 40495, 28462, 25343, 4226 e 395 del 2021; Cass. nn. 27909 e 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018). È opportuno rimarcare, inoltre, che questa Corte (cfr., pure nelle rispettive motivazioni, oltre alle pronunce appena citate, Cass. n. 35041 del 2022, Cass. n. 33961 del 2022 e Cass. n. 13408 del 2022) ha chiarito, tra l’altro, che: a) non integra violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretativo ed applicativo della norma di legge; b) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); c) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito (cfr. Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015). È doveroso sottolineare, altresì, fin da ora, che: i) il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 34216 e 20895 del 2025; Cass. nn. 16448 e 15033 del 2024; Cass.nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, “in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivoe di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa”); ii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n.21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn.4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 16118, 19423, 27328 e 35006 del 2024; Cass. n. 1166, 8671, 20895 e 34216 del 2025). Infatti, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 7612 del 2022, Cass. nn. 8671, 20895, 25907 e 34216 del 2025, «Il compito di questa Corte, […], non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132, n. 4, e 360 comma 1, n. 4, c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.)». 4. Fermo quanto precede, il primo motivo di ricorso si rivela palesemente inammissibile perché interamente basato su circostanze fattuali il cui accertamento, tuttavia, come si è già spiegato, è incompatibile con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità. Esso, si risolve, dunque, in una non consentita richiesta di rivisitazione della già esposta conclusione, sul corrispondente primo motivo di gravame, della corte distrettuale, peraltro senza confrontarsi minimamente sull’affermazione di quest’ultima secondo cui, «Quanto alla circostanza che i rappresentanti legali della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C. avevano fatto affidamento sulle parole dei funzionari di banca, che avrebbero loro comunicato che le polizze, necessarie alla concessione del nuovo finanziamento, erano riscattabili, va rilevato che il primo [OSCURATO:PERSONA] aveva rilevato che risultavano “debitamente sottoscritte dalle parti le richiesta di conferimento in garanzia delle due polizze assicurative” e che non vi era “prova di alcuna forma di coartazione della volontà di parte attrice in merito alla sottoscrizione dei citi negozi giuridici”. Tali rilievi non sono stati oggetto di specifica censura impugnatoria». La doglianza, pertanto, si rivela pure non rispettosa di quanto ripetutamente chiarito, del tutto condivisibilmente, da questa Corte (cfr. Cass. n. 21563 del 2022, pag. 8 e ss. della motivazione; Cass. n. 35782 del 2023, pag. 41 e ss. della motivazione; Cass. n. 25495 del 2024, pag. 7-8 della motivazione; Cass. n. 26871 del 2024, pag. 11-12 della motivazione; Cass. n. 19277 del 2025, pag. 16 e ss. della motivazione; Cass. n. 32413 del 2025, pag. 5-6 della motivazione), secondo cui «l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., a pena d'inammissibilità della censura, non solo "di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione" […], ma anche "di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 28 ottobre 2020, n. 23745, Rv. 659448-01), confrontandosi sempre con l'effettivo"decisum" che sorregge la sentenza impugnata. Difatti, il motivo di impugnazione "è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo", sicché, in riferimento al ricorso per Cassazione, "tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366, n. 4), cod. proc. civ." (così Cass. Sez. 3, sent. 11 gennaio 2005, n. 359, Rv. 579564-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 31 agosto 2015, 17330, Rv. 636872-01, nonché, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 20 marzo 2017, n. 7074, non massimata sul punto; conforme anche Cass. Sez. 1, ord. 24 settembre 2018, n. 22478, Rv. 650919-01)». 5. Manifestamente inammissibile è pure il secondo motivo di ricorso. Esso, infatti, da un lato, non si confronta in alcun modo con le già riportate argomentazioni (cfr. § 2. dei “Fatti di causa”, da intendersi richiamato in parte qua), poste dalla corte capitolina a fondamento del rigetto del secondo motivo di appello innanzi alla stessa proposto dagli odierni ricorrenti, così incorrendo nel medesimo profilo di inammissibilità per aspecificità appena descritto in relazione al primo motivo; dall’altro, si traduce, sostanzialmente, in una contestazione (peraltro nemmeno effettuata con puntuali riferimenti alle norme di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ.)sull’esito interpretativo dei contratti caratterizzanti la complessiva operazione intercorsa tra le [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. risultante dalla sentenza impugnata, così dimenticando che, come ancora recentemente ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 8671 del 2025; Cass. nn. 18079, 13621, 10786 e 2607 del 2024; Cass. n. 30878 del 2023; Cass. n. 13408 del 2023; Cass. n. 13005 del 2023; Cass. n. 7978 del 2023; Cass. n. 35787 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022; Cass. n. 29860 del 2022; Cass. n. 19146 del 2022; Cass. n. 15240 del 2022; Cass. n. 25909 del 2021; Cass. n. 25470 del 2019; Cass. n. 14938 del 2018; Cass. n. 25470 del 2019), il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi -al di là della indicazione degli articoli di legge in materia - in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). 6. Il terzo motivo è parimenti inammissibile perché anch’esso, come il primo, si rivela interamente basato su circostanze fattuali il cui accertamento, tuttavia, come si è già spiegato, è incompatibile con le caratteristiche proprie del giudizio di legittimità. Lo stesso, si risolve, dunque, in una non consentita richiesta di rivisitazione della già esposta conclusione, sul corrispondente terzo motivo di gravame, della corte distrettuale, peraltro senza confrontarsi minimamente – così risultando inficiato da aspecificità alla stregua dei principi richiamati in precedenza –sull’affermazione di quest’ultima secondo cui « in atti non vi è alcuna prova che la volontà negoziale di sottoscrivere le polizze fosse stata viziata, circostanza che, per altro, avrebbe potuto costituire il presupposto per la declaratoria di annullamento e non già di nullità del contratto». 7. Manifestamente inammissibile è pure il quarto motivo di ricorso, ancora una volta interamente basato su circostanze fattuali, la cui considerazione si assume essere stata “omessa” da entrambi i giudici di merito, e che si risolve, essenzialmente, in una non consentita richiesta di rivisitazione della già esposta conclusione, sul corrispondente quarto motivo di gravame, della corte distrettuale. Mere esigenze di completezza inducono a precisare che, ove pure volesse riqualificarsi la doglianza in esame come formulata exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ, la stessa sarebbe comunque inammissibile atteso che, avuto riguardo alla regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., abrogato dal d.lgs. n. 149 del 2022 ma qui applicabile ratione temporis (giusta l’art. 35 del menzionato d.lgs. e posto che il giudizio di appello venne instaurato dall’odierno ricorrente con citazione notificata nel 2017, come ragionevolmente desumibile dal numero di ruolo del corrispondente procedimento di gravame indicato nell’epigrafe della sentenza oggi impugnata. Cfr. Cass. n. 11439 del 2018), la quale esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”), questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto (Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che «Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisiviex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice»), sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass. n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere rimasto, invece, assolutamente inadempiuto stando alle argomentazioni concretamente rinvenibili nella doglianza de qua. 8. Il quinto motivo è inammissibile per plurime ragioni. Innanzi tutto, non si confronta minimamente –così risultando inficiato da aspecificità alla stregua dei principi richiamati in precedenza – sull’affermazione della corte distrettuale secondo cui «il computo trimestrale degli interessi era stato previsto, come già rilevato dal primo [OSCURATO:PERSONA], nelle clausole contrattuali inter partes. Quanto alla commissione di massimo scoperto ed alle spese, era onere della parte attrice, acquisire il documento di sintesi, onde provare, in ipotesi, l’illegittimità di quanto addebitatole a tale titolo». In secondo luogo, laddove fa riferimento agli estratti conto da cui sarebbe stato possibile rilevare la periodicità dell’addebito degli interessi passivi sul conto corrente acceso per la gestione del finanziamento, mostra di non tenere in alcun conto l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora la parte ricorrente si limiti – come accaduto nella specie – a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass., SU, n. 34469 del 2019; Cass. n. 18695 del 2021; Cass. n. 31999 del 2022; Cass. n. 5141 del 2023; Cass. n. 14107 del 2025). Infine, nella parte cui rimarca l’avvenuta adozione, con riguardo al contratto di apertura di credito, di un piano di ammortamento cd. alla francese, circostanza la cui trattazione in nessun modo si evince dalla sentenza impugnata, lo stesso dimentica, evidentemente, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 2607, 5038 e 6127 del 2024; Cass. n. 19277 del 2025), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principio di autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 32804 del 2019; Cass. n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675 del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere –nella specie rimasto assolutamente inadempiuto – di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo e secondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nel giudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuovi questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164 del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass. n. 20712 del 2018). Tanto esime il Collegio dal ricordare che, in ogni caso, la piena legittimità dell’ammortamento cd. alla francese è stata già ripetutamente sancita da questa Corte (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7382 del 2025; Cass. n. 25376 del 2024; Cass., SU, n. 15130 del 2024; Cass. n. 27823 del 2023, resa in tema di rateizzazione dei debiti fiscali). 9. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360 - bis, n. 1, cod. proc. civ. Esso, infatti, mostra di non considerare minimamente che la decisione di ricorrere, o meno, ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce, in sé, un potere discrezionale del giudice (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 18299 e 13038 del 2024; Cass. n. 25281 del 2023, la quale ha pure specificato che la relativa decisione «è censurabile per cassazione unicamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., soggiacendo la relativa impugnazione alla preclusione derivante dalla regola della cd. "doppia conforme" di cui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. ratione temporis vigente»; Cass. n. 326 del 2020, che ha opportunamente chiarito che «La consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario e potendo la motivazione dell'eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato»), ma lo stesso è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare (cfr. Cass. n. 13038 del 2024; Cass. n. 37027 del 2022). Nel caso di specie, la corte distrettuale ha adeguatamente giustificato le ragioni per cui ha ritenuto infondata la richiesta di integrazione della c.t.u. con i quesiti ulteriori invocati dagli appellanti, osservando, in proposito, che «i quesiti, che gli appellanti vorrebbero porre nella consulenza espletanda in questo grado di giudizio, concernono o accertamenti in punto di fatto, da provare con specifici mezzi istruttori, non già con la consulenza, o valutazioni giuridiche». Tanto basta, dunque, a giustificare la mancata ammissione/integrazione della c.t.u. invocata dagli odierni ricorrenti, i quali, peraltro, nemmeno si sono confrontati in alcun modo – così risultando inficiata la loro doglianza da aspecificità alla stregua dei principi richiamati in precedenza –sull’appena riportata affermazione della corte capitolina. 10. Palesemente inammissibile, infine, si rivela pure il settimo motivo di ricorso. Non solo, infatti, lo stesso è carente di specificità, nella misura in cui, ancora una volta, i ricorrenti non si confrontano con la ratio decidendi fondante il rigetto, da parte della corte distrettuale, del loro settimo motivo di gravame, ma nemmeno considera che la pretesa violazione della norma di cui all'art. 91, comma 1, cod. proc. civ., trova ingresso, in questa sede di legittimità, solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 26871 del 2024; Cass. n. 15697 del 2023; Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 18128 del 2020), e tanto non è dato cogliere dal motivo all'esame. Esso, inoltre, omette di considerare che è la statuizione di compensazione delle spese giudiziali che deve formare oggetto di adeguata motivazione, non la decisione del giudice di non procedere a compensazione, totale o anche soltanto parziale (cfr., ex multis, Cass. n. 2984 del 2022; Cass. n. 26912 del 2020; Cass. n. 11744 del 2004; Cass. n. 6756 del 2004; Cass. n. 10009 del 2003). In altri termini, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti delle spese processuali rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in Cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr.Cass. n. 11329 del 2019). 11. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a loro carico, in via solidale, le spese di questo giudizio di legittimità, stante il principio di soccombenza, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adotta ta, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, in solido tra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e li condanna, in solido tra loro, al pagamento, in favore della costituitasi parte controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 20
Sentenza Cassazione n. 06512/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris