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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00721/2023

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la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 22701 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia, sez.staccata di Messina n. 1181 / 10 / 21 depositata in data 05 /0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: violazione art. 14 d.

Lgs. 546/92 – associazioneprofessionale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - il contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatogliper IRPEF e addizionali riferite all’anno 200 9 ; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; resiste con controricorso il contribuente; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 14 e 39 primo commabis del d.

Lgs. n. 546 del 1992 in re lazione all'art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso ogni pronuncia con riguardo almotivo formulato dall'ufficio a pagina 8 e 9 dell'atto di appello conil quale si deduceva la violazione della regola del litis consorzio necessario nel processo t ributario e della necessarietà della sospensionenel caso di pregiudizialità di una lite rispetto all'altra e per avere la stessa CTR mancato di disporre l’integrazione del contraddittorio con il socio pretermesso Maggauda dell’associazione professionale p artecipata dal contribuente [OSCURATO:PERSONA], attuale controricorrente, e con l’associazione professionale da costoro costituita, lo studio associato [OSCURATO:PERSONA]– Maggaud d a; - il motivo è fondato con la precisazione che segue; - invero, l'esistenza di un lit isconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d'ufficio la questione, indipendentemente dall'espressa censura di parte.

Infatti,con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di unrisalente indirizzo giu risprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 14815del 04/06/2008; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014per ciò che concerne le associ a zioni), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che i n materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente siala soci età che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicch é tutti questi soggetti devono essere partedello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso di liti sconsorzio necessario originario.

Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.

Lgs. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivoart. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabilein ogni stato e grado del procedimento, anche d' ufficio (in argomento si veda anche quanto precisato da Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018) ; - peraltro, quanto alla integrazione del contradditorio nel suo contenuto e nei destinatari, questa Corte ha pure chiaramente precisato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29128 del 13/11/2018) come n elle controversie aventi ad oggetto l'IRAP dovuta da uno studioprofessionale associato, trattandosi di imposta imputata pertrasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario tra l'associazione ed i propri associati: peraltro, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell'associazione, non avendo la stessadistinta personalit à giuridica ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nondimeno, nel presente giudizio relativo all’accertamento a fini IRPEF ed IVA a carico unicamente dell’associato [OSCURATO:PERSONA], è evidente l’assenza dell’associato Maggaudda nei confronti del qualepende di fronte alla CTR (stando a quanto afferma to a pag. 1del ricorso per cassazione); altrettanto evidente – per quanto possa rilevare – è l’assenza in tal giudizio dell’associazione professionalenel confronti della quale in controricorso si riferisce esser stata pronunciata separata sentenza di mer ito (pag. 4 del controricorso); - conseguentemente, il primo motivo di ricorso è accolto; il secondo motivoè assorbito; - pertanto , la sentenza impugnata va cassata; deve altresì dichiararsila nullità dell’intero giudizio di merito; la controversia è dunque rinviata al giudice di primo grado che provvederà al riesame del merito previa integrazione del contraddittorio nei confrontidel socio pretermesso in questo giudizio; - le spese del giudizio sono compensate; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; dichiara la nullità dell’intero giudizio di me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 22701 /202 1 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) ; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Sicilia, sez.staccata di Messina n. 1181 / 10 / 21 depositata in data 05 /0 2 /20 21 , udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: Oggetto: violazione art. 14 d. Lgs. 546/92 – associazioneprofessionale Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - il contribuente ricorreva avvero l’avviso di accertamento notificatogliper IRPEF e addizionali riferite all’anno 200 9 ; - la CTP accoglieva il ricorso; gravava tal pronuncia di appello l’Ufficio; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a duemotivi; resiste con controricorso il contribuente; Consideratoche: - il primo motivo deduce la violazione degli artt. 14 e 39 primo commabis del d. Lgs. n. 546 del 1992 in re lazione all'art. 360 c. 1n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso ogni pronuncia con riguardo almotivo formulato dall'ufficio a pagina 8 e 9 dell'atto di appello conil quale si deduceva la violazione della regola del litis consorzio necessario nel processo t ributario e della necessarietà della sospensionenel caso di pregiudizialità di una lite rispetto all'altra e per avere la stessa CTR mancato di disporre l’integrazione del contraddittorio con il socio pretermesso Maggauda dell’associazione professionale p artecipata dal contribuente [OSCURATO:PERSONA], attuale controricorrente, e con l’associazione professionale da costoro costituita, lo studio associato [OSCURATO:PERSONA]– Maggaud d a; - il motivo è fondato con la precisazione che segue; - invero, l'esistenza di un lit isconsorzio necessario tra i predetti soggetti, avrebbe imposto al giudicante di sollevare d'ufficio la questione, indipendentemente dall'espressa censura di parte. Infatti,con nota pronuncia che ha determinato il cambiamento di unrisalente indirizzo giu risprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815del 04/06/2008; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014per ciò che concerne le associ a zioni), questa Corte ha avuto modo di evidenziare che i n materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamentoche è alla base della rettifica delle dichiarazioni deiredditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 917 e dei soci delle stesse e la Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica,da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente siala soci età che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicch é tutti questi soggetti devono essere partedello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativoimpugnato, con conseguente configurabilità di un caso di liti sconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d. Lgs. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivoart. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabilein ogni stato e grado del procedimento, anche d' ufficio (in argomento si veda anche quanto precisato da Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018) ; - peraltro, quanto alla integrazione del contradditorio nel suo contenuto e nei destinatari, questa Corte ha pure chiaramente precisato (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29128 del 13/11/2018) come n elle controversie aventi ad oggetto l'IRAP dovuta da uno studioprofessionale associato, trattandosi di imposta imputata pertrasparenza agli associati, sussiste il litisconsorzio necessario tra l'associazione ed i propri associati: peraltro, ove al giudizio abbiano partecipato tutti gli associati, il contraddittorio non deve essere integrato nei confronti dell'associazione, non avendo la stessadistinta personalit à giuridica ; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nondimeno, nel presente giudizio relativo all’accertamento a fini IRPEF ed IVA a carico unicamente dell’associato [OSCURATO:PERSONA], è evidente l’assenza dell’associato Maggaudda nei confronti del qualepende di fronte alla CTR (stando a quanto afferma to a pag. 1del ricorso per cassazione); altrettanto evidente – per quanto possa rilevare – è l’assenza in tal giudizio dell’associazione professionalenel confronti della quale in controricorso si riferisce esser stata pronunciata separata sentenza di mer ito (pag. 4 del controricorso); - conseguentemente, il primo motivo di ricorso è accolto; il secondo motivoè assorbito; - pertanto , la sentenza impugnata va cassata; deve altresì dichiararsila nullità dell’intero giudizio di merito; la controversia è dunque rinviata al giudice di primo grado che provvederà al riesame del merito previa integrazione del contraddittorio nei confrontidel socio pretermesso in questo giudizio; - le spese del giudizio sono compensate; p.q.m. accoglieil primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; dichiara la nullità dell’intero giudizio di me
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