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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04917/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. perché estinto per prescrizione.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che con atto del difensore deduce unico motivo di violazione degli artt. 129, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in presenza della evidente prova dell'assenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi assolverlo perché il fatto non costituisce reato.

A fronte del ricorso a clausole di stile da parte del primo e secondo Giudice, prova evidente della buona fede dell'imputato è rappresentata dalla deposizione del prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], direttore del [OSCURATO:PERSONA] dell'AGCOM e dal parere da esso reso nel 2003 e acquisito in atti e allegato all'appello, circa la insussistenza di ragioni ostative per un giornalista/dipendente RAI, membro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla scadenza dell'incarico presso detta Autorità, riprendere servizio presso la RAI, quale azienda di appartenenza.

Detta testimonianza unitamente all'esame dibattimentale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e lo specifico affidamento che quest'ultimo aveva proposto nel parere del prof.

Mansi, avrebbero dovuto portare alla constatazione della loro inequivocabile valenza probatoria a favore dell'imputato.

3. Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per la ragione, assorbente e rilevabile di ufficio, della sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 cod. pen. disposta dall'art. 1, lett. b) della

I. 9 agosto 2024, n. 114, cosicché il fatto ascritto all'imputato non costituisce più reato, dovendo prevalere tale statuizione sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.2.

Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla lege come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come rea

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma, a seguito di gravame - per quanto in questa sede di interesse - dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2014 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui agli artt. 110, 323 cod. pen. perché estinto per prescrizione. 2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che con atto del difensore deduce unico motivo di violazione degli artt. 129, commi 1 e 2 e 125, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione in presenza della evidente prova dell'assenza in capo all'imputato dell'elemento soggettivo del reato, dovendosi assolverlo perché il fatto non costituisce reato. A fronte del ricorso a clausole di stile da parte del primo e secondo Giudice, prova evidente della buona fede dell'imputato è rappresentata dalla deposizione del prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], direttore del [OSCURATO:PERSONA] dell'AGCOM e dal parere da esso reso nel 2003 e acquisito in atti e allegato all'appello, circa la insussistenza di ragioni ostative per un giornalista/dipendente RAI, membro dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, alla scadenza dell'incarico presso detta Autorità, riprendere servizio presso la RAI, quale azienda di appartenenza. Detta testimonianza unitamente all'esame dibattimentale dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] e lo specifico affidamento che quest'ultimo aveva proposto nel parere del prof. Mansi, avrebbero dovuto portare alla constatazione della loro inequivocabile valenza probatoria a favore dell'imputato. 3. Sono pervenuti motivi nuovi con i quali si sollecita l'annullamento della sentenza perché il fatto non è previsto dalla legge come reato a seguito della abrogazione dell'art. 323 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per la ragione, assorbente e rilevabile di ufficio, della sopravvenuta abrogazione dell'art. 323 cod. pen. disposta dall'art. 1, lett. b) della I. 9 agosto 2024, n. 114, cosicché il fatto ascritto all'imputato non costituisce più reato, dovendo prevalere tale statuizione sulla estinzione del reato per intervenuta prescrizione.2. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla lege come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come rea
Sentenza Cassazione n. 04917/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris