CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35507/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 28 settembre 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed éuro centocin- quantaquattro di multa in relazione al reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen.. 2. L'Alemanno, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento all'unico motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irri- sorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). Peraltro, in tema di furto di energia elettrica in utenza domestica, la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284178; Sez. 4, n. 18485 del 23/01/2009, Falcone, Rv. 243977). La Corte territoriale, pertanto, allineandosi al consolidato dictum di questa Corte sopra riportato, ha rilevato che la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. non poteva essere riconosciuta in favore dell'imputato, tenuto conto del rile- vante valore dell'energia elettrica sottratta alle due società (euro milletrecentoun- dici/04). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha escluso che il danno patri- moniale, sebbene non quantificabile con precisione, fosse di speciale tenuità. Il ricorrente si limita a reiterare le censurèrres al logico iter motivazionale della sentenza, senza neanche illustrare adeguatamente le ragioni dell'asserita minima ri- levanza economica del danno.v 4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma