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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2025

Cassazione n. 29137/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14155/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche e determinazione degli aumenti di pena per continuazione concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si invoca l'esclusione del concorso di reati, atteso che la pluralità di persone offese configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte offendono distinte vittime; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 14155/25 Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale in merito all'idoneità dell'opposizione all'attività di ufficio e al dolo; ritenuto che le deduzioni sviluppate in punto di attenuanti generiche e determinazione degli aumenti di pena per continuazione concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la gravità del fatto così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto manifestamente infondato il motivo con cui si invoca l'esclusione del concorso di reati, atteso che la pluralità di persone offese configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte offendono distinte vittime; Da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso l'11 luglio 2025 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 29137/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris