CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 15615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 07/02/2022 dalla Corte di appello di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 22 giugno 2018 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, all'esito di rito abbreviato, giudicava l'imputato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1 (art. 648 cod. pen.), 2 (artt. 2, 4, 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), 3 (artt. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, cod. strada), 4 (art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110). Conseguiva a tali statuizioni processuali la condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto mesi di reclusione e 400,00 euro di multa per i reati di cui ai capi 1 e 2, unificati dal vincolo della continuazione con il reato di cui al capo A della rubrica della sentenza irrevocabile deliberata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015; alla pena di dieci mesi di reclusione per il reato di cui al capo 3; alla pena di quattro mesi di arresto e 800,00 euro di ammenda per il reato di cui al capo 4. 2. Con sentenza emessa il 7 febbraio 2022 la Corte di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in riforma della decisione appellata, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di cui al capo 4 e rideterminava la pena per i residui reati di cui ai capi 1, 2 e 3 - ritenuta la continuazione con il reato di cui al capo A della rubrica della sentenza irrevocabile pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015 - in dieci mesi di reclusione a 400,00 euro di multa. La decisione di primo grado, nel resto, veniva confermata. 3. I fatti di reato oggetto di contestazione, così come contestati in rubrica ad [OSCURATO:PERSONA], si verificavano il 21 gennaio 2015, intorno alle ore 21.20, quando l'imputato si sottraeva a un controllo di polizia, allo scopo di evitare di essere trovato in possesso del fucile doppietta, del sottocanna per fucile in legno e della cartuccia calibro 12, descritti ai capi 1 e 2, provocando, in tal modo, un incidente stradale, verificatosi a [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale decedeva [OSCURATO:PERSONA], che viaggiava a bordo dell'autovettura condotta dal ricorrente, ribaltatasi durante la fuga dal posto di blocco. Gli accadimenti criminosi venivano accertati grazie agli accertamenti giurisdizionali trasfusi nella sentenza irrevocabile pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015, che venivano integrati dalle dichiarazioni rese dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella prima fase delle indagini preliminari e dalle verifiche investigative compiute dai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi al cui controllo su strada era stato provocato l'incidente mortale provocato dal ricorrente alla guida di un'autovettura Peugeot 306, targata [OSCURATO:TARGA]. Nel prosieguo delle indagini, i cui sviluppi consentivano l'adozione di una misura restrittiva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], eseguita il 30 marzo 2015, si accertava che il ricorrente deteneva, con le modalità descritte al capo 4, per il quale non si procede in questa sede, un coltello di acciaio della lunghezza di 37 centimetri, all'interno dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA], targata DSTK576, di cui l'imputato aveva la disponibilità. Deve, infine, rilevarsi che sulla dinamica dell'incidente mortale di cui al capo 3 veniva eseguita una consulenza tecnica del pubblico ministero, svolta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], che consentiva di ricostruire le cause del decesso di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi mentre la vittima viaggiava, posizionata nel sedile anteriore destro, a bordo dell'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'impatto mortale. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi contestati ai capi 1, 2, 3, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato alle pene di cui in premessa. 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, con cui la Corte di appello di Catanzaro non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento alla dinamica del sinistro stradale di cui al capo 3 - all'esito del quale si verificava il decesso di [OSCURATO:PERSONA] - e alle modalità con cui venivano detenute le armi e le munizioni di cui ai capi 1 e 2, all'interno dell'autovettura su cui viaggiavano l'imputato e la vittima. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato il reato di cui al capo 3 ex art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'ipotesi aggravata di cui al comma 6 non era stata contestata formalmente all'imputato.Con il terzo motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 189 cod. strada, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di qualificare l'ipotesi di reato ascritta all'imputato al capo 3 quale omissione di soccorso, senza considerare che la morte di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di contestazione. Con il quarto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, con cui la Corte di appello di Catanzaro non si confrontava, eludendo, al contempo, i rilievi censori sollevati con riferimento alla dinamica del sinistro stradale di cui al capo 3 - all'esito del quale si verificava il decesso di [OSCURATO:PERSONA] - e alle modalità con cui venivano detenute le armi e le munizioni di cui ai capi 1 e 2, all'interno dell'autovettura su cui viaggiavano l'imputato e la vittima. Osserva il Collegio che gli accadimenti criminosi, così come contestati ad [OSCURATO:PERSONA] ai capi 1, 2, 3 e 4, venivano ricostruiti grazie agli accertamenti giurisdizionali trasfusi nella sentenza pronunciata nel procedimento penale numero 408/2015 R.G.N.R. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015, divenuta irrevocabile il 23 giugno 2017, all'esito del quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno, sei mesi di reclusione e 1.000,00 euro di multa. Questi elementi probatori, pienamente convergenti sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], venivano integrati dalle dichiarazioni rese nella prima fase delle indagini preliminari dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che riferiva che il figlio, intorno alle 19.30 del 21 gennaio 2015, era uscito con l'imputato, che era passato a prenderlo da casa. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], del resto, trovavano conferma nelle verifiche investigative compiute dai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], per sottrarsi al cui controllo, la sera del 21 gennaio 2015, poco dopo le ore 21.20, il ricorrente provocava l'incidente stradale nel quale perdeva la vita [OSCURATO:PERSONA], mentre conduceva l'autovettura Peugeot 306, targata [OSCURATO:TARGA], che, nel corso della fuga, si ribaltava. Al contempo, gli accertamenti condotti dai Carabinieri della Stazione di [OSCURATO:PERSONA] consentivano di accertare le modalità con cui venivano detenute le armi e le munizioni di cui ai capi 1 e 2, all'interno dell'autovettura Peugeot 306, su cui viaggiavano l'imputato e la vittima al momento del sinistro stradale. Tali modalità imponevano di ritenere l'imputato consapevole della provenienza illecita del fucile doppietta marca Zanoletti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], del sottocanna per fucile in legno e della cartuccia calibro 12 marca Fiocchi repertate dai militari coriglianesi. Si consideri, infine, che sulla dinamica dell'incidente stradale, nel procedimento penale numero 408/2015 R.G.N.R., conclusosi con la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari il 21 ottobre 2015, veniva eseguita una consulenza tecnica del pubblico ministero, svolta dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA]. La consulenza tecnica consentiva di ricostruire le cause del decesso di [OSCURATO:PERSONA], verificatosi mentre la vittima viaggiava a bordo dell'autovettura Peugeot 306, condotta, al momento dell'impatto mortale, da [OSCURATO:PERSONA], al quale doveva attribuirsi la responsabilità del sinistro. Tali conclusioni, secondo quanto accertato dall'ingegnere [OSCURATO:PERSONA], discendevano dal fatto che era incontroverso che l'autovettura Peugeot 306, al momento dell'impatto, era guidata da [OSCURATO:PERSONA], atteso che il cadavere di [OSCURATO:PERSONA] veniva trovato vicino al lato destro del veicolo, che, tra l'altro, risultava attinto da tracce ematiche della vittima, fuoriuscita dal mezzo dopo il suo ribaltamento; il che lasciava ipotizzare che Artene, al momento del sinistro era seduto accanto al guidatore, nel sedile anteriore destro. 2.1. Nel caso in esame, dunque, non era ragionevole attribuire alcun valore processuale all'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alle condotte illecite di cui ai capi 1, 2 e 3, che appare smentita dalle emergenze processuali, univocamente orientate in senso sfavorevole all'imputato. A ben vedere, un tale percorso valutativo, oltre che congetturale e processualmente incongruo, si sarebbe posto in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995-01; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria - così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) - è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220-01; Sez. 3, n. 31706 del 07/03/2003, Abbate, Rv. 228401-01). 2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 3. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 522, comma 2, cod. proc. pen., conseguenti al fatto che la Corte di appello di Catanzaro aveva qualificato il reato di cui al capo 3 ex art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, in violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], atteso che l'ipotesi aggravata di cui al comma 6 non era stata contestata formalmente all'imputato.Osserva il Collegio che, nel caso di specie, non si verificava alcuna violazione del diritto di difesa di [OSCURATO:PERSONA], sia perché i fatti di reato di cui al capo 3 non venivano modificati negli elementi essenziali della loro originaria configurazione; sia perché non assume un rilievo decisivo, ai fini censori dedotti, il dato formale delle norme contestate; sia perché l'imputato esercitava correttamente le sue prerogative difensive, tanto in sede di merito quanto in sede di legittimità, attraverso rituali impugnazioni. Non si può, in proposito, non richiamare, a conferma della correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di appello di Catanzaro, nel valutare la qualificazione dei fatti di reato di cui al capo 3, ex art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada, la giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi nel corso degli anni in tema di violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, secondo cui: «In tema di correlazione tra accusa e sentenza, la diversa qualificazione del fatto effettuata dal giudice di appello non determina alcuna compressione o limitazione del diritto al contraddittorio, anche alla luce del principio affermato da Corte EDU 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, essendo consentito all'imputato di contestarla nel merito con il ricorso per cassazione» (Sez. 6, n. 422 del 19/11/2019, Petitoni, Rv. 278093-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 45947 del 10/10/2019, Barzoi, Rv. 277277-01; Sez. 5, n. 11213 del 13/02/2014, Amoroso, Rv. 260209-01). Questo approccio ermeneutico, a ben vedere, trae conferma dall'orientamento giurisprudenziale, risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «In tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione» (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051-01). Queste ragioni impongono di ribadire l'inammissibilità del secondo motivo di ricorso. 4. Analogo giudizio di inammissibilità deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 189 cod. strada, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di qualificare l'ipotesi di reato ascritta ad [OSCURATO:PERSONA] al capo 3 quale omissione di soccorso, senza considerare che la morte di [OSCURATO:PERSONA] non consentiva di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie oggetto di contestazione. Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva la cui fondatezza discende dalle considerazioni espresse nei paragrafi 2 e 2.1 - che non consentono una rivalutazione degli accadimenti criminosi nella direzione, meramente congetturale, prefigurata dalla difesa del ricorrente -, ai quali occorre rinviare per una compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenere immeritevole di accoglimento la doglianza oggetto di vaglio. Non possono, in ogni caso, non condividersi le conclusioni alle quali giungeva la Corte di appello di Catanzaro, che, a pagina 7 della sentenza impugnata, evidenziava che l'allontanamento del ricorrente dal luogo del sinistro stradale prescindeva dalla constatazione della morte di [OSCURATO:PERSONA], affermando che «il fatto che i Militari siano giunti pochi istanti dopo e il [OSCURATO:PERSONA] fosse già fuggito, è sintomo della repentinità con la quale egli si sia allontanato dal luogo dell'incidente [...]». Se così non fosse, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe andato incontro ai Carabinieri «o quantomeno li avrebbe attesi, non comprendendosi per quale motivo, invece, avrebbe scelto di fuggire». Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il terzo motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi inammissibile il quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 62-bis cod. pen., conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto della mancata concessione delle attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA], che si imponeva alla luce delle circostanze di tempo e di luogo in cui erano maturati gli accadimenti criminosi, sulle quali la Corte di appello di Catanzaro si era espressa in termini assertivi e svincolati dalle emergenze processuali. Osserva il Collegio che il trattamento sanzionatorio irrogato ad [OSCURATO:PERSONA] risulta suffragato dalla ricostruzione compiuta dalla Corte di appello di Catanzaro, che si soffermava correttamente sulle connotazioni, oggettive e soggettive, dei reati contestati al ricorrente, escludendo, sulla base di un giudizio dosimetrico ineccepibile, che fosse possibile attenuare il trattamento sanzionatorio nella direzione invocata, tenuto conto della pluralità di condotte illecite oggetto di vaglio. Queste conclusioni traevano origine da una verifica giurisdizionale ineccepibile, che teneva conto dell'elevato disvalore della vicenda criminosa sottoposta alla cognizione della Corte territoriale catanzarese e delle modalità con cui le condotte illecite contestate ai capi 1, 2 e 3 venivano commesse da [OSCURATO:PERSONA], in un articolato contesto sequenziale, all'esito del quale si verificava il sinistro stradale in cui perdeva la vita [OSCURATO:PERSONA]. Tali considerazioni, a ben vedere, non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che, com'è noto, rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, nella globalità degli elementi, oggettivi e soggettivi, che la connotano, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, eventualmente riscontrate con riferimento alla posizione dell'imputato. La necessità di un giudizio che coinvolga tale posizione nel suo complesso - e che impediva la concessione delle attenuanti generiche ad [OSCURATO:PERSONA] - è sintetizzata dal seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art.133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena» (Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804-01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 30228 del 05/06/2014, Vernucci, Rv. 260054-01; Sez. 6, n. 8668 del 28/05/1999, Milenkovic, Rv. 214200-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Le attenuanti generiche non possono essere intese come una benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni, non contemplate specificamente (art. 62 cod. pen.), che non sono comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice ovvero che presentano connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione; situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento della quantità del reato e della capacità a delinquere dell'imputato, sicché il loro riconoscimento consenta di pervenire ad una più valida e perspicace valutazione degli elementi che segnano i parametri per la determinazione della pena da irrogare in concreto» (Sez. F, n. 12280 del 28/08/1990, Poliseri, Rv. 185267- 01).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del quarto motivo di ricorso. 6. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua