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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 29620/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di Prato sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del 16 marzo 2026, emessa dal Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame proposto nei confronti del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per equivalente, dei beni nella sua disponibilità, per un valore pari al profitto dei capi F) e G) dell'incolpazione provvisoria, al medesimo ascritti quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA], della Z.L.T. di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA].

Il ricorso articola quattro distinti motivi.

1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione (apparente) e travisamento del dato cronologico in punto di cessazione della carica dell'indagato nella società MAGLIE 2.0, società ritenuta non estranea al sistema fraudolento oggetto di indagine, anche in ragione dei rapporti economici con le imprese "cartiere", in particolare il Tribunale non si sarebbe confrontato con il dato temporale della cessazione della carica di consigliere della MAGLIE 2.0 a far data dal mese di aprile 2022 (coincidente, temporalmente, con l'avvio dell'operatività ritenuta illecita oggetto delle provvisorie incolpazioni).

2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea valutazione del dato indiziario relativo alle operazioni telematiche ed al difetto di individualizzazione del "fumus": il Tribunale attribuisce rilievo decisivo alla riconducibilità al ricorrente di 103 operazioni telematiche, senza considerare il dato evidenziato dalla difesa e relativo al fatto che tali operazioni fossero concentrate su 5-6 giorni nell'arco di sei mesi, e senza neppure considerare che l'indagine ha individuato 94 indirizzi IP e 3.656 connessioni.

3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla apparenza della motivazione in ordine alla riferibilità al ricorrente degli accessi tramite rete wi-fi, atteso che tali accessi risultano eseguiti con utenza mobile intestata al ricorrente, ma utilizzata come sim dati per la connessione internet della società Magnolia.

4. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen e 325 cod. proc. pen., per mancata rivalutazione complessiva del fumus a seguito del venir meno di uno dei presupposti del decreto impositivo della misura, costituito dalla piena operatività della società Magnolia, società ritenuta coinvolta nell'utilizzo di fatture emesse dalle cartiere, valutandosi ciononostante sufficienti gli elementi indiziari residui (accessi telematici e pregressa carica ricoperta nella società MAGLIE 2.0).

La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Deve necessariamente premettersi che in tema di misure cautelari relati, la Corte ha chiaramente affermato che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez.

U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 - 01).

Inoltre, come previsto dall'art. 325 del codice di rito, il potere di controllo della Corte di cassazione, nella medesima materia, è circoscritto al solo profilo della violazione di legge, ambito cui possono essere ricondotti solo i vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf.

S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).

Poste tali premesse, si osserva che tutti i motivi di ricorso dedotti censurano la motivazione svolta nel provvedimento impugnato, proponendo una rilettura degli indizi valutati dal Tribunale del riesame con motivazione né omessa né apparente, rispetto alla quale, pertanto, non sono deducibili i profili di evidenziata non condivisibilità della relativa valutazione. 1.1 La premessa sopra svolta, deve essere confermata con riferimento al primo dei motivi di ricorso, specificamente articolato in relazione alla valutazione svolta dal Tribunale con riferimento alla carica rivestita dall'indagato all'interno della società MAGLIE 2.0: tale elemento è stato richiamato dal Tribunale a pagina 8 del provvedimento impugnato, rilevando che comunque l'indagato ha rivestito la carica di consigliere della predetta società fino al 20 aprile 2022, che tale società, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe ricevuto fatture relative ad operazioni non esistenti da "...imprese fantasma quali Camilla, Z.L.T., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]..." per importo rilevante ed avrebbe, altresì, effettuato, in favore delle medesime società, trasferimenti di denaro per importi anche superiori rispetto al fatturato: il Tribunale valuta, quindi, tali dati oggettivi come rilevanti ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria e del contributo dell'indagato, e comunque conferma la non estraneità di questi rispetto allo schema fraudolento investigato.

Si tratta, quindi, di una valutazione del dato investigativo quale elemento a carico dell'indagato che, con il ricorso, deduce sostanzialmente l'erroneità di tale 3valutazione, così evidenziandosi la reale natura della censura dedotta quale vizio della motivazione (finalizzato ad una diversa valutazione del quadro indiziario svolta nelle fasi di merito), ben diverso dalla violazione di legge deducibile in questa sede.

Il primo motivo di ricorso, pertanto, è non consentito dalla legge. 1.2 ,

2. e

3. Parimenti, non possono trovare accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rispettivamente dedotti in relazione alla valutazione del dato indiziario (contestato) della riconducibilità al ricorrente delle operazioni telematiche e degli accessi tramite rete wi-fi: si tratta di elementi valutati dal Tribunale del riesame (pagina 7 dell'ordinanza impugnata), che ha espressamente valorizzato la circostanza che le operazioni telematiche eseguite tramite collegamento internet fossero avvenute nei locali dell'impresa di cui l'indagato è legale rappresentante, avessero riguardato pagamenti ed emissione di fatture (quindi atti tipicamente gestori), presupponessero non solo l'accesso ad internet, ma anche la disponibilità di "...cd. token per generare le password temporanee, solitamente rilasciati in unico esemplare al titolare del conto." Si tratta, quindi, di una motivazione esistente e compiuta, rispetto alla quale non si ravvisano i dedotti profili di apparenza, sicché le censure articolate si sostanziano in un motivo non consentito dalla legge.

4. Anche il quarto motivo di ricorso, nella sostanza, risulta interamente orientato nei termini di una censura riferita alla non condivisibilità della motivazione svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato (in particolare, pagina 7, ultimo capoverso).

In particolare, il Tribunale ha espressamente escluso la decisività, ai fini dell'esclusione del "fumus", dell'elemento costituito dalla operàtività di una singola società, la [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della complessiva emergenza investigativa deponente nel senso della sussistenza di un articolato schema di frode, comprendente numerose società "cartiere" (o "fantasma") utilizzate al precipuo scopo di generare, in favore di società realmente operative, "costi fittizi" risparmiando VIVA, e di trasferire, infine, valuta all'estero.

Anche con riferimento a tale motivo, pertanto, siamo al cospetto di una censura motivazionale non consentita dalla legge.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Prato sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza del 16 marzo 2026, emessa dal Tribunale di Prato, in funzione di giudice del riesame proposto nei confronti del decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, per equivalente, dei beni nella sua disponibilità, per un valore pari al profitto dei capi F) e G) dell'incolpazione provvisoria, al medesimo ascritti quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA], della Z.L.T. di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso articola quattro distinti motivi. 1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione (apparente) e travisamento del dato cronologico in punto di cessazione della carica dell'indagato nella società MAGLIE 2.0, società ritenuta non estranea al sistema fraudolento oggetto di indagine, anche in ragione dei rapporti economici con le imprese "cartiere", in particolare il Tribunale non si sarebbe confrontato con il dato temporale della cessazione della carica di consigliere della MAGLIE 2.0 a far data dal mese di aprile 2022 (coincidente, temporalmente, con l'avvio dell'operatività ritenuta illecita oggetto delle provvisorie incolpazioni). 2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea valutazione del dato indiziario relativo alle operazioni telematiche ed al difetto di individualizzazione del "fumus": il Tribunale attribuisce rilievo decisivo alla riconducibilità al ricorrente di 103 operazioni telematiche, senza considerare il dato evidenziato dalla difesa e relativo al fatto che tali operazioni fossero concentrate su 5-6 giorni nell'arco di sei mesi, e senza neppure considerare che l'indagine ha individuato 94 indirizzi IP e 3.656 connessioni. 3. Il terzo motivo deduce violazione di legge in relazione alla apparenza della motivazione in ordine alla riferibilità al ricorrente degli accessi tramite rete wi-fi, atteso che tali accessi risultano eseguiti con utenza mobile intestata al ricorrente, ma utilizzata come sim dati per la connessione internet della società Magnolia. 4. Il quarto motivo deduce violazione degli artt. 321 cod. proc. pen e 325 cod. proc. pen., per mancata rivalutazione complessiva del fumus a seguito del venir meno di uno dei presupposti del decreto impositivo della misura, costituito dalla piena operatività della società Magnolia, società ritenuta coinvolta nell'utilizzo di fatture emesse dalle cartiere, valutandosi ciononostante sufficienti gli elementi indiziari residui (accessi telematici e pregressa carica ricoperta nella società MAGLIE 2.0). La Procura Generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Deve necessariamente premettersi che in tema di misure cautelari relati, la Corte ha chiaramente affermato che la verifica delle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame o della Corte di cassazione non può tradursi in anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità della persona sottoposta ad indagini in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi. (Sez. U, n. 7 del 23/02/2000, Mariano, Rv. 215840 - 01). Inoltre, come previsto dall'art. 325 del codice di rito, il potere di controllo della Corte di cassazione, nella medesima materia, è circoscritto al solo profilo della violazione di legge, ambito cui possono essere ricondotti solo i vizi motivazionali così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno dei provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto). (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Poste tali premesse, si osserva che tutti i motivi di ricorso dedotti censurano la motivazione svolta nel provvedimento impugnato, proponendo una rilettura degli indizi valutati dal Tribunale del riesame con motivazione né omessa né apparente, rispetto alla quale, pertanto, non sono deducibili i profili di evidenziata non condivisibilità della relativa valutazione. 1.1 La premessa sopra svolta, deve essere confermata con riferimento al primo dei motivi di ricorso, specificamente articolato in relazione alla valutazione svolta dal Tribunale con riferimento alla carica rivestita dall'indagato all'interno della società MAGLIE 2.0: tale elemento è stato richiamato dal Tribunale a pagina 8 del provvedimento impugnato, rilevando che comunque l'indagato ha rivestito la carica di consigliere della predetta società fino al 20 aprile 2022, che tale società, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbe ricevuto fatture relative ad operazioni non esistenti da "...imprese fantasma quali Camilla, Z.L.T., [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]..." per importo rilevante ed avrebbe, altresì, effettuato, in favore delle medesime società, trasferimenti di denaro per importi anche superiori rispetto al fatturato: il Tribunale valuta, quindi, tali dati oggettivi come rilevanti ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria e del contributo dell'indagato, e comunque conferma la non estraneità di questi rispetto allo schema fraudolento investigato. Si tratta, quindi, di una valutazione del dato investigativo quale elemento a carico dell'indagato che, con il ricorso, deduce sostanzialmente l'erroneità di tale 3valutazione, così evidenziandosi la reale natura della censura dedotta quale vizio della motivazione (finalizzato ad una diversa valutazione del quadro indiziario svolta nelle fasi di merito), ben diverso dalla violazione di legge deducibile in questa sede. Il primo motivo di ricorso, pertanto, è non consentito dalla legge. 1.2 , 2. e 3. Parimenti, non possono trovare accoglimento il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rispettivamente dedotti in relazione alla valutazione del dato indiziario (contestato) della riconducibilità al ricorrente delle operazioni telematiche e degli accessi tramite rete wi-fi: si tratta di elementi valutati dal Tribunale del riesame (pagina 7 dell'ordinanza impugnata), che ha espressamente valorizzato la circostanza che le operazioni telematiche eseguite tramite collegamento internet fossero avvenute nei locali dell'impresa di cui l'indagato è legale rappresentante, avessero riguardato pagamenti ed emissione di fatture (quindi atti tipicamente gestori), presupponessero non solo l'accesso ad internet, ma anche la disponibilità di "...cd. token per generare le password temporanee, solitamente rilasciati in unico esemplare al titolare del conto." Si tratta, quindi, di una motivazione esistente e compiuta, rispetto alla quale non si ravvisano i dedotti profili di apparenza, sicché le censure articolate si sostanziano in un motivo non consentito dalla legge. 4. Anche il quarto motivo di ricorso, nella sostanza, risulta interamente orientato nei termini di una censura riferita alla non condivisibilità della motivazione svolta dal Tribunale nel provvedimento impugnato (in particolare, pagina 7, ultimo capoverso). In particolare, il Tribunale ha espressamente escluso la decisività, ai fini dell'esclusione del "fumus", dell'elemento costituito dalla operàtività di una singola società, la [OSCURATO:SOCIETA], a fronte della complessiva emergenza investigativa deponente nel senso della sussistenza di un articolato schema di frode, comprendente numerose società "cartiere" (o "fantasma") utilizzate al precipuo scopo di generare, in favore di società realmente operative, "costi fittizi" risparmiando VIVA, e di trasferire, infine, valuta all'estero. Anche con riferimento a tale motivo, pertanto, siamo al cospetto di una censura motivazionale non consentita dalla legge. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 4 P.Q.M
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