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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 30 gennaio 2025

Cassazione n. 27188/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Erice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani in data 26/02/2025 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le note conclusive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani con ordinanza in data 26/022025 accogliendo l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani il 30/01/2025, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], annullava il provvedimento di sequestro ritenendo insussistente il fumus del reato. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] la quale contesta la decisione del riesame deducendo violazione dell'art. 1153 cod. civ., violazione dell'art. 649 c.p. e violazione dell'art.263, co.3 c.p.p.

Ad avviso della ricorrente la regola civilistica secondo cui il possesso vale titolo ( art. 1153 cod.civ.) utilizzata dal riesame a sostegno della pretesa possessoria del Tosto, non sarebbe applicabile in presenza di una scrittura privata che indica la Augugliaro come proprietaria del gommone.

La dichiarazione del venditore del bene ([OSCURATO:PERSONA]) circa il fatto di avere consegnato le chiavi del gommone al Tosto e di avere svolto con quest'ultimo le trattative per la compravendita del bene, sarebbe ininfluente ai fini della ritenuta legittimità del possesso a fronte della promiscuità nel godimento dei beni da parte di soggetti conviventi.

Sarebbe altresì ininfluente, secondo la ricorrente, l'ulteriore circostanza valorizzata dal riesame relativa al pagamento dei premi assicurativi da parte del Tosto (e non della Augugliaro), a fronte del bonifico per il pagamento del prezzo ( euro 30.000,00) proveniente dal conto corrente della Augugliaro.

In ogni caso il Tribunale stante la sussistenza di una controversia sulla proprietà del bene, avrebbe dovuto rimettere la questione al giudice civile, mantenendo il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 2.Costituisce principio di carattere generale, in materia di impugnazioni, quello secondo cui è privo di legittimazione a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne può presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752; Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 2779852).

Benché, infatti, l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., preveda che "il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce", ciò non toglie che necessario, sia pure implicito, presupposto di tale previsione sia comunque costituito dal rispetto del suddetto principio di carattere generale, secondo cui solamente chi è parte del procedimento può avere titolo all'impugnazione del provvedimento emesso all'esito del giudizio (v., in motivazione, con riguardo a gravame cautelare, Sez. 3, n. 12117 del 12/12/2009, Rv. 243617, nonché Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752), salvo che la legge non disponga, in relazione ai singoli e specifici mezzi di gravame, diversamente.

Solamente nel caso in cui, in sede di appello cautelare il Tribunale abbia, per la prima volta (evidentemente a seguito di appello interposto dal pubblico ministero), disposto con ordinanza il sequestro, è necessario garantire al terzo interessato, cui le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione, la possibilità di ricorrere per cassazione pur non avendo partecipato al procedimento di riesame, posto che lo stesso rimarrebbe, diversamente, privo di alcuna tutela (vedi, nel senso dell'ammissibilità del ricorso per cassazione del terzo che non abbia partecipato al procedimento di appello instaurato dal pubblico ministero, Sez. 2, n.5647 del 15/01/2014, Rv. 258344, nonché Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229, nella quale è stato chiarito che il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova, ma, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità); al contrario, una tale esigenza non si pone laddove il provvedimento incidente sui suoi diritti sia stato già adottato, in prima battuta, dal Giudice per le indagini preliminari e, ciononostante, il terzo sia rimasto inerte, non avendo svolto, come ben era possibile, alcuna impugnazione in sede di riesame, cosicché egli non può essere ritenuto legittimato a dolersi della decisione adottata all'esito di un procedimento al quale avrebbe potuto partecipare, posto che tale giudizio aveva già quale oggetto un provvedimento che aveva determinato l'apposizione di un vincolo su un bene di sua proprietà.

2.2. Ciò posto, nella specie, la ricorrente è rimasta incontrovertibilmente estranea rispetto al procedimento di riesame, instaurato a seguito della richiesta del solo Tosto che ha impugnato il provvedimento di sequestro del bene adottato dal Giudice per le indagini preliminari, cosicché risulta ora preclusa alla stessa la proposizione di censure di legittimità avverso il provvedimento reso all'esito di giudizio al quale è rimasto estranea, con la conseguente inammissibilità del suo ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad Erice il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Trapani in data 26/02/2025 udita relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni con le quali il [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le note conclusive dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] difensore di ufficio di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Trapani con ordinanza in data 26/022025 accogliendo l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Trapani il 30/01/2025, in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. contestato a [OSCURATO:PERSONA], annullava il provvedimento di sequestro ritenendo insussistente il fumus del reato. 2.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] la quale contesta la decisione del riesame deducendo violazione dell'art. 1153 cod. civ., violazione dell'art. 649 c.p. e violazione dell'art.263, co.3 c.p.p. Ad avviso della ricorrente la regola civilistica secondo cui il possesso vale titolo ( art. 1153 cod.civ.) utilizzata dal riesame a sostegno della pretesa possessoria del Tosto, non sarebbe applicabile in presenza di una scrittura privata che indica la Augugliaro come proprietaria del gommone. La dichiarazione del venditore del bene ([OSCURATO:PERSONA]) circa il fatto di avere consegnato le chiavi del gommone al Tosto e di avere svolto con quest'ultimo le trattative per la compravendita del bene, sarebbe ininfluente ai fini della ritenuta legittimità del possesso a fronte della promiscuità nel godimento dei beni da parte di soggetti conviventi. Sarebbe altresì ininfluente, secondo la ricorrente, l'ulteriore circostanza valorizzata dal riesame relativa al pagamento dei premi assicurativi da parte del Tosto (e non della Augugliaro), a fronte del bonifico per il pagamento del prezzo ( euro 30.000,00) proveniente dal conto corrente della Augugliaro. In ogni caso il Tribunale stante la sussistenza di una controversia sulla proprietà del bene, avrebbe dovuto rimettere la questione al giudice civile, mantenendo il sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 2.Costituisce principio di carattere generale, in materia di impugnazioni, quello secondo cui è privo di legittimazione a prendere parte ai gradi ulteriori del procedimento, ne può presentare memorie, il soggetto che non abbia partecipato a quelli precedenti, non potendo il rapporto processuale includere soggetti nuovi nella sua evoluzione da un grado all'altro (Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752; Sez. 3, n. 42527 del 04/07/2019, Rv. 2779852). Benché, infatti, l'art. 568, comma 3, cod. proc. pen., preveda che "il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce", ciò non toglie che necessario, sia pure implicito, presupposto di tale previsione sia comunque costituito dal rispetto del suddetto principio di carattere generale, secondo cui solamente chi è parte del procedimento può avere titolo all'impugnazione del provvedimento emesso all'esito del giudizio (v., in motivazione, con riguardo a gravame cautelare, Sez. 3, n. 12117 del 12/12/2009, Rv. 243617, nonché Sez. 3, n. 9796 del 16/01/2015, Rv. 262752), salvo che la legge non disponga, in relazione ai singoli e specifici mezzi di gravame, diversamente. Solamente nel caso in cui, in sede di appello cautelare il Tribunale abbia, per la prima volta (evidentemente a seguito di appello interposto dal pubblico ministero), disposto con ordinanza il sequestro, è necessario garantire al terzo interessato, cui le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla loro restituzione, la possibilità di ricorrere per cassazione pur non avendo partecipato al procedimento di riesame, posto che lo stesso rimarrebbe, diversamente, privo di alcuna tutela (vedi, nel senso dell'ammissibilità del ricorso per cassazione del terzo che non abbia partecipato al procedimento di appello instaurato dal pubblico ministero, Sez. 2, n.5647 del 15/01/2014, Rv. 258344, nonché Sez. 6, n. 8268 del 19/01/2018, Rv. 272229, nella quale è stato chiarito che il terzo interessato alla restituzione dei beni sottoposti a sequestro ha la facoltà di intervenire nel giudizio cautelare di merito al fine di far valere le proprie ragioni, esercitando le stesse prerogative processuali delle altre parti, comprese quelle di produrre documenti ed altri elementi di prova, ma, in caso di mancato esercizio di detta facoltà e di un preventivo contraddittorio con le parti già formalmente costituite o intervenute nei precedenti giudizi di riesame o di appello, deve escludersi la possibilità di un intervento tardivo del terzo nel giudizio di legittimità); al contrario, una tale esigenza non si pone laddove il provvedimento incidente sui suoi diritti sia stato già adottato, in prima battuta, dal Giudice per le indagini preliminari e, ciononostante, il terzo sia rimasto inerte, non avendo svolto, come ben era possibile, alcuna impugnazione in sede di riesame, cosicché egli non può essere ritenuto legittimato a dolersi della decisione adottata all'esito di un procedimento al quale avrebbe potuto partecipare, posto che tale giudizio aveva già quale oggetto un provvedimento che aveva determinato l'apposizione di un vincolo su un bene di sua proprietà. 2.2. Ciò posto, nella specie, la ricorrente è rimasta incontrovertibilmente estranea rispetto al procedimento di riesame, instaurato a seguito della richiesta del solo Tosto che ha impugnato il provvedimento di sequestro del bene adottato dal Giudice per le indagini preliminari, cosicché risulta ora preclusa alla stessa la proposizione di censure di legittimità avverso il provvedimento reso all'esito di giudizio al quale è rimasto estranea, con la conseguente inammissibilità del suo ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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