CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 05433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 7388-2023 proposto da; [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 62/2023 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2023 R.G.N. 178/2022; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.7388/2023 Cron. Rep. Ud.05/02/2026 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Con sentenza del 14 febbraio 2023, la Corte d'Appello di Ancona confermava la decisione resa dal Tribunale di Macerata e rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità della sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per giorni tre per essere stati addebitati all’istante, già dirigente del Comune, le seguenti violazioni: A. “[…] non corretta validazione di orario per lavoro straordinario dell’agente latini Cinzia nel pomeriggio del 4.10.2016 per ore 2:28 con termine alle 17.21 per accompagnamento del Comandante ad Ancona e lavoro ordinario dell’agente [OSCURATO:PERSONA] per circa 2.00 ore, dalle 14:30 alle 16:30 circa, in luogo di assenza per partecipazione a cerimonia funebre in [OSCURATO:PERSONA]Elpidio”; B. violazione dell’art. 7, comma 8 lett. f) del C.C.N.L. della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per “[…] avere evidenziato servizio invece che fattispecie di assenza per la partecipazione alla cerimonia funebre con uso del mezzo comunale, come risulta dal cartellino di presenza del mese di ottobre 2016 e dalla relazione a firma del dirigente Vignoni prot. 787 del 10.2.2017, sull’attività formativa svolta in Ancona il 4.10.2016 nella mattinata e sullo svolgimento delle attività lavorative pomeridiane al rientro da Ancona […]”; C. la violazione dell’art. 7, comma 10, del C.C.N.L. della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], “[…] che fa rinvio all’art. 5 sugli obblighi dei dirigenti, obblighi che non sono stati rispettati in punto al co. 4° lettere c) e d) e al co. 5° per non essere stato trasparente (co. 5) il comportamento in punto alla relazione sottoscritta sulla permanenza in ufficio invece della partecipazione alla cerimonia funebre, venendo meno a un principio di correttezza (co. 4 lett. c) e avendo pertanto dato luogo a un comportamento non conforme al ruolo di dirigente (co. 4° lett. d).”. - La decisione della Corte territoriale disc ende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice: correttamente applicato il raddoppio dei termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del procedimento disciplinare - valendo a tali fini non la sanzione irrogata ma quella astrattamente applicabile in base agli estremi della violazione contestata - ; parimenti corretta l’indagine preliminare volta a verificare la non manifesta infondatezza della notizia dell’infrazione - dovendo le garanzie difensive dell’incolpato essere assicurate con l’avvio del procedimento disciplinare - ; pacifici i fatti oggetto di addebiti - con conseguente irrilevanza delle audizioni di altri soggetti informati dei fatti - ; riferibile all’istante l’erronea registrazione da parte dell’ufficio del personale della presenza in servizio degli agenti -per avere egli avallato il compimento da parte loro di un’attività di carattere privato (la partecipazione alla cerimonia funebre) durante l’orario di servizio, prendendovi parte egli stesso mediante l’utilizzo del mezzo comunale e facendo risultare tutti falsamente presenti in servizio - ; proporzionata la sanzione irrogata - corrispondendo essa al minimo edittale previsto dall’art. 7 del CCNL per l’Area dirigenziale relativa alle Regioni e autonomie locali per l’uso illegittimo del mezzo di servizio - ; sussistente la responsabilità del dirigente - non potendo ricondursi all’esercizio di autonomi poteri di organizzazione e di coordinamento delle risorse umane la falsa attestazione della propria presenza in servizio - ; - congrua la determinazione da parte del primo giudice delle spese di lite. - Per la cassazione di tale decisione ricorre il Vignoni, affidando l’impugnazione a sette motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. - Il controricorrente ha poi presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] - Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. e 115 e 116 c.p.c., 55-bis, commi 3 e 4, d.lgs. n. 165/2001 e 4 del Regolamento del Comune di [OSCURATO:PERSONA], imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente assunto a riferimento per l’identificazione del termine di comunicazione della contestazione non la sanzione effettivamente irrogata bensì quella astrattamente applicabile. - Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in uno con il vizio di motivazione, il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento da questa espresso circa la non ravvisabilità di una lesione del diritto di difesa del ricorrente nell’esecuzione da parte dell’ufficio di un’indagine preliminare implicante l’audizione di testi in assenza dell’incolpato. - Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in unocon il vizio di motivazione, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente condiviso il giudizio di irrilevanza delle richieste istruttorie avanzate dal ricorrente innanzi all’UPD e da questo respinte. - Nel quarto motivo la violazione e falsa applicazione degli artt.112, 113, 115 e 116 c.p.c. in uno con il vizio di motivazione è prospettata in relazione all’aver la Corte territoriale riconosciuto la riferibilità della registrazione delle presenze all’ufficio del personale e ciononostante attribuito al ricorrente la responsabilità della falsa attestazione della presenza in servizio degli agenti che con lui avevano partecipato alla cerimonia funebre. - Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in unocon il vizio di motivazione, lamentando l’incongruità logica e giuridica del giudizio espresso dalla Corte territoriale circa la proporzionalità della sanzione irrogata. - Con il sesto motivo la medesima censura è formulata con riguardo alla ritenuta irrilevanza dell’autorizzazione verbalmente datagli dal Sindaco per la partecipazione alla cerimonia funebre che il ricorrente sostiene idonea ad escludere l’illecito. - La censura di cui al settimo motivo relativa alla statuizione della Corte territoriale in ordine alle spese di lite è formulata con riferimento alla fondatezza dei motivi che precedono. - Va preliminarmente rilevato come i primi sei degli esposti motivi si risolvano nella mera confutazione delle argomentazioni in base alle quali la Corte territoriale aveva rigettato le analoghe censure avanzate in sede di gravame avverso la decisione del primo giudice, risultando riproposte senza alcuna replica ulteriore le tesi difensive già in precedenza proposte, derivandone di conseguenza l’inammissibilità di tutti i predetti motivi. - Vi è peraltro precedente di questa Corte n. 18911/2025 (le cui argomentazioni si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.) relativo sempre al Vignoni ed al Comune di Macerata in cui,con riferimento ad altra sanzione disciplinare, sono stati superati i rilievi (analoghi a quelli di cui al presente ricorso) del ricorrente relativi alla decadenza dall’esercizio del potere disciplinare, al raddoppio dei termini, all’esercizio del diritto di difesa, alla carenza di motivazione. - Parimenti inammissibile risulta il settimo motivo formulato subordinatamente all’accoglimento dei primi sei. - Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore del procuratore del Comune di [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica