CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1990
Cassazione n. 02874/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] fiato il 01/01/1990 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 24978/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i reati previsti dagli artt. 337- 582 c.p.); Esaminato il motivo di ricorso, relativo all'entità della pena inflitta a titolo di continuazione e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuti il motivo inammissibile perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata e comunque, quanto alla continuazione, perché nemmeno dedotto in appello (le circostanze generiche sono state riconosciute); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025.