Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2022

Cassazione n. 11484/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

824/2018 ORDINANZA sul ricorso 14824/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona curatore sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Chiusi n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,

V. le [OSCURATO:PERSONA] n. 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 4725/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in relazione alla pronunzia Trib.

Varese 30/3/2015, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) di restituzione ex art. 1526 c.c. della somma «versata dalla fallita alla convenuta fino al giugno 2007 a titolo di canoni dovuti in forza di contratto di locazione finanziaria ( con lease back ) ... stipulato il 20 maggio 2003 e modificato quanto a piano finanziario, con scrittura del 2 febbraio 2006, avente quale oggetto capannone industriale sito in Dumezia (VA ), risolto di diritto dalla concedente ex art. 11 delle condizioni generali di contratto con raccomandata del 15 maggio 2008».

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 166, 167, 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.

Si duole che la «i giudici distrettuali» abbiano deciso ravvisando contemplare l'art. 11 delle condizioni generali di contratto del 20 maggio 2003 una «clausola di irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente» integrante una clausola penale benché controparte non abbia «mai formulato alcuna domanda diretta a far valere una tale ( ipotizzata ) clausola penale, né ha comunque altrimenti inteso farla valere, essendosi essa convenuta limitata a postulare una declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dal Fallimento in quanto ( asseritamente ) incompatibile con il provvedimento assunto in sede concorsuale dal giudice delegato e, in subordine, l'accertamento del controcredito vantato a titolo di equo compenso per l'uso del bene».

Lamenta che, «in denegata ipotesi, si tratterebbe in ogni caso di una postulazione insanabilmente tardiva, in quanto attuata oltre le preclusioni assertive di cui all'art. 183, sesto comma n. 1».

Si duole che la «statuizione qui gravata, sotto tale profilo, risulterebbe ( comunque nulla, in quanto ) inficiata dalla violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 166, 167, 183 sesto comma e 345 c.p.c.>>.

Lamenta che, in assenza di richiesta di applicazione della clausola penale, il giudice non può statuire su di essa d'ufficio, «attesa la natura autonoma di pagamento della penale».

Con il 2° motivo denunzia «violazione/falsa applicazione» degli artt. 52, 93, 96 e 98 r.d. n. 267 del 1942, 1526 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l'art. 11 delle condizioni generali di contratto del 20 maggio 2003, il quale «non menziona affatto né disciplina la sorte dei canoni versati alla concedente in epoca antecedente alla risoluzione; a fortiori non prevede la facoltà della concedente medesima di trattenere/acquistare in via definitiva a titolo di indennità le rate riscosse», sicché nella specie «non è ... ravvisabile l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cod. civ.».

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato come nella specie «l'applicazione/attuazione della clausola in oggetto contrasti in modo insanabile con il fatto ... che nell'ambito della procedura fallimentare è stato (in via definitiva) escluso ( con il rigetto della relativa domanda di ammissione al passivo, quale statuito con il provvedimento del giudice delegato in data 21 gennaio 2009 ) il diritto di Mediocredito al conseguente risarcimento dei danni quale previsto e disciplinato nell'articolo 11», sicché «la "preventiva e convenzionale liquidazione delle somme dovute" a titolo risarcitorio ... non può trovare ingresso in quanto definitivamente esclusa in sede concorsuale: ammettere la concedente ( come espressamente previsto dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto ) al conseguimento delle somme dalla stessa postulate a titolo di risarcimento (benché escluse in via definitiva dal concorso), attraverso il meccanismo disciplinato dalla detta disposizione convenzionale ed in base alla quale Mediocredito "detrae" automaticamente dal ricavo della vendita il risarcimento stesso oltre ad ogni ulteriore voce di credito, comporta pertanto ed incontestabilmente una inammissibile violazione delle norme ... che presiedono all'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto fallito ed alla tutela della par condicio», in quanto l'«applicazione nella specie del menzionato art 11 delle condizioni contrattuali ... non realizza affatto ...

"un equo contemperamento dei diritti delle parti" ... ma comporta per contro l'indebita attribuzione a Mediocredito di un diritto che è stato pacificamente negato ( in via definitiva ) in sede concorsuale ».Si duole che, «esclusa perciò e necessariamente la legittima applicabilità del meccanismo delineato dalla ... disposizione contrattuale invocata dalla Corte di appello, non può che ricevere nel caso di specie applicazione la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ.», seppur in via analogica, e che la «restituzione dei canoni versati da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del rapporto ... non può considerarsi preclusa dal provvedimento in data 21 gennaio 2009 con il quale il giudice delegato ha ammesso al passivo il ( solo ) credito ... corrispondente ai canoni relativi al periodo ricompreso fra il mese di luglio 2007 ed il mese di maggio 2008», giacché il decreto ex art. 97 L.F. ha un'efficacia solo endofallimentare, processuale e negativa ( ne bis in idem ) in quanto solo preclusiva di un riesame in sede fallimentare, e non anche extrafallimentare, non potendo assumere un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti ( v.

Cass., 3/9/2003, n. 12823; Cass., 20/9/1993, n. 9622 ).

Lamenta che «d'altro canto il provvedimento assunto dal giudice delegato in data 21 gennaio 2009 ... riguarda solo la quantificazione del credito da ammettersi, e non ha, per definizione, incidenza alcuna in relazione agli "adempimenti precedentemente intervenuti e per i quali, conseguentemente, non era stata formulata alcuna istanza di ammissione».

Con il 3° motivo denunzia «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio», in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia omesso la «considerazione dell'effettivo contenuto del provvedimento assunto dal giudice delegato in data 21 gennaio 2009», che ha accolto solo in parte la domanda di ammissione al passivo senza che relativamente alla somma non ammessa sia stata interposto reclamo.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in materia di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., dettato in tema di vendita con riserva della proprietà ( v.

Cass., 18/6/2018, n. 15975 ), sicché in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ( solo ) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto ( v.

Cass., 20/9/2017, n. 21895).

Si è al riguardo ulteriormente osservato che in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, 2° co., c.c. nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo, prevedendo la detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, tale clausola essendo coerente . con la previsione contenuta all'art. 1526, 2° co., c.c. ( v.

Cass., 12/6/2018, n. 15202 ).

In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia escludente l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può peraltro essere - anche d'ufficio- valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione della prestazione assunta ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale (v.

Cass., 28/8/2007, n. 18195; Cass., Sez.

Un., 13/9/2005, n. 18128.

E, da ultimo, Cass., 21/8/2018, n. 20840; Cass., 8/10/2019, n. 25031).

Si è per altro verso posto in rilievo che, trattandosi di contratto di leasing traslativo come nella specie risolto ( nel caso, di diritto, con raccomandata del 15/5/2008 ) anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, la cui disciplina (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi sicché per esso resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest'ultima figura della disciplina dell'art. 1526 c.c., anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore ( nella specie, con declaratoria Trib.

Varese 12/9/2008 ), non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater L.F., il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto invero a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., in seno alla quale indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto, ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, 2 ° co., c.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 28/1/2021, n. 2061, e, conformemente, da ultimo, Cass., 30/9/2021, n. 26531).

Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.Rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie trattasi di ipotesi di leasing traslativo ( con lease back), «in deroga a quanto stabilito dalla legge concordando una preventiva e convenzionale liquidazione delle somme conseguentemente dovute» le parti hanno all'art. 11 del contratto regolato gli effetti della risoluzione anticipata del contratto, prevedendo, «in modo non dissimile dall'art. 72 quater, L. Fall. e dall'art. 1, comma 78, L. 28 dicembre 2015 n. 208», l'«obbligo per l'utilizzatore di pagare senza dilazione i corrispettivi periodici non ancora maturati attualizzati ed il prezzo pattuito, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene una volta recuperate dalla locatrice», con detrazione dalle somme dovute dall'utilizzatore dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito.

Non venendo nella specie in applicazione l'art. 72 quater L.F., tale clausola contrattuale è stata ravvisata contemplare una clausola penale, ammessa ex art. 1526, 2° co., c.c., conforme alla ratio dell'art. 1526 c.c. ( cfr. Cass., 30/5/2019, n. 14755 ).

Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha posto in rilievo che, «come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'art. 11 delle condizioni generali del contratto intercorso fra le parti è ben lungi dal potere essere ritenuto inapplicabile alla fattispecie e regolante i soli effetti successivi alla risoluzione del contratto pacificamente intimata dalla resistente, con possibilità di invocare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1526 c.c.», e ha escluso che «il richiamato art. 11» possa «ritenersi affetto da nullità», al contrario «realizzando un equo contemperamento dei diritti delle parti, ponendo la concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto la sua naturale esecuzione, in linea con la causa tipica del leasing come sopra individuata».

Ha altresì sottolineato che «tale conclusione non muta per il fatto che vi possa essere stata anche un funzione, in qualche modo, punitiva, perché nella sua stipulazione si regolano le conseguenze dell'inadempimento della conduttrice, consistenti in una prestazione che quest'ultima è tenuta ad effettuare in favore dell'altro contraente indipendentemente dal danno sofferto da quest'ultimo, sollevato, quindi, dall'onere di provarne la sussistenza e l'entità in concreto, in quanto nella libera determinazione di cui agli accordi intercorsi già predeterminato, stante la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno propria di detta clausola».

Ha ulteriormente evidenziato che «d'altra parte, attesa l'entità del residuo credito maturato dalla convenuta a seguito dell'inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della risoluzione contrattuale intimata dalla finanziaria prima dell'apertura della procedura concorsuale può senz'altro concludersi che in virtù della clausola in discussione ... [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) ad esito del contratto in questione, anche laddove riuscisse ad incassare tutto quanto ancora dovutole e trattenendo quanto ricevuto precedentemente alla sua risoluzione, verrebbe ad ottenere importi, al massimo, corrispondenti all'onere economico sostenuto per procurarsi i beni locati.

Da qui, la conseguente validità ed efficacia della clausola pattizia in parola e la conferma della non applicabilità al caso ... di quanto previsto dall'art. 1526 c.c.>>.Ratio decídendi, quest'ultima, che non risulta dall'odierno ricorrente invero nemmeno (quantomeno idoneamente) censurata.

Né può d'altro canto sottacersi che, a fronte del suindicato accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione, l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta in termini ( oltre che erronei ) inammissibilmente di mera contrapposizione, senza in particolare nemmeno indicare, e a fortiori argomentare, in ordine ai criteri legali d'interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. nella specie dal giudice di merito violati per addivenire alla formulata interpretazione dell'art. 11 del contratto de quo ( v. in particolare pag. 18 del ricorso: «L'argomento ... prospettato dai giudici distrettuali contrasta in primo luogo [ con ] l'inequivoco tenore letterale della norma convenzionale in oggetto, che non menziona affatto né disciplina la sorte dei canoni versati alla concedente in epoca antecedente alla risoluzione; a fortiori non prevede la facoltà della concedente medesima di trattenere/acquisire in via definitiva a titolo di indennità le rate riscosse»; pag. 21 del ricorso: «L'applicazione del menzionato art. 11 delle condizioni contrattuali ... non realizza affatto -come sostenuto dai giudici distrettuali- "un equo contemperamento dei diritti delle parti [consentendo] alla società finanziaria di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente"» ).

A tale stregua il 10 e il 2° motivo di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, risultano inammissibili ( anche ) ex art. 360 bis c.p.c.

Quanto al 30 motivo va osservato che il ricorrente deduce invero doglianza di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico- fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ).

Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierno ricorrente in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).All'inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suesposti termini, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
824/2018 ORDINANZA sul ricorso 14824/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in Liquidazione, in persona curatore sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Chiusi n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, V. le [OSCURATO:PERSONA] n. 118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 4725/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Milano ha respinto il gravame interposto dal [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in relazione alla pronunzia Trib. Varese 30/3/2015, di parziale accoglimento della domanda proposta nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) di restituzione ex art. 1526 c.c. della somma «versata dalla fallita alla convenuta fino al giugno 2007 a titolo di canoni dovuti in forza di contratto di locazione finanziaria ( con lease back ) ... stipulato il 20 maggio 2003 e modificato quanto a piano finanziario, con scrittura del 2 febbraio 2006, avente quale oggetto capannone industriale sito in Dumezia (VA ), risolto di diritto dalla concedente ex art. 11 delle condizioni generali di contratto con raccomandata del 15 maggio 2008». Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ), che ha presentato anche memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo il ricorrente denunzia violazione degli artt. 112, 166, 167, 345 c.p.c., in riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c. Si duole che la «i giudici distrettuali» abbiano deciso ravvisando contemplare l'art. 11 delle condizioni generali di contratto del 20 maggio 2003 una «clausola di irripetibilità dei canoni riscossi dal concedente» integrante una clausola penale benché controparte non abbia «mai formulato alcuna domanda diretta a far valere una tale ( ipotizzata ) clausola penale, né ha comunque altrimenti inteso farla valere, essendosi essa convenuta limitata a postulare una declaratoria di inammissibilità della domanda proposta dal Fallimento in quanto ( asseritamente ) incompatibile con il provvedimento assunto in sede concorsuale dal giudice delegato e, in subordine, l'accertamento del controcredito vantato a titolo di equo compenso per l'uso del bene». Lamenta che, «in denegata ipotesi, si tratterebbe in ogni caso di una postulazione insanabilmente tardiva, in quanto attuata oltre le preclusioni assertive di cui all'art. 183, sesto comma n. 1». Si duole che la «statuizione qui gravata, sotto tale profilo, risulterebbe ( comunque nulla, in quanto ) inficiata dalla violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 166, 167, 183 sesto comma e 345 c.p.c.>>. Lamenta che, in assenza di richiesta di applicazione della clausola penale, il giudice non può statuire su di essa d'ufficio, «attesa la natura autonoma di pagamento della penale». Con il 2° motivo denunzia «violazione/falsa applicazione» degli artt. 52, 93, 96 e 98 r.d. n. 267 del 1942, 1526 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente interpretato l'art. 11 delle condizioni generali di contratto del 20 maggio 2003, il quale «non menziona affatto né disciplina la sorte dei canoni versati alla concedente in epoca antecedente alla risoluzione; a fortiori non prevede la facoltà della concedente medesima di trattenere/acquistare in via definitiva a titolo di indennità le rate riscosse», sicché nella specie «non è ... ravvisabile l'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 1526 cod. civ.». Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato come nella specie «l'applicazione/attuazione della clausola in oggetto contrasti in modo insanabile con il fatto ... che nell'ambito della procedura fallimentare è stato (in via definitiva) escluso ( con il rigetto della relativa domanda di ammissione al passivo, quale statuito con il provvedimento del giudice delegato in data 21 gennaio 2009 ) il diritto di Mediocredito al conseguente risarcimento dei danni quale previsto e disciplinato nell'articolo 11», sicché «la "preventiva e convenzionale liquidazione delle somme dovute" a titolo risarcitorio ... non può trovare ingresso in quanto definitivamente esclusa in sede concorsuale: ammettere la concedente ( come espressamente previsto dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto ) al conseguimento delle somme dalla stessa postulate a titolo di risarcimento (benché escluse in via definitiva dal concorso), attraverso il meccanismo disciplinato dalla detta disposizione convenzionale ed in base alla quale Mediocredito "detrae" automaticamente dal ricavo della vendita il risarcimento stesso oltre ad ogni ulteriore voce di credito, comporta pertanto ed incontestabilmente una inammissibile violazione delle norme ... che presiedono all'accertamento dei crediti nei confronti del soggetto fallito ed alla tutela della par condicio», in quanto l'«applicazione nella specie del menzionato art 11 delle condizioni contrattuali ... non realizza affatto ... "un equo contemperamento dei diritti delle parti" ... ma comporta per contro l'indebita attribuzione a Mediocredito di un diritto che è stato pacificamente negato ( in via definitiva ) in sede concorsuale ».Si duole che, «esclusa perciò e necessariamente la legittima applicabilità del meccanismo delineato dalla ... disposizione contrattuale invocata dalla Corte di appello, non può che ricevere nel caso di specie applicazione la disciplina dettata dall'art. 1526 cod. civ.», seppur in via analogica, e che la «restituzione dei canoni versati da [OSCURATO:PERSONA] nel corso del rapporto ... non può considerarsi preclusa dal provvedimento in data 21 gennaio 2009 con il quale il giudice delegato ha ammesso al passivo il ( solo ) credito ... corrispondente ai canoni relativi al periodo ricompreso fra il mese di luglio 2007 ed il mese di maggio 2008», giacché il decreto ex art. 97 L.F. ha un'efficacia solo endofallimentare, processuale e negativa ( ne bis in idem ) in quanto solo preclusiva di un riesame in sede fallimentare, e non anche extrafallimentare, non potendo assumere un'efficacia di vincolo positivo in ordine alle questioni comuni ad altra eventuale controversia tra le stesse parti ( v. Cass., 3/9/2003, n. 12823; Cass., 20/9/1993, n. 9622 ). Lamenta che «d'altro canto il provvedimento assunto dal giudice delegato in data 21 gennaio 2009 ... riguarda solo la quantificazione del credito da ammettersi, e non ha, per definizione, incidenza alcuna in relazione agli "adempimenti precedentemente intervenuti e per i quali, conseguentemente, non era stata formulata alcuna istanza di ammissione». Con il 3° motivo denunzia «omesso esame di fatto decisivo per il giudizio», in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia omesso la «considerazione dell'effettivo contenuto del provvedimento assunto dal giudice delegato in data 21 gennaio 2009», che ha accolto solo in parte la domanda di ammissione al passivo senza che relativamente alla somma non ammessa sia stata interposto reclamo. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono in parte inammissibili e in parte infondati. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in materia di leasing traslativo, l'azione ordinaria di risoluzione del contratto promossa dal locatore per inadempimento dell'utilizzatore è disciplinata dall'art. 1526 c.c., dettato in tema di vendita con riserva della proprietà ( v. Cass., 18/6/2018, n. 15975 ), sicché in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse ( solo ) dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre che al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto ( v. Cass., 20/9/2017, n. 21895). Si è al riguardo ulteriormente osservato che in applicazione del disposto di cui all'art. 1526, 2° co., c.c. nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo, prevedendo la detrazione dalle somme dovute al concedente dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito, tale clausola essendo coerente . con la previsione contenuta all'art. 1526, 2° co., c.c. ( v. Cass., 12/6/2018, n. 15202 ). In caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, la clausola penale pattizia escludente l'applicabilità dell'art. 1526 c.c. può peraltro essere - anche d'ufficio- valutata dal giudice ex art. 1384 c.c. ai fini di un'equa riduzione della prestazione assunta ove risulti manifestamente eccessiva ovvero tenuto conto dell'entità dell'adempimento dell'obbligazione principale (v. Cass., 28/8/2007, n. 18195; Cass., Sez. Un., 13/9/2005, n. 18128. E, da ultimo, Cass., 21/8/2018, n. 20840; Cass., 8/10/2019, n. 25031). Si è per altro verso posto in rilievo che, trattandosi di contratto di leasing traslativo come nella specie risolto ( nel caso, di diritto, con raccomandata del 15/5/2008 ) anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 124 del 2017, la cui disciplina (art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi sicché per esso resta valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica a quest'ultima figura della disciplina dell'art. 1526 c.c., anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore ( nella specie, con declaratoria Trib. Varese 12/9/2008 ), non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater L.F., il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio derivante da una clausola penale stipulata in suo favore è tenuto invero a proporre apposita domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., in seno alla quale indicare la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto del contratto, ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del relativo valore di mercato all'attualità, onde consentire al giudice di apprezzare l'eventuale manifesta eccessività della penale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1526, 2 ° co., c.c. (v. Cass., Sez. Un., 28/1/2021, n. 2061, e, conformemente, da ultimo, Cass., 30/9/2021, n. 26531). Orbene, dei suindicati principi la corte di merito ha nell'impugnata sentenza fatto invero piena e corretta applicazione.Rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie trattasi di ipotesi di leasing traslativo ( con lease back), «in deroga a quanto stabilito dalla legge concordando una preventiva e convenzionale liquidazione delle somme conseguentemente dovute» le parti hanno all'art. 11 del contratto regolato gli effetti della risoluzione anticipata del contratto, prevedendo, «in modo non dissimile dall'art. 72 quater, L. Fall. e dall'art. 1, comma 78, L. 28 dicembre 2015 n. 208», l'«obbligo per l'utilizzatore di pagare senza dilazione i corrispettivi periodici non ancora maturati attualizzati ed il prezzo pattuito, dedotto quanto ricavato dalla vendita del bene una volta recuperate dalla locatrice», con detrazione dalle somme dovute dall'utilizzatore dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito. Non venendo nella specie in applicazione l'art. 72 quater L.F., tale clausola contrattuale è stata ravvisata contemplare una clausola penale, ammessa ex art. 1526, 2° co., c.c., conforme alla ratio dell'art. 1526 c.c. ( cfr. Cass., 30/5/2019, n. 14755 ). Nell'impugnata sentenza la corte di merito ha posto in rilievo che, «come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, l'art. 11 delle condizioni generali del contratto intercorso fra le parti è ben lungi dal potere essere ritenuto inapplicabile alla fattispecie e regolante i soli effetti successivi alla risoluzione del contratto pacificamente intimata dalla resistente, con possibilità di invocare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 1526 c.c.», e ha escluso che «il richiamato art. 11» possa «ritenersi affetto da nullità», al contrario «realizzando un equo contemperamento dei diritti delle parti, ponendo la concedente nella stessa situazione nella quale si sarebbe trovata se il contratto avesse avuto la sua naturale esecuzione, in linea con la causa tipica del leasing come sopra individuata». Ha altresì sottolineato che «tale conclusione non muta per il fatto che vi possa essere stata anche un funzione, in qualche modo, punitiva, perché nella sua stipulazione si regolano le conseguenze dell'inadempimento della conduttrice, consistenti in una prestazione che quest'ultima è tenuta ad effettuare in favore dell'altro contraente indipendentemente dal danno sofferto da quest'ultimo, sollevato, quindi, dall'onere di provarne la sussistenza e l'entità in concreto, in quanto nella libera determinazione di cui agli accordi intercorsi già predeterminato, stante la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno propria di detta clausola». Ha ulteriormente evidenziato che «d'altra parte, attesa l'entità del residuo credito maturato dalla convenuta a seguito dell'inadempimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e della risoluzione contrattuale intimata dalla finanziaria prima dell'apertura della procedura concorsuale può senz'altro concludersi che in virtù della clausola in discussione ... [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ( già [OSCURATO:SOCIETA]. ) ad esito del contratto in questione, anche laddove riuscisse ad incassare tutto quanto ancora dovutole e trattenendo quanto ricevuto precedentemente alla sua risoluzione, verrebbe ad ottenere importi, al massimo, corrispondenti all'onere economico sostenuto per procurarsi i beni locati. Da qui, la conseguente validità ed efficacia della clausola pattizia in parola e la conferma della non applicabilità al caso ... di quanto previsto dall'art. 1526 c.c.>>.Ratio decídendi, quest'ultima, che non risulta dall'odierno ricorrente invero nemmeno (quantomeno idoneamente) censurata. Né può d'altro canto sottacersi che, a fronte del suindicato accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione, l'odierno ricorrente si limita invero a riproporre la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta in termini ( oltre che erronei ) inammissibilmente di mera contrapposizione, senza in particolare nemmeno indicare, e a fortiori argomentare, in ordine ai criteri legali d'interpretazione del contratto ex artt. 1362 ss. c.c. nella specie dal giudice di merito violati per addivenire alla formulata interpretazione dell'art. 11 del contratto de quo ( v. in particolare pag. 18 del ricorso: «L'argomento ... prospettato dai giudici distrettuali contrasta in primo luogo [ con ] l'inequivoco tenore letterale della norma convenzionale in oggetto, che non menziona affatto né disciplina la sorte dei canoni versati alla concedente in epoca antecedente alla risoluzione; a fortiori non prevede la facoltà della concedente medesima di trattenere/acquisire in via definitiva a titolo di indennità le rate riscosse»; pag. 21 del ricorso: «L'applicazione del menzionato art. 11 delle condizioni contrattuali ... non realizza affatto -come sostenuto dai giudici distrettuali- "un equo contemperamento dei diritti delle parti [consentendo] alla società finanziaria di ottenere lo stesso utile che avrebbe conseguito se il contratto fosse stato adempiuto regolarmente"» ). A tale stregua il 10 e il 2° motivo di ricorso, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, risultano inammissibili ( anche ) ex art. 360 bis c.p.c. Quanto al 30 motivo va osservato che il ricorrente deduce invero doglianza di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. ( v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 ), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico- fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ). Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierno ricorrente in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).All'inammissibilità e infondatezza dei motivi nei suesposti termini, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 10.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 -quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente de
Sentenza Cassazione n. 11484/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris