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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026

Cassazione n. 10371/2026

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tante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoEnrico [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 609/19 della Commissione TributariaRegionale della Liguria, pubblicata in data 14 maggio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Liguria ha accolto l’appello di MariaTagliafierro avverso la sentenza n. 1304/17 della CommissioneNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026Tributaria Provinciale di Genova, con la quale era statorigettato il ricorso intentato avverso l’avviso di accertamentocatastale relativo ad un’unità immobiliare ubicata in Genova, inrelazione alla quale la contribuente, in seguito allo scorporodella cantina, aveva proposto, tramite DOCFA, la categoria A2,classe 5, vani 9, invece della categoria A1, classe 3, vani 9,come ritenuto dall’amministrazione finanziaria.2.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2.

Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazionel’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 3 legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 legge n. 212 del2000 e dell’art. 2 d.l. n. 116 del 1993, per avere la corteregionale ligure ritenuto che l’avviso di accertamentoimpugnato non fosse adeguatamente motivato, trascurando diconsiderare che, al cospetto di una variazione richiesta tramiteDOCFA, l’onere di motivazione è meno stringente, ancor piùallorquando l’amministrazione finanziaria non disattenda i datifattuali esposti dal contribuente.3.

Il motivo è fondato.3.1.

In tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellaprocedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano contestati dall’amministrazionefinanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e renditanel caso in cui vi sia contestazione sugli elementi di fattoindicati dal contribuente, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia perdelimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. n.29754/24).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamentocatastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei datiamministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fattadall’amministrazione finanziaria, qualoragli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano staticontestati e l’eventuale discrasia tra dati proposti e datiimmobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi,ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazionefinanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria, dellaclasse, della consistenza e della rendita, quindi, non è possibilereputare necessaria una motivazione più dettagliata.Ciò in quanto è possibile che l’eventuale difformità tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito di unaprocedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi difatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengonoNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale, il che esimel’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare unamotivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento inrelazione alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamentorispetto alla proposta del contribuente (cfr. Cass. n. 3104/21,Cass. n. 3017/22 e Cass. n. 5449/25).3.2.

Nel caso di specie, l’avviso di accertamento catastale èstato congruamente motivato, avendo l’amministrazionefinanziaria indicato, nei limiti precedentemente rammentati,conseguenti alla reputata congruità dei dati fattuali espostitramite DOCFA (tra cui, peraltro, quelli inerenti al numero deivani, pari a 9), le ragioni che l’hanno indotta a rettificare laproposta formulata dalla contribuente, per avere l’unitàimmobiliare caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali darenderne evidente l’erroneità (cfr., agli atti, l’avviso diaccertamento impugnato), fermo restando che la correttezzadella rendita catastale, quale determinata dall’amministrazionefinanziaria, si risolve in una questione di merito, attinente,appunto, alla correttezza o meno del classamento, e non dimotivazione dell’avviso di accertamento, come sostenuto, inmaniera non condivisibile, dall’autorità giudiziaria adita insecondo grado.4.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo sulquale poggia, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Liguria, in diversa composizione, affinché,tenuto conto dei principi testé ricordati, effettui un nuovoNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Liguria, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocatoEnrico [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 609/19 della Commissione TributariaRegionale della Liguria, pubblicata in data 14 maggio 2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Liguria ha accolto l’appello di MariaTagliafierro avverso la sentenza n. 1304/17 della CommissioneNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026Tributaria Provinciale di Genova, con la quale era statorigettato il ricorso intentato avverso l’avviso di accertamentocatastale relativo ad un’unità immobiliare ubicata in Genova, inrelazione alla quale la contribuente, in seguito allo scorporodella cantina, aveva proposto, tramite DOCFA, la categoria A2,classe 5, vani 9, invece della categoria A1, classe 3, vani 9,come ritenuto dall’amministrazione finanziaria.2. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento ad ununico motivo di impugnazione.3. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita in giudizio, depositandocontroricorso ed invocando la reiezione delle avverseargomentazioni e richieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento.2. Con il motivo addotto a sostegno dell’impugnazionel’Agenzia delle Entrate ha denunciato, ai sensi dell’art. 360,comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedell’art. 3 legge n. 241 del 1990, dell’art. 7 legge n. 212 del2000 e dell’art. 2 d.l. n. 116 del 1993, per avere la corteregionale ligure ritenuto che l’avviso di accertamentoimpugnato non fosse adeguatamente motivato, trascurando diconsiderare che, al cospetto di una variazione richiesta tramiteDOCFA, l’onere di motivazione è meno stringente, ancor piùallorquando l’amministrazione finanziaria non disattenda i datifattuali esposti dal contribuente.3. Il motivo è fondato.3.1. In tema di classamento di immobili, qualoral’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito dellaprocedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso èNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026soddisfatto attraverso la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita se gli elementi di fatto indicati dalcontribuente non siano contestati dall’amministrazionefinanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e renditanel caso in cui vi sia contestazione sugli elementi di fattoindicati dal contribuente, la motivazione deve essere piùapprofondita e specificare le differenze riscontrate, sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa, sia perdelimitare l’oggetto di un eventuale contenzioso (cfr. Cass. n.29754/24).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamentocatastale, infatti, presuppone la mera indicazione dei datiamministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza,superficie e rendita), all’esito della verifica fattadall’amministrazione finanziaria, qualoragli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano staticontestati e l’eventuale discrasia tra dati proposti e datiimmobili: se i dati forniti dal contribuente non sono disattesi,ma soltanto riesaminati e rivalutati dall’amministrazionefinanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria, dellaclasse, della consistenza e della rendita, quindi, non è possibilereputare necessaria una motivazione più dettagliata.Ciò in quanto è possibile che l’eventuale difformità tra laclassificazione prospettata dal contribuente e la classificazioneaccertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito di unaprocedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi difatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengonoNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplinaregolamentare in materia catastale, il che esimel’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare unamotivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento inrelazione alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamentorispetto alla proposta del contribuente (cfr. Cass. n. 3104/21,Cass. n. 3017/22 e Cass. n. 5449/25).3.2. Nel caso di specie, l’avviso di accertamento catastale èstato congruamente motivato, avendo l’amministrazionefinanziaria indicato, nei limiti precedentemente rammentati,conseguenti alla reputata congruità dei dati fattuali espostitramite DOCFA (tra cui, peraltro, quelli inerenti al numero deivani, pari a 9), le ragioni che l’hanno indotta a rettificare laproposta formulata dalla contribuente, per avere l’unitàimmobiliare caratteristiche intrinseche ed estrinseche tali darenderne evidente l’erroneità (cfr., agli atti, l’avviso diaccertamento impugnato), fermo restando che la correttezzadella rendita catastale, quale determinata dall’amministrazionefinanziaria, si risolve in una questione di merito, attinente,appunto, alla correttezza o meno del classamento, e non dimotivazione dell’avviso di accertamento, come sostenuto, inmaniera non condivisibile, dall’autorità giudiziaria adita insecondo grado.4. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere accolto, essendo fondato il motivo sulquale poggia, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deveessere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria diSecondo Grado della Liguria, in diversa composizione, affinché,tenuto conto dei principi testé ricordati, effettui un nuovoNumero registro generale 38639/2019Numero sezionale 2351/2026Numero di raccolta generale 10371/2026Data pubblicazione 20/04/2026giudizio e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata erinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado della Liguria, in diversa composizione, anche per lespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 marzo2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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