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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45689/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! 18/10/1070 avverso !P gPnt.Pn72 rie! 05/03/2094 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento all'esame testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello basato la prognosi negativa che ha portato al rigetto del beneficio sulla presenza di una condanna ulteriore rispetto a quella relativa al reato depenalizzato (si vedano le pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i! 18/10/1070 avverso !P gPnt.Pn72 rie! 05/03/2094 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di lesioni aggravate; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie, con particolare riferimento all'esame testimoniale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente censura la violazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, oltre ad essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello basato la prognosi negativa che ha portato al rigetto del beneficio sulla presenza di una condanna ulteriore rispetto a quella relativa al reato depenalizzato (si vedano le pagg. 3 e 4 del provvedimento impugnato); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ot
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