CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 40726/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata confisca dell'autovettura, con adozione del provvedimento di confisca [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia propone ricorso avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Brescia ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata dalle parti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione a reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Brescia il 27 novembre 2022. 2. Il Procuratore deduce erronea applicazione di legge penale con riferimento all'omessa previsione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo ai sensi dell'art. 186, comma 2 lett. c), cod. strada, trattandosi di confisca obbligatoria. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata confisca dell'autovettura, con adozione del provvedimento di confisca. 4. Il ricorso è fondato. 5. Costituisce interpretazione pacifica (Sez. 4, n.45365 del 25/11/2010, dep. 27/12/2010, Portelli, Rv. 249071) che le modifiche introdotte dall'art.33 legge 29 luglio 2010 n. 120, non comportino il venir meno dell'obbligo del giudice di disporre la confisca del veicolo utilizzato per commettere il reato previsto dall'art. 186, comma 2, lett.c) cod.strada, con la sentenza di condanna o di patteggiamento, pur se essa ha acquisito natura di sanzione amministrativa accessoria, al pari di quel che avviene in tema di sospensione della patente di guida, misura anch'essa amministrativa, che viene applicata dal giudice unitamente alla pronuncia di condanna, in raccordo esecutivo con l'autorità amministrativa. 6. Conseguentemente, deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omesso provvedimento di confisca, potendo provvedersi in questa sede all'applicazione della sanzione amministrativa, poiché risulta dagli atti (come enunciato nel capo d'imputazione) la titolarità dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA] in capo all'agente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa confisca dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] tg. [OSCURATO:TARGA]; confisca che dispone. Così deciso il 17 ottobre 2024 Il Consigliere esten