Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 28275/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

al n. 9213/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA – [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, in persona del Ministro p.t. e del Prefetto, rappresentati ex lege dall’ A vv ocatu ra dello Stato, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 1411/2022 della CORTE d'APPELLO di l’Aquilapubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.7.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Assistenza e beneficenza pubblica - Collocamento obbligatorioex art. 1, comma 2, l. 407/1998– Fratelli conviventi a carico -Prova

1. Con sentenza pubblicata il 7.1.2019il Tribunale di Sulmona, davanti al quale la causa era statariassunta, dopo che il TAR Abruzzo - sede d i l’Aquila inizialmente adito d a [OSCURATO:PERSONA] aveva declinato la propria giurisdizione, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Difesa erariale, in accoglimento della domanda proposta dichiarava il suodiritto a godere del collocamento obbligatorio ai sensi dell’art. 1, co mma 2, l. 407/98.

L’attore aveva dedotto che: -intervenuto il decesso della sorella Fabrizia n ell’attentato terroristico avvenuto il 19.12.2016 in Berlinonel quartiere Breitscheidplatz, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Prefettura d i L’Aquila “il rilascio della certificazione che attesti il nesso causale del decesso con l’evento terroristico di cui sopra al fine di poter richiedere i benefici previsti dalla legge 206/2004 e successive modificazioni”; -il 16.1.2017 la Prefettura aveva rispo sto al solo [OSCURATO:PERSONA] che secondo il Ministero dell’Interno l’istanza non poteva essere accolta, poiché secondo l’ordine di priorità dei beneficiari previsto dall’art. 6 l. 466/1980 i fratelli possono essere destinatari di benefici soltanto in assenza di altre categorie di familiariindicati nella medesima legge ; -con nota prot. n. 1113 del 9.2.2017il Ministero dell’Interno aveva richiesto alla Prefettura di L’Aquila di invitare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (genitori di [OSCURATO:PERSONA] ) ad avviare le procedure necessarie per ottenere la provvisionale spettante ai sensi dell’art. 7, comma terzo, l. 20 ottobre 1990, n. 302; -vistosi negare irragionevolmente i beneficiprevisti dalla l. 206/2004, aveva impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] –sede di l’Aquila la nota prot. n. 1796 del 16.1.2017, e successivamente in riassunzione dinanzi al Tribunale di Sulmona, al fine di ottenere l'accertamento del diritto al collocamento obbligatorio previsto dall’art. 1, comma 2 , l . 407/1998 in favore delle vittime dirette del terrorismo e della criminalità organizzata,nonché — ove tali soggetti siano deceduti o resi permanentemente invalidi —in favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unicisuperstiti.

2. La Corte d’Appello di l’Aquila con sentenza pubblicata il 10.10.2022, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di l’Aquila, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domandaproposta, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio.

La Corte d’appello escludeva in capo all’appellato la sussistenza del requisito della «convivenza a carico» della sorella al momento del decesso.

Valutazione, quest’ultima, da effettuare ex art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999 sulla base di «apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva».

La verifica fatta era negativa, perché l’appellato solo dopo l’attentato era risultato aver avuto la residenza presso l’abitazione dei genitori, dove pure la sorella risultava avere la propria.

Quand’anche si fosse ritenuto di poter valorizzare la «convivenza di fatto», ossia che già dal dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] avesse vissuto presso i genitori in Sulmona, via Arabona 47/B, a quella stessa data [OSCURATO:PERSONA] viveva da tempo in Germania per ragioni di lavoro e,quindi, non era convivente con il fratello.

La Corte d’appello in relazione al requisito «a carico» osservava che la condizione di studente disoccupato e privo di reddito era irrilevante e che all’assenza di prova documentale non avrebbe potuto supplire “una semplice e del tutto incerta presunzione di contribuzione economica di Fabrizia —che lavorava in Germania, ove doveva mantenere se stessa - al mantenimento del fratello che viveva a Sulmona ove risiedevano anche i genitori (che è del tutto verosimile provvedessero al sostentamento del figlio, ignorandosi peraltro se quest’ultimo fosse fiscalmente a carico di qualcuno, e di quale, dei suoi familiari)”, mentre il regolamento attuativo della legge 407/1998 precisa che la nozione di familiare a carico debba essere apprezzata in base a parametri schiettamente fiscali e ad apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Gerardo D i Lorenzo , sulla base di tremotivi.

Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di l’Aquila –[OSCURATO:PERSONA] del Governo.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

Il ricorrente hadepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 115 cod. proc. civ.

Il ricorrente deduce cheil Ministero in sede di comparsa di costituzione sulla base della documentazione prodotta aveva contestato la ricorrenza dei presupposti per il conseguimento dei benefici per la presenza dei genitori quali unici soggetti legittimati e , genericamente, che lui era privo del requisito della convivenza a carico.

In sede di appello , invece, l’amministrazione avevasvolto sul requisito della « convivenza » una nuova e più estesa contestazione sulla base delle certificazioni anagrafiche, prodotte in primo grado,e delle prove orali assunte.

Analogamente, quanto al requisito «a carico», l’amministrazione aveva svoltoin appello una nuova contestazione basata sull’assenza della documentazione fiscale, a fronte dell’assenza di contestazione nel primo grado.

Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. aveva ritenuto ammissibili le nuove deduzioni fatte in appello dall’amministrazionee, stante la non contestazione, il fatto dell’essere «a carico» lo si sarebbe dovuto ritenere come ammesso e, quindi, inclu so nel perimetro dell’art. 115 cod. proc. civ., ossia di quelli per i quali non è richiesta la prova.

1.1. Il motivo deve essere rigettato.

Il ricorrente assume che il Ministero abbia sollevato in appello in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. delle nuove eccezioni in ordine alla sussistenza del requisito della «convivenza a carico», sìche erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’appellante si fosse limitato ad argomentare “anche con ulteriori riferimentinormativi una mera difesa già svolta in prime cure mediante contestazione del requisito della«convivenza a carico»”.

Il ricorrente, inoltre, quanto al requisito «a carico» si duole che esso non sarebbe stato contestato in primo grado dalla difesa erariale .

La decisione impugnata, quindi, avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ. , nonostante l’ammissione della circostanza, sì che erroneamente era stata esaminata la nuova eccezionebasata sull’assenza di documentazione fiscale a sostegnodel requisito.

1.2. La Corte osserva che la doglianza espressa dal ricorrent e non è l’introduzione in appello di una nuova eccezione, cioè di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato, bensì la pretesa compatibilità con l’appello di un atteggiamento di contestazione di un fatto costitutivo del diritto stesso, cioèl’essere il [OSCURATO:PERSONA] «convivente a carico» della sorella, che –si sostiene – non era stato oggetto di contestazione specifica in primo gradoquanto alla circostanza dell’essere «a carico».

Ora, il mancato svolgimento di un’attività di contestazione con il primo atto di difesa utile determina solo che il fatto non contestato non debba essere provato, ma questo non solo non è riconducibile a un fenomeno di mancata proposizione di eccezione, e,soprattutto, non esclude – al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo – che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato (v.

Cass., sez.

II, 27 settembre 2017, n. 22699; Cass., sez.

III, 25 novembre 2014, n. 24991; Cass., sez.

II, 19 luglio 2011, n. 15982; Cass, sez.

III, 12 settembre 2005, n. 18096; Cass., sez.

III, 19 luglio 2005, n. 15211).

Nel caso di specie, lo stesso ricorrenteriferisce che “ nella comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2017, l’Amministrazione - parte resistente così osservava: «Nel caso di specie, come detto, il Sig. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla documentazione allegata, oltre a non essere legittimato al conseguimento dei benefici per la presenza dei genitori quali unici soggetti legittimati, è sprovvisto anche del prescritto requisito della convivenza e a carico»”(pagina 7 del ricorso, da riga 14 a riga 17) .

Fermo restando che quella svolta dall’amministrazione resistente, sia in primo sia in secondo grado,è una mera difesa e non la proposizione di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo allegato dall’attore, per essere questo gravato dall’onere della prova della sussistenza dei requisiti per l’accertamento del suo diritto al collocamento obbligatorio, comunque l’amministrazioneaveva dedotto la non ricorrenza del requisito della «convivenza a carico» per l’ammissione al beneficio richiesto.

Con il che deve escludersi che la Corte d’appello nel valutare quelle che, correttamente, ha ritenuto alla stregua di una mera difesa già svolta in primo grado “mediante contestazione del requisito della convivenza a carico”, sia incorsa nella violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., poiché il Ministero non ha allegato per la prima volta in appello un fatto nuovo, che si sarebbe dovuto introdurre nel giudizio di primo grado in un momento anteriore al verificarsi delle preclusioni, pena la violazione del principio dell'unità processuale fra primo e secondogrado di giudizio e del diritto di difesa.

Analogamente, ammesso e non concesso che in primo grado non fosse stato contestato il requisito «a carico», cosa di cui si deve dubitare atteso il tenore della comparsa in primo grado del Ministero, la non contestazione, come già detto, determina solo che il fatto non contestato non debba essere provato, ma questo non solo non è riconducibile a un fenomeno di mancata proposizione di eccezione, e, soprattutto, non esclude –al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo – che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato.

2. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.p.r. 510/1999.

Osserva il ricorrente che il d.p.r. 510/1999 contiene le regole attuative di un insieme complesso di norme e all’art. 13 individua i destinatari dei benefici economici, per i quali soltanto è previsto il requisito della convivenza a carico,della speciale elargizione ex art. 3 l. 629/1973 ed ex art. 2 l. 466/1980, dell’assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 l. 407/1998 da erogare secondo l’ordine dei beneficiari ex art. 6 l. 466/1980 e della riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980.

Viceversa, il collocamento obbligatorio costituisce un beneficio non economico disposto in favore dei destinatari specificamente individuati in base a un ordine di priorità autonomo previsto dall’art. 1 l. 407/1998, a cui non si applica l’art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999.

Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello avrebbe sussunto la fattispecie nell’ambito dell’art. 13, comma 3,a ciò ostando il dato letterale della norma ex art. 12 delle preleggi e lo stesso silenzio del legislatore , perché nel riferirsi ai soli benefici economici ha implicitamente escluso l’includibilità in esso del collocamento obbligatorio.

Trattandosi di norma speciale,facente parte della specifica disciplina delle modalità di attuazione delle leggi relative alle vittime del terrorismoe dei loro supe rstiti, in base all’art. 14 delle preleggi si sarebbe dovuta escludere qualsiasi possibilità di interpretazione analogica o estensiva.

2.1. Il motivo è infondato.

Il ricorrente si duole che la Corte d’appello,nel valutare la sussistenza del requisito della «convivenza a carico»per poter riconoscere il beneficio del collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, l. 407/1998, abbia fatto riferimento all’art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999 previsto solo per la determinazione dei destinatari dei benefici economici.

La legge 407/1998 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), all’art. 1, comma 2, prevede che “I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo.

Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

Il d.p.r. 510/1999 (“Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), all’art. 13, comma 3, stabilisce che:“Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”.

Ammesso che il collocamento obbligatorio non si possa intendere come beneficio economico indiretto, poiché, dando una priorità nell’assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo (“con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”), determina una corsia privilegiata rispetto ad altri soggetti astrattamente includibili nel medesimo trattamento sul piano del collocamento lavorativo , è sufficiente il solo tenore dell’art. 1, comma 2, citatoper rendere ragione che già a livello definitorio il fatto costitutivo per l’ammissione del beneficioè dato dal requisito della «convivenza a carico».

Lo stesso ricorrente dà atto che il d.p.r. 510/1999 “contiene le regole di attuazione di un insieme complesso di norme, riconducibili a svariati testi normativi di riferimento” (pagina 13 del ricorso, riga18).

Infatti, l’art. 1 del regolamento prevede che “Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983,29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319 , 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica19 aprile 1994, n. 364nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407”.

In questa cornice normativa, se l’art. 13 detta i criteri per l’attribuzione della speciale elargizioneex art. 3 l. 629/1973 ed ex art. 2 l. 466/1980, dell’assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 l. 407/1998 da erogare secondo l’ordine dei beneficiari ex art. 6 l. 466/1980 e della riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980, il comma 3 della medesima norma contiene una definizione di portata generale di «soggetto a carico» e regola la modalità di prova mediante l’esibizione di “apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva”.

Quanto a fratelli e sorelletale norma prevede che “ la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”.

In altri termini, proprio perché il regolamento “ contiene le regole di attuazione di un insieme complesso di norme, riconducibili a svariati testi normativi di riferimento”, compresa la l. 407/1998,non vi è ragione per operare la distinzione prospettata dal ricorrente e, quindi, per ridurne l’applicazione solo ai benefici economici diretti quali la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e la riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980.

Deve,pertanto, essere enunciato i l seguent e principi o di diritto: “In base all’art. 1, comma secondo, legge 407/1998, il beneficio del collocamento obbligatorio in favore dei fratelli delle vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata spetta solo a coloro che fossero conviventi e a caricodel defunto all’epoca dei fatti ” .

3. Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 2, l. 407/1998.

L’art. 1, comma 2, l. 407/1998, in tema di collocamento obbligatorio, utilizza l’espressione “fratelli conviventi” intendendo una situazione di fatto tra fratelli che non può trovare fondamento esclusivo ne lle certificazioni anagrafiche, sì che erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di prendere in esame il requisito della convivenza in senso sostanziale, privilegiando una nozione di carattere formale.Per contro, là dove richiesto il requisito formale della residenza anagrafica, il legislatore lo ha previsto espressamente.

Pertanto, la corte territoriale avrebbeerrato, là dove ha ritenuto che il requisito della convivenza vadaindagato per il tramite delle certificazioni anagrafiche, giacché esso doveva essere rinvenuto nella situazione di fatto, come emersa chiaramente dalle prove orali e documentali versate nel primo grado di giudizio.

Nondimeno erroneamente, perché in violazione dell’art. 1, comma 2, l. 407/1998che richiede il requisito della convivenza in senso sostanziale, la Corte d’appello ha deciso quando ha provveduto allo scrutinio della convivenza di fatto tra fratelli. [OSCURATO:PERSONA] si trovava a Berlino temporaneamente, al fine di svolgere la sua attività lavorativa, ma aveva ancora la sua residenza anagrafica e la sua famiglia a Sulmona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 47/B.

A Sulmona, quindi, vi era il centro dei propri interessi, anche affettivi, che ella aveva voluto mantenere, nonostante l’attività lavorativa svolta altrove.

La ragazza aveva voluto continuare a fare parte del nucleo familiare di origine, di qui il concetto di convivenza, dislocando all’estero l’attività lavorativa soltanto temporaneamente.

Il requisito della convivenza «a carico» ex art. 1, comma 2, l. 407/1998 non richiede la dimostrazione mediante le dichiarazioni fiscali, valendo anche in questo caso l’accezione in senso sostanziale, come reso evidentedall’assenza di rinvii ad altre norme e dalla mancata indicazione di una formale modalità di prova del requisito: il ricorrente all’epocaera uno studente universitario sprovvisto di reddito, mentre la sorella che aveva ancora la residenza anagrafica in Sulmona, ma lavorarava temporaneamente all’estero, facendo parte del nucleo familiare contribuiva al suo menage, così contribuendo anche al mantenimento del primo.

4. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

4.1. La prima censura, quella secondo cui l’art. 1, comma 2, l. 407/1998 farebbe riferimento ad una nozione sostanziale e non formale della convivenza, alla luce di quanto sopra indicato non coglie nel segno, posto che il requisito normativo “i fratelli conviventi e a carico” deve essere interpretato secondo quanto previsto d a ll’art. 13, comma tre, d.p.r. 510/1999, sì che “Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico.

A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva.

Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”.

Erra il ricorrente quando pretende di scindere il contenuto dell’endiade, poiché l’ammissione ai benefici postula per i fratelli, tanto la convivenza, ossia il vivere insieme, quanto l’essere(stato) «a carico» della vittima, con la ridetta puntualizzazione in merito alla prova, poiché “Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”.

4.2. La seconda e la terza censura afferent i a come debba essere interpretata la convivenza in senso sostanzialeed il requisito «a carico» non attingonoadeguatamente la ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello.

Nella sentenza al riguardo si legge:“In ogni caso, anche ove volesse darsi rilevanza alla convivenza di fatto ed anche ove si ritenesse di potere ricavare dalle testimonianze assunte in primo grado (le quali attestano la presenza non infrequente di Gerardo presso l'abitazione dei genitori e l’utilizzazione da parte del primo di strumenti informatici presenti in quella abitazione) che l’appellato fosse di fatto residente già nel dicembre 2016 all’indirizzo di Sulmona, via Arabona n. 47/B (ove egli risiede anagraficamente, insieme ai genitori, solo dal 16/1/2017), dovrebbe altresì constatarsi che nel dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] non risiedeva, di fatto, a quell’indirizzo ove aveva residenza anagrafica, giacché ella —come è pacifico perché riferito dallo stesso appellato -viveva, di fatto, da tempo in Germania per motivi di lavoro e non era quindi, di fatto, convivente con il fratello.

Analoghe considerazioni possono svolgersi, ad abundantiam, relativamente all’altro requisito richiesto dalla normativa in esame, ossia il dover essere il richiedente persona “a carico” della sorella vittima di atto terroristico.

A tal fine non rileva la mera situazione di studente disoccupato economicamente non autosufficiente e non può supplire alla carenza di prova documentale una semplice e del tutto incerta presunzione di contribuzione economica di Fabrizia — che lavorava in Germania, ove doveva mantenere se stessa - al mantenimento del fratello che viveva a Sulmona ove risiedevano anche i genitori (che è del tutto verosimile provvedessero al sostentamento del figlio, ignorandosi peraltro se quest’ultimo fosse fiscalmente a carico di qualcuno, e di quale, dei suoi familiari).

È il regolamento attuativo della legge 407/1998, come si è visto, che precisa —contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata — che la nozione di familiare a carico debba essere apprezzata in base a parametri schiettamente fiscali e ad apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva”(pagina 5, paragraf i

6.3. e

7. ).

La Corte d’appello ha rimarcato come , anche a voler ammettere la convivenza di fatto del ricorrente presso l’abitazione dei genitori già nel dicembre 2016, la sorella all’epoca viveva da tempo a Berlino dove lavorava, sì che non era dato intendere come avrebbe potuto concorrere al mantenimento del fratello, rispetto al quale non constava la condizione, provabile documentalmente dell’essere a carico.

Non risulta adeguatamente aggredita la ragione della decisione, mentre il ricorrente quest’oggi con censura di natura puramente fattuale chiede a questa Corte di rivedere l’esito del compendio probatorio, al fine diritenere che, avendo la sfortunata [OSCURATO:PERSONA] conservato in Sulmona il centro dei propri interessi affettivi, avrebbe ugualmente concorso al mantenimento del fratello convivente sulla base diun duplice ragionamento inferenziale, il cui governo spetta solo al giudice di merito.

Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivo dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v.

Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., Sez.

Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).

Conclusivamente, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall’art. 1, comma secondo, legge 407/1998, la prova dell’essere persona a carico deve essere resa mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva e la condizione di convivenza con il defunto per i fratelli e le sorelle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 3,500,00per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al n. 9213/2023 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex legecome da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso, ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNOe [OSCURATO:PERSONA] L’AQUILA – [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, in persona del Ministro p.t. e del Prefetto, rappresentati ex lege dall’ A vv ocatu ra dello Stato, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, controricorrenti - per la cassazione della sentenza n. 1411/2022 della CORTE d'APPELLO di l’Aquilapubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9.7.2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Assistenza e beneficenza pubblica - Collocamento obbligatorioex art. 1, comma 2, l. 407/1998– Fratelli conviventi a carico -Prova 1. Con sentenza pubblicata il 7.1.2019il Tribunale di Sulmona, davanti al quale la causa era statariassunta, dopo che il TAR Abruzzo - sede d i l’Aquila inizialmente adito d a [OSCURATO:PERSONA] aveva declinato la propria giurisdizione, rigettata l’eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Difesa erariale, in accoglimento della domanda proposta dichiarava il suodiritto a godere del collocamento obbligatorio ai sensi dell’art. 1, co mma 2, l. 407/98. L’attore aveva dedotto che: -intervenuto il decesso della sorella Fabrizia n ell’attentato terroristico avvenuto il 19.12.2016 in Berlinonel quartiere Breitscheidplatz, l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] unitamente alla madre [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto alla Prefettura d i L’Aquila “il rilascio della certificazione che attesti il nesso causale del decesso con l’evento terroristico di cui sopra al fine di poter richiedere i benefici previsti dalla legge 206/2004 e successive modificazioni”; -il 16.1.2017 la Prefettura aveva rispo sto al solo [OSCURATO:PERSONA] che secondo il Ministero dell’Interno l’istanza non poteva essere accolta, poiché secondo l’ordine di priorità dei beneficiari previsto dall’art. 6 l. 466/1980 i fratelli possono essere destinatari di benefici soltanto in assenza di altre categorie di familiariindicati nella medesima legge ; -con nota prot. n. 1113 del 9.2.2017il Ministero dell’Interno aveva richiesto alla Prefettura di L’Aquila di invitare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (genitori di [OSCURATO:PERSONA] ) ad avviare le procedure necessarie per ottenere la provvisionale spettante ai sensi dell’art. 7, comma terzo, l. 20 ottobre 1990, n. 302; -vistosi negare irragionevolmente i beneficiprevisti dalla l. 206/2004, aveva impugnato dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] –sede di l’Aquila la nota prot. n. 1796 del 16.1.2017, e successivamente in riassunzione dinanzi al Tribunale di Sulmona, al fine di ottenere l'accertamento del diritto al collocamento obbligatorio previsto dall’art. 1, comma 2 , l . 407/1998 in favore delle vittime dirette del terrorismo e della criminalità organizzata,nonché — ove tali soggetti siano deceduti o resi permanentemente invalidi —in favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unicisuperstiti. 2. La Corte d’Appello di l’Aquila con sentenza pubblicata il 10.10.2022, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Interno e dalla Prefettura di l’Aquila, riformava la sentenza di primo grado e rigettava la domandaproposta, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. La Corte d’appello escludeva in capo all’appellato la sussistenza del requisito della «convivenza a carico» della sorella al momento del decesso. Valutazione, quest’ultima, da effettuare ex art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999 sulla base di «apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva». La verifica fatta era negativa, perché l’appellato solo dopo l’attentato era risultato aver avuto la residenza presso l’abitazione dei genitori, dove pure la sorella risultava avere la propria. Quand’anche si fosse ritenuto di poter valorizzare la «convivenza di fatto», ossia che già dal dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] avesse vissuto presso i genitori in Sulmona, via Arabona 47/B, a quella stessa data [OSCURATO:PERSONA] viveva da tempo in Germania per ragioni di lavoro e,quindi, non era convivente con il fratello. La Corte d’appello in relazione al requisito «a carico» osservava che la condizione di studente disoccupato e privo di reddito era irrilevante e che all’assenza di prova documentale non avrebbe potuto supplire “una semplice e del tutto incerta presunzione di contribuzione economica di Fabrizia —che lavorava in Germania, ove doveva mantenere se stessa - al mantenimento del fratello che viveva a Sulmona ove risiedevano anche i genitori (che è del tutto verosimile provvedessero al sostentamento del figlio, ignorandosi peraltro se quest’ultimo fosse fiscalmente a carico di qualcuno, e di quale, dei suoi familiari)”, mentre il regolamento attuativo della legge 407/1998 precisa che la nozione di familiare a carico debba essere apprezzata in base a parametri schiettamente fiscali e ad apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre Gerardo D i Lorenzo , sulla base di tremotivi. Resistono con controricorso il Ministero dell’Interno e la Prefettura di l’Aquila –[OSCURATO:PERSONA] del Governo. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell'art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il ricorrente hadepositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 345 e 115 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce cheil Ministero in sede di comparsa di costituzione sulla base della documentazione prodotta aveva contestato la ricorrenza dei presupposti per il conseguimento dei benefici per la presenza dei genitori quali unici soggetti legittimati e , genericamente, che lui era privo del requisito della convivenza a carico. In sede di appello , invece, l’amministrazione avevasvolto sul requisito della « convivenza » una nuova e più estesa contestazione sulla base delle certificazioni anagrafiche, prodotte in primo grado,e delle prove orali assunte. Analogamente, quanto al requisito «a carico», l’amministrazione aveva svoltoin appello una nuova contestazione basata sull’assenza della documentazione fiscale, a fronte dell’assenza di contestazione nel primo grado. Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. aveva ritenuto ammissibili le nuove deduzioni fatte in appello dall’amministrazionee, stante la non contestazione, il fatto dell’essere «a carico» lo si sarebbe dovuto ritenere come ammesso e, quindi, inclu so nel perimetro dell’art. 115 cod. proc. civ., ossia di quelli per i quali non è richiesta la prova. 1.1. Il motivo deve essere rigettato. Il ricorrente assume che il Ministero abbia sollevato in appello in violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. delle nuove eccezioni in ordine alla sussistenza del requisito della «convivenza a carico», sìche erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che l’appellante si fosse limitato ad argomentare “anche con ulteriori riferimentinormativi una mera difesa già svolta in prime cure mediante contestazione del requisito della«convivenza a carico»”. Il ricorrente, inoltre, quanto al requisito «a carico» si duole che esso non sarebbe stato contestato in primo grado dalla difesa erariale . La decisione impugnata, quindi, avrebbe violato l’art. 115 cod. proc. civ. , nonostante l’ammissione della circostanza, sì che erroneamente era stata esaminata la nuova eccezionebasata sull’assenza di documentazione fiscale a sostegnodel requisito. 1.2. La Corte osserva che la doglianza espressa dal ricorrent e non è l’introduzione in appello di una nuova eccezione, cioè di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto azionato, bensì la pretesa compatibilità con l’appello di un atteggiamento di contestazione di un fatto costitutivo del diritto stesso, cioèl’essere il [OSCURATO:PERSONA] «convivente a carico» della sorella, che –si sostiene – non era stato oggetto di contestazione specifica in primo gradoquanto alla circostanza dell’essere «a carico». Ora, il mancato svolgimento di un’attività di contestazione con il primo atto di difesa utile determina solo che il fatto non contestato non debba essere provato, ma questo non solo non è riconducibile a un fenomeno di mancata proposizione di eccezione, e,soprattutto, non esclude – al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo – che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato (v. Cass., sez. II, 27 settembre 2017, n. 22699; Cass., sez. III, 25 novembre 2014, n. 24991; Cass., sez. II, 19 luglio 2011, n. 15982; Cass, sez. III, 12 settembre 2005, n. 18096; Cass., sez. III, 19 luglio 2005, n. 15211). Nel caso di specie, lo stesso ricorrenteriferisce che “ nella comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2017, l’Amministrazione - parte resistente così osservava: «Nel caso di specie, come detto, il Sig. [OSCURATO:PERSONA], come si evince dalla documentazione allegata, oltre a non essere legittimato al conseguimento dei benefici per la presenza dei genitori quali unici soggetti legittimati, è sprovvisto anche del prescritto requisito della convivenza e a carico»”(pagina 7 del ricorso, da riga 14 a riga 17) . Fermo restando che quella svolta dall’amministrazione resistente, sia in primo sia in secondo grado,è una mera difesa e non la proposizione di un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del fatto costitutivo allegato dall’attore, per essere questo gravato dall’onere della prova della sussistenza dei requisiti per l’accertamento del suo diritto al collocamento obbligatorio, comunque l’amministrazioneaveva dedotto la non ricorrenza del requisito della «convivenza a carico» per l’ammissione al beneficio richiesto. Con il che deve escludersi che la Corte d’appello nel valutare quelle che, correttamente, ha ritenuto alla stregua di una mera difesa già svolta in primo grado “mediante contestazione del requisito della convivenza a carico”, sia incorsa nella violazione dell’art. 345 cod. proc. civ., poiché il Ministero non ha allegato per la prima volta in appello un fatto nuovo, che si sarebbe dovuto introdurre nel giudizio di primo grado in un momento anteriore al verificarsi delle preclusioni, pena la violazione del principio dell'unità processuale fra primo e secondogrado di giudizio e del diritto di difesa. Analogamente, ammesso e non concesso che in primo grado non fosse stato contestato il requisito «a carico», cosa di cui si deve dubitare atteso il tenore della comparsa in primo grado del Ministero, la non contestazione, come già detto, determina solo che il fatto non contestato non debba essere provato, ma questo non solo non è riconducibile a un fenomeno di mancata proposizione di eccezione, e, soprattutto, non esclude –al di là di ipotesi nelle quali la contestazione può successivamente essere giustificata da ragioni sopravvenute esterne o interne al processo – che il giudice, e dunque anche la parte che non aveva contestato, possa avvalersi di eventuali risultanze istruttorie che palesino l’inesistenza del fatto non contestato. 2. Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 d.p.r. 510/1999. Osserva il ricorrente che il d.p.r. 510/1999 contiene le regole attuative di un insieme complesso di norme e all’art. 13 individua i destinatari dei benefici economici, per i quali soltanto è previsto il requisito della convivenza a carico,della speciale elargizione ex art. 3 l. 629/1973 ed ex art. 2 l. 466/1980, dell’assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 l. 407/1998 da erogare secondo l’ordine dei beneficiari ex art. 6 l. 466/1980 e della riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980. Viceversa, il collocamento obbligatorio costituisce un beneficio non economico disposto in favore dei destinatari specificamente individuati in base a un ordine di priorità autonomo previsto dall’art. 1 l. 407/1998, a cui non si applica l’art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999. Erroneamente, pertanto, la Corte d’appello avrebbe sussunto la fattispecie nell’ambito dell’art. 13, comma 3,a ciò ostando il dato letterale della norma ex art. 12 delle preleggi e lo stesso silenzio del legislatore , perché nel riferirsi ai soli benefici economici ha implicitamente escluso l’includibilità in esso del collocamento obbligatorio. Trattandosi di norma speciale,facente parte della specifica disciplina delle modalità di attuazione delle leggi relative alle vittime del terrorismoe dei loro supe rstiti, in base all’art. 14 delle preleggi si sarebbe dovuta escludere qualsiasi possibilità di interpretazione analogica o estensiva. 2.1. Il motivo è infondato. Il ricorrente si duole che la Corte d’appello,nel valutare la sussistenza del requisito della «convivenza a carico»per poter riconoscere il beneficio del collocamento obbligatorio ex art. 1, comma 2, l. 407/1998, abbia fatto riferimento all’art. 13, comma 3, d.p.r. 510/1999 previsto solo per la determinazione dei destinatari dei benefici economici. La legge 407/1998 (“Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), all’art. 1, comma 2, prevede che “I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. Alle assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68”. Il d.p.r. 510/1999 (“Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata”), all’art. 13, comma 3, stabilisce che:“Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”. Ammesso che il collocamento obbligatorio non si possa intendere come beneficio economico indiretto, poiché, dando una priorità nell’assunzione per chiamata diretta per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo (“con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli”), determina una corsia privilegiata rispetto ad altri soggetti astrattamente includibili nel medesimo trattamento sul piano del collocamento lavorativo , è sufficiente il solo tenore dell’art. 1, comma 2, citatoper rendere ragione che già a livello definitorio il fatto costitutivo per l’ammissione del beneficioè dato dal requisito della «convivenza a carico». Lo stesso ricorrente dà atto che il d.p.r. 510/1999 “contiene le regole di attuazione di un insieme complesso di norme, riconducibili a svariati testi normativi di riferimento” (pagina 13 del ricorso, riga18). Infatti, l’art. 1 del regolamento prevede che “Il presente regolamento riunisce e coordina le disposizioni riguardanti le modalità di attuazione delle leggi 13 agosto 1980, n. 466, e 20 ottobre 1990, n. 302, recate dai decreti ministeriali 30 ottobre 1980, 11 luglio 1983,29 luglio 1987, n. 561, 29 agosto 1991, n. 319 , 16 marzo 1992, n. 377 e dal decreto del Presidente della Repubblica19 aprile 1994, n. 364nonché le modalità di attuazione della legge 23 novembre 1998, n. 407”. In questa cornice normativa, se l’art. 13 detta i criteri per l’attribuzione della speciale elargizioneex art. 3 l. 629/1973 ed ex art. 2 l. 466/1980, dell’assegno vitalizio non reversibile ex art. 2 l. 407/1998 da erogare secondo l’ordine dei beneficiari ex art. 6 l. 466/1980 e della riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980, il comma 3 della medesima norma contiene una definizione di portata generale di «soggetto a carico» e regola la modalità di prova mediante l’esibizione di “apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva”. Quanto a fratelli e sorelletale norma prevede che “ la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”. In altri termini, proprio perché il regolamento “ contiene le regole di attuazione di un insieme complesso di norme, riconducibili a svariati testi normativi di riferimento”, compresa la l. 407/1998,non vi è ragione per operare la distinzione prospettata dal ricorrente e, quindi, per ridurne l’applicazione solo ai benefici economici diretti quali la speciale elargizione, l’assegno vitalizio e la riliquidazione ex art. 3, comma 2, l. 407/1998 degli importi già corrisposti di cui alla l. 466/1980. Deve,pertanto, essere enunciato i l seguent e principi o di diritto: “In base all’art. 1, comma secondo, legge 407/1998, il beneficio del collocamento obbligatorio in favore dei fratelli delle vittime di atti di terrorismo o di criminalità organizzata spetta solo a coloro che fossero conviventi e a caricodel defunto all’epoca dei fatti ” . 3. Con il terzo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 2, l. 407/1998. L’art. 1, comma 2, l. 407/1998, in tema di collocamento obbligatorio, utilizza l’espressione “fratelli conviventi” intendendo una situazione di fatto tra fratelli che non può trovare fondamento esclusivo ne lle certificazioni anagrafiche, sì che erroneamente la Corte d’appello aveva omesso di prendere in esame il requisito della convivenza in senso sostanziale, privilegiando una nozione di carattere formale.Per contro, là dove richiesto il requisito formale della residenza anagrafica, il legislatore lo ha previsto espressamente. Pertanto, la corte territoriale avrebbeerrato, là dove ha ritenuto che il requisito della convivenza vadaindagato per il tramite delle certificazioni anagrafiche, giacché esso doveva essere rinvenuto nella situazione di fatto, come emersa chiaramente dalle prove orali e documentali versate nel primo grado di giudizio. Nondimeno erroneamente, perché in violazione dell’art. 1, comma 2, l. 407/1998che richiede il requisito della convivenza in senso sostanziale, la Corte d’appello ha deciso quando ha provveduto allo scrutinio della convivenza di fatto tra fratelli. [OSCURATO:PERSONA] si trovava a Berlino temporaneamente, al fine di svolgere la sua attività lavorativa, ma aveva ancora la sua residenza anagrafica e la sua famiglia a Sulmona, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 47/B. A Sulmona, quindi, vi era il centro dei propri interessi, anche affettivi, che ella aveva voluto mantenere, nonostante l’attività lavorativa svolta altrove. La ragazza aveva voluto continuare a fare parte del nucleo familiare di origine, di qui il concetto di convivenza, dislocando all’estero l’attività lavorativa soltanto temporaneamente. Il requisito della convivenza «a carico» ex art. 1, comma 2, l. 407/1998 non richiede la dimostrazione mediante le dichiarazioni fiscali, valendo anche in questo caso l’accezione in senso sostanziale, come reso evidentedall’assenza di rinvii ad altre norme e dalla mancata indicazione di una formale modalità di prova del requisito: il ricorrente all’epocaera uno studente universitario sprovvisto di reddito, mentre la sorella che aveva ancora la residenza anagrafica in Sulmona, ma lavorarava temporaneamente all’estero, facendo parte del nucleo familiare contribuiva al suo menage, così contribuendo anche al mantenimento del primo. 4. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. 4.1. La prima censura, quella secondo cui l’art. 1, comma 2, l. 407/1998 farebbe riferimento ad una nozione sostanziale e non formale della convivenza, alla luce di quanto sopra indicato non coglie nel segno, posto che il requisito normativo “i fratelli conviventi e a carico” deve essere interpretato secondo quanto previsto d a ll’art. 13, comma tre, d.p.r. 510/1999, sì che “Per persona a carico si intende il familiare non in grado, al momento dell'evento, di provvedere autonomamente al proprio sostentamento e fiscalmente a carico. A tal fine dovrà essere esibita apposita certificazione o una dichiarazione sostitutiva. Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”. Erra il ricorrente quando pretende di scindere il contenuto dell’endiade, poiché l’ammissione ai benefici postula per i fratelli, tanto la convivenza, ossia il vivere insieme, quanto l’essere(stato) «a carico» della vittima, con la ridetta puntualizzazione in merito alla prova, poiché “Per i fratelli e le sorelle la condizione di convivenza con il defunto dovrà risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”. 4.2. La seconda e la terza censura afferent i a come debba essere interpretata la convivenza in senso sostanzialeed il requisito «a carico» non attingonoadeguatamente la ratio decidendi espressa dalla Corte d’appello. Nella sentenza al riguardo si legge:“In ogni caso, anche ove volesse darsi rilevanza alla convivenza di fatto ed anche ove si ritenesse di potere ricavare dalle testimonianze assunte in primo grado (le quali attestano la presenza non infrequente di Gerardo presso l'abitazione dei genitori e l’utilizzazione da parte del primo di strumenti informatici presenti in quella abitazione) che l’appellato fosse di fatto residente già nel dicembre 2016 all’indirizzo di Sulmona, via Arabona n. 47/B (ove egli risiede anagraficamente, insieme ai genitori, solo dal 16/1/2017), dovrebbe altresì constatarsi che nel dicembre 2016 [OSCURATO:PERSONA] non risiedeva, di fatto, a quell’indirizzo ove aveva residenza anagrafica, giacché ella —come è pacifico perché riferito dallo stesso appellato -viveva, di fatto, da tempo in Germania per motivi di lavoro e non era quindi, di fatto, convivente con il fratello. Analoghe considerazioni possono svolgersi, ad abundantiam, relativamente all’altro requisito richiesto dalla normativa in esame, ossia il dover essere il richiedente persona “a carico” della sorella vittima di atto terroristico. A tal fine non rileva la mera situazione di studente disoccupato economicamente non autosufficiente e non può supplire alla carenza di prova documentale una semplice e del tutto incerta presunzione di contribuzione economica di Fabrizia — che lavorava in Germania, ove doveva mantenere se stessa - al mantenimento del fratello che viveva a Sulmona ove risiedevano anche i genitori (che è del tutto verosimile provvedessero al sostentamento del figlio, ignorandosi peraltro se quest’ultimo fosse fiscalmente a carico di qualcuno, e di quale, dei suoi familiari). È il regolamento attuativo della legge 407/1998, come si è visto, che precisa —contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza gravata — che la nozione di familiare a carico debba essere apprezzata in base a parametri schiettamente fiscali e ad apposita certificazione o dichiarazione sostitutiva”(pagina 5, paragraf i 6.3. e 7. ). La Corte d’appello ha rimarcato come , anche a voler ammettere la convivenza di fatto del ricorrente presso l’abitazione dei genitori già nel dicembre 2016, la sorella all’epoca viveva da tempo a Berlino dove lavorava, sì che non era dato intendere come avrebbe potuto concorrere al mantenimento del fratello, rispetto al quale non constava la condizione, provabile documentalmente dell’essere a carico. Non risulta adeguatamente aggredita la ragione della decisione, mentre il ricorrente quest’oggi con censura di natura puramente fattuale chiede a questa Corte di rivedere l’esito del compendio probatorio, al fine diritenere che, avendo la sfortunata [OSCURATO:PERSONA] conservato in Sulmona il centro dei propri interessi affettivi, avrebbe ugualmente concorso al mantenimento del fratello convivente sulla base diun duplice ragionamento inferenziale, il cui governo spetta solo al giudice di merito. Il ricorrente, pertanto, ha prospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, di qui l'inammissibilità del motivo dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidati principi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366, comma primo, n.4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7 settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., Sez. Un., 20 marzo 2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735). Conclusivamente, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Ai fini del collocamento obbligatorio previsto dall’art. 1, comma secondo, legge 407/1998, la prova dell’essere persona a carico deve essere resa mediante certificazione o dichiarazione sostitutiva e la condizione di convivenza con il defunto per i fratelli e le sorelle deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal comune di residenza”. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, in favore delcontroricorrente, che liquida in euro 3,500,00per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei pres
Sentenza Cassazione n. 28275/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris