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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 gennaio 2023

Cassazione n. 03215/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 32228/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Dr.ALFONSO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1124/20 21 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicatail 18/08/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1124/21 , pubblicata il 18/8/21 – in un giudizio di impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il 15/11/2017, con il quale erano state respinte sia la domanda azionata– sulla base di clausola compromissoria inserita nel contratto di prestazione d’opera del giugno 2012 – dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentire accertare l’inadempimento di quest’ultima agli obblighi contrattuali, a causa delle condotte poste in essere nei confronti del professionista, e la spettanza al primo di € 1.500.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di estromissione arbitraria dalle proprie funzioni e perdita di chances; sia la domanda riconvenzionale della resistente società, mentre era stata accolta la domanda del Dr. [OSCURATO:PERSONA] di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di compensi dovuti, -ha, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato nullo il lodo arbitrale per invalidità della clausola compromissoria, dovendo il rapporto inter partes essere qualificato come di lavoro c.d. parasubordinato, cioè di collaborazione concretantesi in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale.

In particolare, i giudici della Corte territoriale hanno sostenuto che la sanzione dell’inutile decorso del termine per la rilevazione dell’eccezione di incompetenza (quello della prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri) non operava, ai sensi del 2° comma dell’art.817 c.p.c., nell’ipotesi di convenzione d’arbitrato che abbia ad oggetto materie non compromettibili, come nel caso in esame, avente ad oggetto controversia relativa a rapporto di collaborazione a carattere para-subordinato, ai sensi dell’art.409, comma 1° n. 3, c.p.c., quale si evinceva dall’esame del contratto stipulato dalle parti il 1°/9/2012 e dal «concreto atteggiarsi dello stesso per come descritto dalle parti»; ricorrevano, invero, i requisiti dello stabile inserimento del Dr. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del Reparto di Cardiochirurgia, nella clinica;della continuità del rapporto, in essere dal 2012; del constante coordinamento dell’attività del professionista con le esigenze della struttura nonché della pacifica natura personale dele prestazioni.

Ad avviso della Corte di merito, si doveva quindi escludere la compromettibilitàdella controversia attinente al suddetto rapporto di lavoro, in assenza di apposita previsione da parte del CCN applicabile (l’accordo collettivo AIOP relativo ai medici liberi professionisti), con conseguente invalidità della clausola compromissoria contenuta nell’art.10 del contratto in oggetto.

Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 10/12/21, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](che resiste con controricorso, notificato il 19/1/22).

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.829 c.p.c., in combinazione con i disposti di cui agli artt.817, comma 2, c.p.c. e 806, comma 2, c.p.c.; con il secondo motivodenuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.829 c.p.c. e 2230 c.c. e del d.lgs. 270/2003, in punto di operata ricostruzione del rapporto di lavoro inter partes quale rapporto di para-subordinazione, atteso il «concreto atteggiarsi» dello stesso rapporto.

2. La prima censura è inammissibile.

Lamenta la ricorrente che, a prescindere dalle questioni concernenti l’inquadramento del rapporto in oggetto, la non arbitrabilità può essere determinata solo da una indisponibilità «assoluta non relativa» e, nella specie, il contratto individuale d’opera professionale, recante tra l’altro condizioni non punitive per il lavoratore, era stato voluto dal Dr.[OSCURATO:PERSONA], per accedere a un regime privilegiato, sganciato dai limiti e dai condizionamenti connessi al la subordinazione ; proprio in tale contratto era contemplata la clausola arbitrale, peraltro azionata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che la clausola compromissoria in oggetto fosse invalida in quanto stipulata in materia quale quella del lavoro para-subordinato sottratta ex legealla giustizia arbitrale, salvo specifiche disposizioni di legge o di contratticollettivi, nella specie non dedotti o dimostrati; l’eccezione circa l’essere la controversia non arbitrabile poteva essere fatta valere in ogni tempo, entro i termini di impugnazione del lodo.

E in effetti l’avvenuta sottoscrizione della clausola nel contratto d’opera professionale non valeva a rendere di per sé valida la clausola compromissoria, in quanto, in forza del secondo comma dell’art.806 c.p.c., nel testo risultante dopo la riforma di cui alla l. 40/2006, le controversie in materia di lavoro possono essere decise da arbitri se ciò sia previsto dalla legge o da contratti o accordi collettivi di lavoro.

La censura neppure attinge efficacemente tale statuizione

3. Il secondo motivo è del tutto inammissibile, per assoluta genericità.La ricorrente si limita a contestare che la qualificazione del rapporto in oggetto come parasubordinato sarebbe stata frutto di un «sindacato…sciatto e superficiale», ma non specifica in quale modo e sulla base diquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati.

Come chiarito più volte da questa Corte (Cass. 9461/2021), «posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ess. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (cfr, anche Cass. 17168/2012; Cass.27136/2017; Cass. 873/2019).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguo no la soccombenza.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 32228/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliata in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] Dr.ALFONSO, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti;-controricorrente - avverso la sentenza n. 1124/20 21 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, pubblicatail 18/08/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla cons. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 1124/21 , pubblicata il 18/8/21 – in un giudizio di impugnazione del lodo arbitrale sottoscritto il 15/11/2017, con il quale erano state respinte sia la domanda azionata– sulla base di clausola compromissoria inserita nel contratto di prestazione d’opera del giugno 2012 – dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], al fine di sentire accertare l’inadempimento di quest’ultima agli obblighi contrattuali, a causa delle condotte poste in essere nei confronti del professionista, e la spettanza al primo di € 1.500.000,00, a titolo di risarcimento del danno subito a seguito di estromissione arbitraria dalle proprie funzioni e perdita di chances; sia la domanda riconvenzionale della resistente società, mentre era stata accolta la domanda del Dr. [OSCURATO:PERSONA] di condanna della convenuta al pagamento della somma di € 100.000,00 a titolo di compensi dovuti, -ha, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dal Dr. [OSCURATO:PERSONA], dichiarato nullo il lodo arbitrale per invalidità della clausola compromissoria, dovendo il rapporto inter partes essere qualificato come di lavoro c.d. parasubordinato, cioè di collaborazione concretantesi in una prestazione d’opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale. In particolare, i giudici della Corte territoriale hanno sostenuto che la sanzione dell’inutile decorso del termine per la rilevazione dell’eccezione di incompetenza (quello della prima difesa successiva all’accettazione degli arbitri) non operava, ai sensi del 2° comma dell’art.817 c.p.c., nell’ipotesi di convenzione d’arbitrato che abbia ad oggetto materie non compromettibili, come nel caso in esame, avente ad oggetto controversia relativa a rapporto di collaborazione a carattere para-subordinato, ai sensi dell’art.409, comma 1° n. 3, c.p.c., quale si evinceva dall’esame del contratto stipulato dalle parti il 1°/9/2012 e dal «concreto atteggiarsi dello stesso per come descritto dalle parti»; ricorrevano, invero, i requisiti dello stabile inserimento del Dr. [OSCURATO:PERSONA], quale responsabile del Reparto di Cardiochirurgia, nella clinica;della continuità del rapporto, in essere dal 2012; del constante coordinamento dell’attività del professionista con le esigenze della struttura nonché della pacifica natura personale dele prestazioni. Ad avviso della Corte di merito, si doveva quindi escludere la compromettibilitàdella controversia attinente al suddetto rapporto di lavoro, in assenza di apposita previsione da parte del CCN applicabile (l’accordo collettivo AIOP relativo ai medici liberi professionisti), con conseguente invalidità della clausola compromissoria contenuta nell’art.10 del contratto in oggetto. Avverso la suddetta pronuncia, la [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso per cassazione, notificato il 10/12/21, affidato a due motivi, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA](che resiste con controricorso, notificato il 19/1/22). Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.829 c.p.c., in combinazione con i disposti di cui agli artt.817, comma 2, c.p.c. e 806, comma 2, c.p.c.; con il secondo motivodenuncia poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt.829 c.p.c. e 2230 c.c. e del d.lgs. 270/2003, in punto di operata ricostruzione del rapporto di lavoro inter partes quale rapporto di para-subordinazione, atteso il «concreto atteggiarsi» dello stesso rapporto. 2. La prima censura è inammissibile. Lamenta la ricorrente che, a prescindere dalle questioni concernenti l’inquadramento del rapporto in oggetto, la non arbitrabilità può essere determinata solo da una indisponibilità «assoluta non relativa» e, nella specie, il contratto individuale d’opera professionale, recante tra l’altro condizioni non punitive per il lavoratore, era stato voluto dal Dr.[OSCURATO:PERSONA], per accedere a un regime privilegiato, sganciato dai limiti e dai condizionamenti connessi al la subordinazione ; proprio in tale contratto era contemplata la clausola arbitrale, peraltro azionata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Ora, la Corte d’appello ha ritenuto che la clausola compromissoria in oggetto fosse invalida in quanto stipulata in materia quale quella del lavoro para-subordinato sottratta ex legealla giustizia arbitrale, salvo specifiche disposizioni di legge o di contratticollettivi, nella specie non dedotti o dimostrati; l’eccezione circa l’essere la controversia non arbitrabile poteva essere fatta valere in ogni tempo, entro i termini di impugnazione del lodo. E in effetti l’avvenuta sottoscrizione della clausola nel contratto d’opera professionale non valeva a rendere di per sé valida la clausola compromissoria, in quanto, in forza del secondo comma dell’art.806 c.p.c., nel testo risultante dopo la riforma di cui alla l. 40/2006, le controversie in materia di lavoro possono essere decise da arbitri se ciò sia previsto dalla legge o da contratti o accordi collettivi di lavoro. La censura neppure attinge efficacemente tale statuizione 3. Il secondo motivo è del tutto inammissibile, per assoluta genericità.La ricorrente si limita a contestare che la qualificazione del rapporto in oggetto come parasubordinato sarebbe stata frutto di un «sindacato…sciatto e superficiale», ma non specifica in quale modo e sulla base diquali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni di ermeneutica contrattuale asseritamente violati. Come chiarito più volte da questa Corte (Cass. 9461/2021), «posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ess. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate e ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (cfr, anche Cass. 17168/2012; Cass.27136/2017; Cass. 873/2019). 3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguo no la soccombenza. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto p
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