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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2023

Cassazione n. 10552/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 15/7/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della parte civile.

Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 15/7/2022, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e truffa posti in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel ricevere polizze assicurative della Genertel contraffatte con le quali inducevano in errore le predette parti offese che le sottoscrivevano, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. 2.Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 648 e 640 c.p.) per la errata valutazione della condotta di ricezione della polizza di assicurazione la quale, secondo la difesa, non costituirebbe un reato autonomo, ma l' antefatto della truffa.

Inoltre, se si aderisse alla ricostruzione operata dalla Corte di merito circa la configurabilità della ricettazione nella condotta di ricezione, comunque il reato sarebbe escluso per mancanza di delitto presupposto posto che la falsificazione della polizza assicurativa, in quanto falsità in scrittura privata, è fattispecie abrogata.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'art. 640 c.p.

La Corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] solo sulle sole dichiarazioni di Metushaj senza vagliarne l'attendibilità posto che il messaggio WhatsApp valorizzato dal giudice di merito, non sarebbe dirimente perché di dubbia provenienza.

Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso con il quale si ritiene non configurabile la ricettazione per il fatto che la ricezione della polizza falsa costituirebbe l'antefatto della truffa e sarebbe condotta depenalizzata non è scrutinabile perché non proposto in appello.

2. Il motivo, comunque, è manifestamente infondato.

Nel caso di specie, pur dovendosi ammettere che la falsificazione del contrassegno integri la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggi abrogata ad opera del d.lgs. n. 7/2016, non si può escludere la configurabilità del delitto di ricettazione da parte del soggetto che riceve il modulo o la polizza assicurativa contraffatta atteso che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato, è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art.2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa ( Sez. 2, n. 32775/2021, Rv. 281859). 3.Quanto al secondo motivo di ricorsoideve parimenti dichiararsene la manifesta infondatezza.

Esso poggia su considerazioni in fatto e propone una lettura delle prove diversa ed alternativa rispetto a quella articolata dal giudice di merito, in assenza di aporìe o illogicità manifeste.

Il ricorrente pretende di ricavare la sua estraneità ai fatti dal presunte contraddittorietà delle dichiarazioni de Metshuai con quanto affermato dal teste Pergjoka,quando invece la Corte di merito ha fondato la propria decisione sull'inequivocabile messaggio via whattsapp che dimostra il coinvolgimento dell'imputato nella condotta truffaldina e che il ricorrente considera, con affermazione generica, di non sicura provenienza.

In sostanza;nel ricorso si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa, dalla lettura della sentenza della Corte territoriale,non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittogli.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2022. p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2022, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Roma, 21/2/2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO tN CANCELLE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia; avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina in data 15/7/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte della parte civile. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 15/7/2022, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] per i reati di ricettazione e truffa posti in essere in danno di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consistiti nel ricevere polizze assicurative della Genertel contraffatte con le quali inducevano in errore le predette parti offese che le sottoscrivevano, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno. 2.Avverso detta sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) in relazione agli artt. 648 e 640 c.p.) per la errata valutazione della condotta di ricezione della polizza di assicurazione la quale, secondo la difesa, non costituirebbe un reato autonomo, ma l' antefatto della truffa. Inoltre, se si aderisse alla ricostruzione operata dalla Corte di merito circa la configurabilità della ricettazione nella condotta di ricezione, comunque il reato sarebbe escluso per mancanza di delitto presupposto posto che la falsificazione della polizza assicurativa, in quanto falsità in scrittura privata, è fattispecie abrogata. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione ( art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) in relazione all'art. 640 c.p. La Corte d'appello avrebbe fondato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] solo sulle sole dichiarazioni di Metushaj senza vagliarne l'attendibilità posto che il messaggio WhatsApp valorizzato dal giudice di merito, non sarebbe dirimente perché di dubbia provenienza. Considerato in diritto 1.11 primo motivo di ricorso con il quale si ritiene non configurabile la ricettazione per il fatto che la ricezione della polizza falsa costituirebbe l'antefatto della truffa e sarebbe condotta depenalizzata non è scrutinabile perché non proposto in appello. 2. Il motivo, comunque, è manifestamente infondato. Nel caso di specie, pur dovendosi ammettere che la falsificazione del contrassegno integri la fattispecie di cui all'art. 485 c.p., oggi abrogata ad opera del d.lgs. n. 7/2016, non si può escludere la configurabilità del delitto di ricettazione da parte del soggetto che riceve il modulo o la polizza assicurativa contraffatta atteso che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato, è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art.2 c.p., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa ( Sez. 2, n. 32775/2021, Rv. 281859). 3.Quanto al secondo motivo di ricorsoideve parimenti dichiararsene la manifesta infondatezza. Esso poggia su considerazioni in fatto e propone una lettura delle prove diversa ed alternativa rispetto a quella articolata dal giudice di merito, in assenza di aporìe o illogicità manifeste. Il ricorrente pretende di ricavare la sua estraneità ai fatti dal presunte contraddittorietà delle dichiarazioni de Metshuai con quanto affermato dal teste Pergjoka,quando invece la Corte di merito ha fondato la propria decisione sull'inequivocabile messaggio via whattsapp che dimostra il coinvolgimento dell'imputato nella condotta truffaldina e che il ricorrente considera, con affermazione generica, di non sicura provenienza. In sostanza;nel ricorso si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa, dalla lettura della sentenza della Corte territoriale,non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine ai fatti ascrittogli. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2022. p.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Messina con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2022, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Roma, 21/2/2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATO tN CANCELLE
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