CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26496/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Nigeria) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2020 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Firenze per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Livorno per [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, ai fini qui di interesse, la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia emessa dal G.i.p. del Tribunale di Livorno all'esito del giudizio abbreviato e impugnata dagli imputati, la quale, ritenuta la continuazione, aveva condannato: - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni di reclusione e 32.000 euro di multa, per i reati di cui al capo A), in relazione al solo episodio dell'8 dicembre 2010, per avere importato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'isola d'Elba un significativo quantitativo di stupefacente, e al capo B), per aver importato, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'isola d'Elba gr. 318,35 di cocaina in data 20 febbraio 2011; - [OSCURATO:PERSONA] alla pena di cinque anni, quattro mesi di reclusione e 22.000 euro di multa per il capo A), ritenuta la continuazione con il fatto definitivamente giudicato con sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Livorno il 15 giugno 2011. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tramite il ministero dei rispettivi difensori di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen. Assume il difensore che se, come ritenuto dai giudici di merito, in data 8 dicembre 2010 vi fu un trasporto sull'isola d'Elba di sostanza stupefacente, non poteva che trattarsi di hashish, e non certo di cocaina, posto che il [OSCURATO:PERSONA], ritenuto il destinatario del carico da smerciare, è stato definitivamente condannato per fatti di cessione di hashish. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha ravvisato in maniera apodittica i presupposti per la recidiva, posto che l'unico precedente, per omicidio doloso, risale a oltre vent'anni prima dei fatti per cui è processo. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è strutturato in due motivi. 2 L " M 4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Assume il difensore che l'affermazione della penale responsabilità si fonda unicamente sul contenuto delle conversazioni telefoniche captate, senza che vi sia alcun riscontro sulla presenza dell'imputato sull'isola e che costui fosse intento nell'attività di spaccio. Ad avviso del difensore, non sarebbe perciò vinta la presunzione di innocenza. 3.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. Il difensore censura la motivazione, laddove ha negato i presupposti integranti le circostanze attenuanti generiche solo sulla base dei precedenti penali dell'imputato, senza compiere ulteriori valutazioni sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile perché generico e fattuale. Si rammenta che il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ()culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Va ricordato, inoltre, che il vizio di motivazione in tanto sussiste se ed in quanto si dimostri che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non invece quando si opponga alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621). Di conseguenza, come più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944) Il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione, inoltre, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sé stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati nella stessa ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. 3. Orbene, alla luce di tali premesse, appare evidente l'errore prospettico alla base delle censure dedotte con il motivo di ricorso, che fuoriesce dal perimetro tracciato dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la dirimente ragione che gli asseriti vizi della motivazione non risultano dal testo del provvedimento impugnato. Invero, premesso che al capo A) è contestata la detenzione e l'importazione di quantitativi rilevanti di sostanza stupefacente di tipo hashish e cocaina, la Corte di merito, con un ragionamento immune da profili di illogicità manifesta, ha ritenuto che la fornitura dell'8 dicembre 2010 ha avuto ad oggetto la cocaina, valorizzando la genesi e lo sviluppo delle indagini, le quali presero avvio il 15 giugno 2010, allorché [OSCURATO:PERSONA] - trovato in possesso di quattro involucri, appunto, di cocaina da 500 mg. ciascuno - fu ricoverato in ospedale, riferendo agli operanti di avere acquistato lo stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], che egli sapeva rifornirsi da "quelli del ristorante [OSCURATO:PERSONA]", ossia [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuele e [OSCURATO:PERSONA]. Oltre a ciò, la Corte ha evidenziato che il 20 febbraio 2011 [OSCURATO:PERSONA] fu arrestato in flagranza di reato perché trovato in possesso di 330 gr.di cocaina, che egli stesso, su incarico di [OSCURATO:PERSONA] dietro il corrispettivo di 500 euro, avrebbe dovuto consegnare al [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito, inoltre, ha logicamente confutato l'elemento frettolosamente valorizzato dal Tribunale - con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] - per ritenere che la fornitura in questione abbia avuto ad oggetto sostanza stupefacente del tipo hashish, ossia l'utilizzo del termine "nera" che compare nelle conversazioni intercettate tra i vari protagonisti della vicenda, rilevando come tale termine fosse associato non al tipo di sostanza, ma al possessore di un telefono ("il telefono della nera"), il che individua proprio il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA] - il quale, essendo nigeriano, ha la pelle di colore scuro -, telefono che era in uso proprio ad [OSCURATO:PERSONA]. Su queste basi, la Corte d'appello, in maniera logicamente argomentata ed aderente alle risultanze probatorie, ha perciò ritenuto che il termine "nera" si riferisse al colore non dello stupefacente, ma della carnagione del corriere, appunto [OSCURATO:PERSONA], il quale, come evidenziato dalla Corte territoriale, era ben conosciuto dal Marigliano per essere stato in precedenza ristretto insieme a lui nel carcere di Porto azzurro. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 4.1. Come affermato dalle Sezioni Unite, la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, va obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio, ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell'ipotesi di recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma 5, cod. pen., nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata (Sez U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibe e altro, Rv. 247838). Logica conseguenza di tale affermazione è che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., compito del giudice è quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, comportando ciò un preciso onere motivazionale a carico del giudice qualora intenda avvalersi della facoltà discrezionale di aggravare la pena indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte dell'imputato. 4.2. Nel caso in esame, la Corte di merito ha confermato la valutazione del Tribunale, il quale aveva ritenuto sussistenti i presupposti applicativi della contestata recidiva, sul presupposto che l'imputato ha commesso fatti di consistente gravità dopo un lungo periodo di carcerazione presso l'istituto penitenziario di Porto azzurro, dove conobbe i soggetti con cui poi organizzò l'attività di spaccio, e dopo aver fruito del beneficio della liberazione anticipata in sede di esecuzione della pena a lui irrogata per il delitto di omicidio doloso; da ciò, la Corte territoriale ha ritenuto, in maniera non certo implausibile sul piano logico, che i fatti oggetto del presente processo sono espressione di una maggiore pericolosità del soggetto, evidentemente anche in considerazione del fatto che il lunghissimo periodo di carcerazione non ha avuto alcun effetto deterrente, essendo il Marigliano tornato a delinquere subito dopo la sua liberazione. 5. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 6. Il primo motivo è inammissibile perché generico e, comunque, non individua profili di manifesta illogicità riscontrabili nella motivazione. Limitandosi a affermare la non sufficienza degli elementi desumibili dalle intercettazioni telefoniche ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, il motivi, infatti, non deduce né travisamenti della prova, né indica vizi intrinseci della motivazione. Oltre a ciò, il motivo non si confronta con l'ampio apparato motivazionale (p. 19-21 della sentenza impugnata), che valorizza alcuni dati obiettivi, ossia l'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 20 febbraio 2011, per la detenzione di 330 di cocaina e la disponibilità, da parte dell'imputato, dell'utenza cellulare n. 338-3016902, dall'analisi dei cui tabulati è emerso che era giunto sull'isola d'Elba 1'8 dicembre 2010, alle ore 18.07, e che aveva contattato l'utenza di [OSCURATO:PERSONA]; come ritenuto dalla Corte di merito (p. 20), la successione e il contenuto delle telefonate avvenute quella sera, attesta, appunto, l'arrivo sull'isola del corriere su incarico di [OSCURATO:PERSONA] e la consegna dello stupefacente al [OSCURATO:PERSONA], che, a sua volta, lo avrebbe smerciato ai suoi clienti, tra cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 7. Il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 7.1. Si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, la quale ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - dep. 29/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014 - dep. 03/07/2014, Lule, Rv. 259899). Si è chiarito, inoltre, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, dep. 21/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590) 7.2. Nel caso di specie, si osserva che la Corte di merito, uniformandosi ai principi dinanzi indicati, ha escluso la sussistenza di elementi cui ancorare un contenimento della pena - elementi che nemmeno il ricorrente indica -, anche considerando che l'imputato risulta gravato da precedenti penali. 8. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q