CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 39747/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Bari, con sentenza del 05/11/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari, del 20/01/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale viene dedotta la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità del riconoscimento dell'imputato, è privo di specificità nonchè meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sull'individuazione operata dai militari di CC, rafforzata dal fatto che l'imputato avesse la disponibilità dell'autorimessa da cui era stata vista uscire l'auto rubata); Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui viene contestata la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio irrogato e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena è congruamente motivato e, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 4 il riferimento alla mancata collaborazione del ricorrente ed ai suoi precedenti specifici); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 13 settembre 2022 'ere Estensore I