CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13007/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Sarno (Sa), via O. Tortora, 31 31, c, ;( Tc ( h i? o tiv,- 3 i ( C ( {: a - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, n. 8341/14, depositata il 6 ottobre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, depositata il 6 ottobre 2014, che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in revocazione avverso la sentenza di appello che, in accoglimento del gravame erariale, aveva respinto il suo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l'anno 2006 ed erano state recuperate le maggiori imposti non versate; - il ricorso è affidato a due motivi; - l'Agenzia delle Entrate non si costituisce tempestivamente, limitandosi a depositare atto con cui chiede di poter partecipare all'eventuale udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 31, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione del mancato rispetto del termine di trenta giorni a comparire; - il motivo è fondato; - occorre rilevare che dagli atti del giudizio revocatorio prodotti dal ricorrente emerge che la comunicazione della trattazione del ricorso per il 22 settembre 2014 è stata effettuata dalla competente segreteria il precedente 4 settembre, per cui è palese il mancato rispetto del termine di trenta giorni invocato dal ricorrente; - orbene, è principio consolidato quello per cui la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell'art. 31, d.lgs n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall'art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un'essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l'omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (cfr., ex multis, Cass., ord., 31 ottobre 2018, n. 27837; Cass., ord., 11 luglio 2018, n. 18279; Cass., ord., 29 gennaio 2016, n. 1786); - non decisiva, in senso contrario, è la circostanza, evincibile dalla sentenza, dell'avvenuta produzione in giudizio di una memoria da parte del ricorrente, non potendosi da questa desumersi che il ricorrente, nonostante il mancato rispetto del termine ordinatorio in questione, abbia pienamente esercitato il suo diritto di difesa, avuto riguardo alla possibilità di articolare una più compita difesa delle proprie ragioni laddove avesse avuto a disposizione il più ampio termine previsto dalla legge; - si osserva, in proposito, che il ricorrente, nel dolersi di non aver avuto la possibilità di esporre compiutamente le proprie difese a cagione del mancato rispetto di tale termine, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia (cfr., per una situazione analoga, Cass., Sez. Un., 25 novembre 2021, n. 36596); - all'accoglimento del primo motivo di ricorso segue l'assorbimento del secondo; - la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, sez. dist. di Salerno, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nell'adunanza ca