CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 1974
Cassazione n. 10107/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello di Messina, in data 06/06/2025, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di revisione della sentenza n. 14/2024 pronunziata dalla Corte di Assise di Appello di Catania, divenuta definitiva il 29/01/2025; Lette le conclusioni del sostituto Procuratore generale depositate in data 7 gennaio 2025; Letta la memoria difensiva pervenuta in data 23 dicembre 2025 del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il rinvio dalla Prima Sezione penale alla Quinta sezione penale in composizione quale Settima è avvenuta in base ai criteri di assegnazione tabellare secondo cui sulle istanze di revisione relative a sentenze irrevocabili pronunziate dalla Prima sezione penale, provvede la Quinta sezione penale; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso riproduce le medesime doglianze che sono state già oggetto in data 24 giugno 2025 di declaratoria di inammissibilità nella sentenza pronunziata dalla Quinta sezione penale n.28533 avverso l'ordinanza pronunziata dalla Corte di appello di Messina che aveva dichiarato l'inammissibilità della istanza di revisione proposta da [OSCURATO:PERSONA],avverso la medesima sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 21 maggio 2024 in relazione all'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] che la ordinanza impugnata opera un espresso riferimento alla già intervenuta sentenza di questa Corte avuto riguardo alla richiesta di nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, oltre alla ragione di inammissibilità suindicata, si osserva che il primo motivo di ricorso, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al requisito della novità della prova, è manifestamente infondato in quanto la difesa ripropone sostanzialmente elementi già ampiamente vagliati e puntualmente disattesi nel corso del giudizio di merito e, successivamente, in sede di ricorso per Cassazione, evidentemente sprovvisti dei requisiti della novità e decisività e, pertanto, radicalmente insufficienti a giustificare l'avvio della procedura di revisione; Ritenuto che il secondo ed ultimo motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni del Gurrieri e del Sortino, è, parimenti, manifestamente infondato dal momento che le medesime considerazioni in ordine al difetto di novità e decisività possono estendersi anche alle dichiarazioni dei testi Gurrieri e Sortino, le quali appaiono meramente volte a promuovere ipotesi di favore e riportano circostanze false e in contrasto con la prova del DNA;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle amme