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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04025/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso.

Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito (vedi pag. 5, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta).

Altrettanto deve sostenersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la motivazione, asseritamente apodittica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta recidiva.

La Corte di appello, a pagina 5, con motivazione insindacabile in questa sede, ha evidenziato che, in considerazione della tipologia dei precedenti penali dell'imputato, l'articolata condotta delittuosa di Ferro costituisce indubbiamente espressione di una maggiore pericolosità sociale e di una ancora più accresciuta capacità a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso. Rilevato che il primo motivo - avente ad oggetto la mancata riqualificazione della fattispecie contestata in quella di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 - è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici del giudice di merito (vedi pag. 5, nella parte in cui ci si sofferma sul quantitativo di droga detenuta e sulle modalità della condotta). Altrettanto deve sostenersi con riferimento al secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la motivazione, asseritamente apodittica e contraddittoria, in ordine alla ritenuta recidiva. La Corte di appello, a pagina 5, con motivazione insindacabile in questa sede, ha evidenziato che, in considerazione della tipologia dei precedenti penali dell'imputato, l'articolata condotta delittuosa di Ferro costituisce indubbiamente espressione di una maggiore pericolosità sociale e di una ancora più accresciuta capacità a delinquere. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 04025/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris