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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 19103/2026

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azione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali siinsite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 04/12/2025, il Tribunale di Catania in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRagusa emessa in data 15/11/2025 con la quale è stata applicata all’indagato la misuracautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizidi colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. c) cod. proc. pen. inrelazione ai reati di maltrattamento, lesioni aggravate e tentata estorsione commessi ai dannidella madre e della sorella.2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, di inutilizzabilità di inammissibilità o di decadenza.

In particolare, la difesa eccepiscel’assenza di esigenze cautelari, assumendo che la condotta posta in essere dall’indagatosarebbe meramente episodica, collocata in un periodo in cui lo stesso faceva uso disostanze stupefacenti e che attualmente egli sta seguendo un percorso terapeutico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici e aspecifici.1.1.

Il ricorrente si è limitato, da un lato, a censurare l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza,senza specificare minimamente quali norme processuali sarebbero state violate e dall’altro acontestare, in modo del tutto apodittico e senza un concreto confronto con l’ordinanzagravata, l’insussistenza del quadro indiziario (con il mero inciso riferito alla condottacontestata “ammesso che sia stata commessa”, così in ricorso pag. seconda) e delleesigenze cautelari, comprese quelle che non sono state poste a fondamento delprovvedimento cautelare censurato, basato sul solo pericolo di reiterazione.2.

Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione, chiara, esaustiva, non apparentee giuridicamente corretta quanto alla ricorrenza sia della provvista indiziaria, caratterizzatada evidente gravità, sia delle esigenze cautelari.

In coerenza con quanto rilevato dal primogiudice, ha ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere reiterate condotte aggressive e minacciose nei confronti della madre, caratterizzate da una ingravescente serie di soprusi eviolenze psicologiche perpetrate a mezzo di continue richieste di denaro, cui facevanoseguito, in caso di diniego, minacce addirittura di morte o di danneggiamento; condotterisultate provate non solo attraverso le credibili dichiarazioni della persona offesa, ma anchedalle dichiarazioni di altre persone che hanno avuto modo di assistere e percepire lecondotte, nonché dalla certificazione medica nei confronti delle madre e da quanto appuratodagli operanti intervenuti si richiesta sia dei familiari sia di vicini di casa.3.

Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha offertouna motivazione logica ed accurata in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità delpericolo di reiterazione, richiamando la “insistenza delle condotte maltrattanti, la reiterazionedei comportamenti vessatori per un lungo periodo di tempo, equivalente a diversi mesi, lagravità delle minacce”, con particolare riferimento all’avere cosparso di alcol sia mobili dicasa sia la stessa madre, con la minaccia di appiccare il fuoco (p. 3 ordinanza impugnata);allo stesso fine viene valorizzata la dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcolichedell’indagato, rispetto alla quale la difesa, in modo apodittico e senza alcuna allegazionedocumentale, ha addotto la pendenza di programma terapeutico e l’episodicità dellecondotte.

La motivazione in ordine anche alla sussistenza del pericolo cautelare resiste,dunque, ad ogni censura, peraltro, come detto, consistente in una critica astratta in assenzadi confronto con le logiche e puntuali argomentazioni svolte dal collegio cautelare.4.

Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso con conseguente la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
azione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto di dichiarare inammissibile il ricorso,viste le conclusioni scritte a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate [OSCURATO:DATA_NASCITA] con le quali siinsite nel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 04/12/2025, il Tribunale di Catania in funzione di giudicedel riesame, ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diRagusa emessa in data 15/11/2025 con la quale è stata applicata all’indagato la misuracautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, ritenendo sussistenti, oltre ai gravi indizidi colpevolezza, anche le esigenze cautelari di cui all'articolo 274 lett. c) cod. proc. pen. inrelazione ai reati di maltrattamento, lesioni aggravate e tentata estorsione commessi ai dannidella madre e della sorella.2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,articolando un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali stabilite a pena dinullità, di inutilizzabilità di inammissibilità o di decadenza. In particolare, la difesa eccepiscel’assenza di esigenze cautelari, assumendo che la condotta posta in essere dall’indagatosarebbe meramente episodica, collocata in un periodo in cui lo stesso faceva uso disostanze stupefacenti e che attualmente egli sta seguendo un percorso terapeutico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi del tutto generici e aspecifici.1.1. Il ricorrente si è limitato, da un lato, a censurare l’inosservanza di normeprocessuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza,senza specificare minimamente quali norme processuali sarebbero state violate e dall’altro acontestare, in modo del tutto apodittico e senza un concreto confronto con l’ordinanzagravata, l’insussistenza del quadro indiziario (con il mero inciso riferito alla condottacontestata “ammesso che sia stata commessa”, così in ricorso pag. seconda) e delleesigenze cautelari, comprese quelle che non sono state poste a fondamento delprovvedimento cautelare censurato, basato sul solo pericolo di reiterazione.2. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione, chiara, esaustiva, non apparentee giuridicamente corretta quanto alla ricorrenza sia della provvista indiziaria, caratterizzatada evidente gravità, sia delle esigenze cautelari. In coerenza con quanto rilevato dal primogiudice, ha ritenuto che il ricorrente avesse posto in essere reiterate condotte aggressive e minacciose nei confronti della madre, caratterizzate da una ingravescente serie di soprusi eviolenze psicologiche perpetrate a mezzo di continue richieste di denaro, cui facevanoseguito, in caso di diniego, minacce addirittura di morte o di danneggiamento; condotterisultate provate non solo attraverso le credibili dichiarazioni della persona offesa, ma anchedalle dichiarazioni di altre persone che hanno avuto modo di assistere e percepire lecondotte, nonché dalla certificazione medica nei confronti delle madre e da quanto appuratodagli operanti intervenuti si richiesta sia dei familiari sia di vicini di casa.3. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, il Tribunale del riesame ha offertouna motivazione logica ed accurata in ordine alla sussistenza, concretezza ed attualità delpericolo di reiterazione, richiamando la “insistenza delle condotte maltrattanti, la reiterazionedei comportamenti vessatori per un lungo periodo di tempo, equivalente a diversi mesi, lagravità delle minacce”, con particolare riferimento all’avere cosparso di alcol sia mobili dicasa sia la stessa madre, con la minaccia di appiccare il fuoco (p. 3 ordinanza impugnata);allo stesso fine viene valorizzata la dipendenza da sostanze stupefacenti ed alcolichedell’indagato, rispetto alla quale la difesa, in modo apodittico e senza alcuna allegazionedocumentale, ha addotto la pendenza di programma terapeutico e l’episodicità dellecondotte. La motivazione in ordine anche alla sussistenza del pericolo cautelare resiste,dunque, ad ogni censura, peraltro, come detto, consistente in una critica astratta in assenzadi confronto con le logiche e puntuali argomentazioni svolte dal collegio cautelare.4. Da quanto esposto deriva l’inammissibilità del ricorso con conseguente la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di eurotremila in favore della Cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, va disposto l'oscuramento dellegeneralità e degli altri dati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione delpresente provvedimento. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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