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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 24640/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t„tí t L i c [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pesaro che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 comma 1, n. 2, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava, sottraendoli al negozio di tatuaggi [OSCURATO:PERSONA]° di Pesaro, di numerosi oggetti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], titolare del suddetto esercizio commerciale.

In particolare, la perquisizione domiciliare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, delegata dall'Autorità giudiziaria, permetteva di rinvenire presso l'abitazione dell'imputato i beni - precisamente elencati nel capo di imputazione - indicati dall'Amadio come di proprietà del defunto marito e, dunque, prelevati dal museo che quest'ultimo aveva allestito al piano inferiore del negozio di tatuaggi.

1.2. Del vasto compendio probatorio i Giudici di merito valorizzavano, in particolare, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], autore di un video effettuato all'interno del negozio che riprendeva proprio le tavole che il Mallus riconosceva come quelle, a suo dire, acquistate dall'Anconetani quando era ancora in vita: l'imputato veniva pertanto ritenuto mendace sul punto, atteso che il Verri precisava di aver effettuato le riprese in data 27 luglio 2017, quando ancora le tavole si trovavano nel "museo" del negozio e, dunque, in epoca successiva al decesso dell'Anconetani, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo dei suoi difensori che, lamentando in premessa come la Corte di appello si sia sottratta ad una rigorosa analisi degli elementi documentali allegati dall'imputato, sollevano i seguenti motivi:

2.1. Vizio di motivazione in ordine alla mancanza di un accertamento tecnico teso ad accertare in modo incontrovertibile la datazione del video realizzato dal teste Verri, nonché la genuinità e la verosimiglianza del suo contenuto; contraddittorietà esterna rispetto agli atti del processo in relazione all'utilizzo della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], segretaria del centro tattoo, al fine di convalidare la datazione del video realizzato dal Verri.

Sul punto, la donna, inizialmente accusata del furto, non ha offerto alcun dato di conferma, essendo la stessa stata assunta solo il 4 giugno 2018: tale incertezza avrebbe dovuto imporre un accertamento tecnico specifico, condotto nelle forme della estrapolazione della c.d. copia forense.

Inoltre, l'asserto per cui sarebbe stato proprio il Mallus a restituire le tavole, per ipotesi appartenute all'Anconetani, assurge a mera congettura; non è stata, peraltro, disposta una perizia grafologica per stabilire la paternità del biglietto con la frase "riavrai tutto scusa" alla quale i Giudici di merito hanno apoditticamente ascritto spessore indiziario.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità poiché i Giudici territoriali hanno inquadrato le tavole grafiche e la macchinetta per tatuaggi, elencate nel capo di imputazione, nella nozione di "bene dotato di valore artistico", pur non essendo stato fatto un accertamento estimativo, essendo il giudice privo di specifiche cognizioni in materia.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso.

4. In data 03/02/2023, sono pervenute nota spese, conclusioni e memoria ex art. 121 cod. proc. pen., del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA].

5. In data 14/02/23, è pervenuta memoria difensiva, nell'interesse dell'imputato, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Con riguardo al primo motivo, va evidenziato come le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nell'ambito di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen., così fuoriuscendo dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può invero essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr., ex multis, Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Diversamente da quanto assume il ricorrente, i Giudici di merito hanno tenuto in considerazione le produzioni documentali della difesa e le hanno disattese con motivazione non manifestamente illogica.

In particolare, laddove la difesa ha parlato di "scambio" di tavole tra il defunto Anconetani e il Mallus, la sentenza impugnata ha osservato che detto "scambio" non corrisponde al significato dello screenshot foto allegato come doc. n. 2, «atteso che l'immagine raffigura semplicemente una esibizione, una mostra di due tavole disegnate, una mantenuta dall'Anconetani, una dal Mallus; sostenere, come fa la difesa, che si tratti di uno scambio tra i due appare una palese forzatura».

La sentenza impugnata congruamente valorizza, ai fini indiziari, alcune circostanze, quali: il rinvenimento a casa dell'imputato di alcuni beni del negozio di tatuaggi della Anconetani; la conferma data alla [OSCURATO:PERSONA] da un collezionista californiano (tale [OSCURATO:PERSONA]) dell'acquisto di tre dipinti, già di proprietà dell'Anconetani, proprio dal Mallus per 1.500 dollari statunitensi; l'ampia libertà di movimento e di azione di cui godeva il prevenuto nel negozio dell'Anconetani in cui lavorava.

Alla stessa maniera in cui non manifestamente illogica appare la motivazione della Corte territoriale (p. 11 sent.) allorché osserva come non possa credersi che l'imputato, persona competente e ben inserita nel contesto, a fronte dell'iniziale richiesta di spiegazioni della vedova dell'Anconetani che già aveva individuato in lui o nella Mongello i soli potenziali responsabili delle sparizioni, potesse limitarsi a dirle di non saperne niente: se infatti aveva acquistato o ricevuto in dono o in corrispettivo delle tavole o qualsiasi altro bene relativo all'attività di tattoo che si svolgeva nell'esercizio, per fare chiarezza con la vedova e sgombrare da sé ogni sospetto, avrebbe dovuto subito dirle che aveva ricevuto dal defunto marito delle opere.

E invece, continua la sentenza impugnata, la condotta dell'imputato si è concretata nel far ritrovare alla vedova le tre tavole accompagnate da una nota su carta con scritto "riavrai tutto scusa", nota che per le circostanze evidenziate già nella sentenza di primo grado rimandano al Mallus.

Se veramente, poi, si fosse trattato di vendita concordata «non c'era motivo di riempire gli spazi vuoti lasciati dal prelievo degli originali di valore con dei foglietti privi di pregio», volti a creare un'apparente invarianza.

La sentenza impugnata richiama altresì le testimonianze (oltre a quelle dell'Amodio, quelle Mongello, [OSCURATO:PERSONA] e Bertulli) reputate tali da indirizzare la responsabilità dei furti verso la persona del Mallus.

Quanto al citato video del Verri, la sentenza impugnata afferma che «Per quanto la mancata creazione di una copia cd.

"bit a bit" o per immagini impedisca di evidenziare manipolazioni o interventi sulla riproduzione di sequenze di immagini con alterazione delle sequenze originali, non vi sono elementi che inducano a ritenere l'inattendibilità delle immagini fornite dal difensore della parte civile; la sequenza delle immagini induce a escludere ogni forma di intervento in questa direzione.

Nessuno degli elementi a disposizione permette di affermare che il file trasferito sul supporto USB non fosse conforme a quello originale e che vi fossero state manipolazioni o interventi tendenti ad incidere sulla veridicità delle immagini riprodotte».

Sul punto la sentenza impugnata afferma che la concreta rilevanza probatoria del video che contribuisce a fondare la granitica veridicità della tesi accusatoria risulta ampiamente corroborata dalla testimonianza del Verri - ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - che ne fu l'autore e che la sentenza impugnata reputa teste del tutto attendibile e disinteressato.

Già la sentenza di primo grado aveva evidenziato (p. 42) che l'attendibilità del Verri non era stata neppure messa in discussione dalle parti, nè era emerso un qualche motivo che potesse indurre il teste e rendere false dichiarazioni per calunniare il Mallus.

In conclusione, sul primo motivo, la motivazione è puntuale e congrua, del tutto immune dalle sollevate censure.

2.1. Manifestamente infondato si appalesa anche il secondo motivo.

La Corte territoriale, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha desunto la rilevante gravità del danno patrimoniale dal «numero complessivo, tra fogli, schede, tavole, macchinetta, costituenti gli oggetti trafugati» e dal documento prodotto dalle parti (la mail dell'acquirente statunitense) che, assegnando un valore tutt'altro che irrisorio a tre dipinti, già di proprietà dell'Anconetani, per 1.500 dollari statunitensi, porta ad attribuire un valore di mercato tutt'altro che irrisorio a ciascun esemplare sottratto.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila, oltre acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo t„tí t L i c [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pesaro che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv., 624, 625 comma 1, n. 2, 61 nn. 7 e 11 cod. pen. perché, al fine di trarne un ingiusto profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava, sottraendoli al negozio di tatuaggi [OSCURATO:PERSONA]° di Pesaro, di numerosi oggetti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], vedova di [OSCURATO:PERSONA], titolare del suddetto esercizio commerciale. In particolare, la perquisizione domiciliare effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro, delegata dall'Autorità giudiziaria, permetteva di rinvenire presso l'abitazione dell'imputato i beni - precisamente elencati nel capo di imputazione - indicati dall'Amadio come di proprietà del defunto marito e, dunque, prelevati dal museo che quest'ultimo aveva allestito al piano inferiore del negozio di tatuaggi. 1.2. Del vasto compendio probatorio i Giudici di merito valorizzavano, in particolare, la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], autore di un video effettuato all'interno del negozio che riprendeva proprio le tavole che il Mallus riconosceva come quelle, a suo dire, acquistate dall'Anconetani quando era ancora in vita: l'imputato veniva pertanto ritenuto mendace sul punto, atteso che il Verri precisava di aver effettuato le riprese in data 27 luglio 2017, quando ancora le tavole si trovavano nel "museo" del negozio e, dunque, in epoca successiva al decesso dell'Anconetani, avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato a mezzo dei suoi difensori che, lamentando in premessa come la Corte di appello si sia sottratta ad una rigorosa analisi degli elementi documentali allegati dall'imputato, sollevano i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in ordine alla mancanza di un accertamento tecnico teso ad accertare in modo incontrovertibile la datazione del video realizzato dal teste Verri, nonché la genuinità e la verosimiglianza del suo contenuto; contraddittorietà esterna rispetto agli atti del processo in relazione all'utilizzo della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], segretaria del centro tattoo, al fine di convalidare la datazione del video realizzato dal Verri. Sul punto, la donna, inizialmente accusata del furto, non ha offerto alcun dato di conferma, essendo la stessa stata assunta solo il 4 giugno 2018: tale incertezza avrebbe dovuto imporre un accertamento tecnico specifico, condotto nelle forme della estrapolazione della c.d. copia forense. Inoltre, l'asserto per cui sarebbe stato proprio il Mallus a restituire le tavole, per ipotesi appartenute all'Anconetani, assurge a mera congettura; non è stata, peraltro, disposta una perizia grafologica per stabilire la paternità del biglietto con la frase "riavrai tutto scusa" alla quale i Giudici di merito hanno apoditticamente ascritto spessore indiziario. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità poiché i Giudici territoriali hanno inquadrato le tavole grafiche e la macchinetta per tatuaggi, elencate nel capo di imputazione, nella nozione di "bene dotato di valore artistico", pur non essendo stato fatto un accertamento estimativo, essendo il giudice privo di specifiche cognizioni in materia. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al secondo motivo di ricorso. 4. In data 03/02/2023, sono pervenute nota spese, conclusioni e memoria ex art. 121 cod. proc. pen., del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA]. 5. In data 14/02/23, è pervenuta memoria difensiva, nell'interesse dell'imputato, a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con riguardo al primo motivo, va evidenziato come le censure dedotte si sviluppino sul piano del fatto e siano tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai decidenti di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nell'ambito di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen., così fuoriuscendo dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, l'epilogo decisorio non può invero essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (cfr., ex multis, Sez. 6 - , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Diversamente da quanto assume il ricorrente, i Giudici di merito hanno tenuto in considerazione le produzioni documentali della difesa e le hanno disattese con motivazione non manifestamente illogica. In particolare, laddove la difesa ha parlato di "scambio" di tavole tra il defunto Anconetani e il Mallus, la sentenza impugnata ha osservato che detto "scambio" non corrisponde al significato dello screenshot foto allegato come doc. n. 2, «atteso che l'immagine raffigura semplicemente una esibizione, una mostra di due tavole disegnate, una mantenuta dall'Anconetani, una dal Mallus; sostenere, come fa la difesa, che si tratti di uno scambio tra i due appare una palese forzatura». La sentenza impugnata congruamente valorizza, ai fini indiziari, alcune circostanze, quali: il rinvenimento a casa dell'imputato di alcuni beni del negozio di tatuaggi della Anconetani; la conferma data alla [OSCURATO:PERSONA] da un collezionista californiano (tale [OSCURATO:PERSONA]) dell'acquisto di tre dipinti, già di proprietà dell'Anconetani, proprio dal Mallus per 1.500 dollari statunitensi; l'ampia libertà di movimento e di azione di cui godeva il prevenuto nel negozio dell'Anconetani in cui lavorava. Alla stessa maniera in cui non manifestamente illogica appare la motivazione della Corte territoriale (p. 11 sent.) allorché osserva come non possa credersi che l'imputato, persona competente e ben inserita nel contesto, a fronte dell'iniziale richiesta di spiegazioni della vedova dell'Anconetani che già aveva individuato in lui o nella Mongello i soli potenziali responsabili delle sparizioni, potesse limitarsi a dirle di non saperne niente: se infatti aveva acquistato o ricevuto in dono o in corrispettivo delle tavole o qualsiasi altro bene relativo all'attività di tattoo che si svolgeva nell'esercizio, per fare chiarezza con la vedova e sgombrare da sé ogni sospetto, avrebbe dovuto subito dirle che aveva ricevuto dal defunto marito delle opere. E invece, continua la sentenza impugnata, la condotta dell'imputato si è concretata nel far ritrovare alla vedova le tre tavole accompagnate da una nota su carta con scritto "riavrai tutto scusa", nota che per le circostanze evidenziate già nella sentenza di primo grado rimandano al Mallus. Se veramente, poi, si fosse trattato di vendita concordata «non c'era motivo di riempire gli spazi vuoti lasciati dal prelievo degli originali di valore con dei foglietti privi di pregio», volti a creare un'apparente invarianza. La sentenza impugnata richiama altresì le testimonianze (oltre a quelle dell'Amodio, quelle Mongello, [OSCURATO:PERSONA] e Bertulli) reputate tali da indirizzare la responsabilità dei furti verso la persona del Mallus. Quanto al citato video del Verri, la sentenza impugnata afferma che «Per quanto la mancata creazione di una copia cd. "bit a bit" o per immagini impedisca di evidenziare manipolazioni o interventi sulla riproduzione di sequenze di immagini con alterazione delle sequenze originali, non vi sono elementi che inducano a ritenere l'inattendibilità delle immagini fornite dal difensore della parte civile; la sequenza delle immagini induce a escludere ogni forma di intervento in questa direzione. Nessuno degli elementi a disposizione permette di affermare che il file trasferito sul supporto USB non fosse conforme a quello originale e che vi fossero state manipolazioni o interventi tendenti ad incidere sulla veridicità delle immagini riprodotte». Sul punto la sentenza impugnata afferma che la concreta rilevanza probatoria del video che contribuisce a fondare la granitica veridicità della tesi accusatoria risulta ampiamente corroborata dalla testimonianza del Verri - ammesso ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. - che ne fu l'autore e che la sentenza impugnata reputa teste del tutto attendibile e disinteressato. Già la sentenza di primo grado aveva evidenziato (p. 42) che l'attendibilità del Verri non era stata neppure messa in discussione dalle parti, nè era emerso un qualche motivo che potesse indurre il teste e rendere false dichiarazioni per calunniare il Mallus. In conclusione, sul primo motivo, la motivazione è puntuale e congrua, del tutto immune dalle sollevate censure. 2.1. Manifestamente infondato si appalesa anche il secondo motivo. La Corte territoriale, con valutazione insindacabile in sede di legittimità, ha desunto la rilevante gravità del danno patrimoniale dal «numero complessivo, tra fogli, schede, tavole, macchinetta, costituenti gli oggetti trafugati» e dal documento prodotto dalle parti (la mail dell'acquirente statunitense) che, assegnando un valore tutt'altro che irrisorio a tre dipinti, già di proprietà dell'Anconetani, per 1.500 dollari statunitensi, porta ad attribuire un valore di mercato tutt'altro che irrisorio a ciascun esemplare sottratto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che vanno liquidate in euro tremila, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro tremila, oltre acce
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