CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43529/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/5/2022 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che a carico del ricorrente è intervenuta sentenza di applicazione della pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 commesso il 20 dicembre 2021; Rilevato che in tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espiata, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero (Sez. 3, n. 30289 del 20/04/2021, Gega, Rv. 281921); Ritenuto che il motivo di ricorso, relativo alla misura dell'espulsione del ricorrente con la sentenza di applicazione pena indicata in epigrafe, è manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sul giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, in ragione delle concrete modalità del fatto, e della quantità di stupefacente trattato nonché per l'incapacità, nonostante la regolare attività lavorativa svolta, di avere un deterrente alla scelta delinquenziale; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza, manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 ott