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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19325/2024

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21716/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti – contro AGENZIA delle ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti - controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale EUROPA, n. 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di TORINO n. 248/2021depositata il 27/08/2021 ; R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia d elle E ntrate R iscossione pignor ò presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dei depositi a risparmio, dei buoni fruttiferi e dei buoni dematerializzati, collegati a un libretto postale, cointestati a [OSCURATO:PERSONA] madre di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Dalla dichiarazione del terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] risultava contitolare deiseguenti rapporti postali: - deposito risparmio n. 19917296 con saldo di euro 0,77 (con altri 2 cointestatari); - deposito risparmio n. 29509387 con saldo di euro 51.101,82 (con altri 3 cointestatari); - P oste pay n. 4023600622118984 con saldo di euro 17,19 (senza cointestatari); -buono n. 3920639 di euro 8.000 (con altri due cointestatari) -buono n. 6816408 di euro 10.000 (con altri due cointestatari).

L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA] e quella di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai due depositi postali e ai due buoni vennero parzialmente accolte dal Tribunale di Cuneo consentenza n. 3461 del 19/03/2019, che respingeva l’opposizione del Bagnasco per il rapporto Poste pay, rigettava l’opposizione all’esecuzione dello stesso con riferimento alla metà del valore dei due buoni postali, che per metà erano ritenuti riferibili a [OSCURATO:PERSONA], la cui opposizione di terzo era pertanto accolta, e accoglieva l’opposizione del Bagnasco quanto ai due libretti di deposito.

R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa autonoma proposta con rito sommario da [OSCURATO:PERSONA], altra cointestataria dei buoni e dei depositi, pure aveva esito favorevole. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo e Agenzia delle Entrate Riscossione propose appello incidentale.

In appello sono state rigettate entrambe le opposizioni d i FabrizioBagnasco e della Bramardi , in quanto la Corte d ’ appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, con la sentenza n. 248 del 4/03/2021, ha riten uto che Madda l en a Bramardi avesse posto in essere una donazione indiretta in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, i detti buoni fruttiferi nn. 3920639 e 6816408 e i depositi a risparmio nn 19917296 e 29509387 potevano essere assoggettati ad espropriazione nella quota di un terzo ciascuno e da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorrono con atto affidato a dieci (ma in realtà nove, in quanto il decimo è l’istanza di nuova regolazione delle spese, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione) motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Rispondono con separati controricors i l ’ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha preso conclusioni.

Iricorrenti ha nno depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 24/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsoprospettano le seguenti censure: primo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 cod.

R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle proc. civ. e dell ’ art. 346 cod. proc. civ. , in quanto l ’ appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non conteneva alcun riferimento al contratto in favore del terzo od alla donazione indiretta; secondo motivo, art. 360, comma 1,n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’artt. 342 cod. proc. civ.per essersi pronunciata d’ufficio su di una diversa ragione della domanda (causa petendi, ossia la donazione indiretta) non oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione; terzo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli art. 115 e 163 cod. proc. civ. con riferimento all’obbligo di prendere specifica posizione sui fatti allegati; quarto motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. , per non avere sollevato la questione di diritto in ordine alla ricorrenza della donazione indiretta; quinto motivo, art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. : vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 809 cod.civ., all’art. 117, comma 3, T.U.B., all ’ art. 1418 c od . c iv . ed all ’ art. 543 cod. civ. nel punto in cui la Corte d’appello di Torino ha ritenuto l’esistenza di una donazione indiretta –e di una valida provvista pignorabile – in presenza di un contratto tipico privo della forma scritta e perciò in assenza di un «valido titolo»; sesto motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza per violazione degli art. 115 ed art. 221 cod. proc. civ.per aver dichiarato irrilevante la querela di falso presentata alla prima udienza in appello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; settimo motivo, art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ.: vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 801 ed all’art. 809 cod.

R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle civ. ed all’art. 782, comma 2 , c od . c iv . ( e in via analogica ai sensi dell’art. 12 delle cd. preleggi) nel punto in cui la Corte d’appello di Torino ha afferma to l ’ esistenza di una donazione indiretta in assenza di un’accettazione della donazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (per errore materiale nell’intestazione del motivo e nel testo dello stesso è scritto Bramardi); ottavo motivo, art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. : violazione dell’art. 2697 cod. c iv . laddove la sentenza ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’onere di allegare la causale onerosa sottostante alla cointestazione dei rapporti postali; nono motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. nel punto in cui la Corte d ’ a ppello ha riconosciuto l’esistenza dell’animus donandi in assenza di una qualsivoglia istruttoria e di una reale evidenza probatoria; decimo motivo, art. 336 cod. proc. civ.– effetti delle riforme di cui sopra – annullamento derivato del capo della sente nza relativo alle spese di lite.

In via preliminare deve, di ufficio , rilevarsi la carenza di legittimazione del debitore [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 2109 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 314016 - 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30/10/1968 Rv. 332357-01; Cass. n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069-01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass.n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/2017 Rv. 643706-01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l’opposizione all’esecuzione, in quanto «il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l’immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam.

E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell’azione ed è rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio...», non potendo derivare alcun pregiudizio, all’opponente [OSCURATO:PERSONA], dall’espropriazione del bene di un terzoe segnatamente, nel caso di specie dei depositie dei buoni frutt iferi di deposito della madre, che ha sempre, sin dall’instaurazione del giudizio in primo grado, per sé rivendica to per intero la titolarità di un libretto e di due buoni fruttiferi, e in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva nega t o che a lui si potessero riferiredetti libretti e buoni per non avere mai sottoscritto i contratti, tanto da avereproposta, nella fase di merito in primo grado,querela di falso.

In adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato (e, come rilevato, di recente ribadito) ed avente carattere generale, ossia attinente alla legittimazione all’azione oppositivariferibile anche all ’ ipotesi in cui il bene pignorato non sia un immobile, come nella maggior parte delle pronunce richiamate, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato alla proposizione dell’opposizione volta a fare valere sostanzialmente l’altruità, neppure solo parziale, dei depositi a risparmio e dei buoni fruttiferi , sulla quale si è innestata l’opposizione di terzo della di lui madre.

A prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l’opposizione all’esecuzione del debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere proposta; e la sentenza impugnata deve, pertanto, laddove R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle ha pronunciato su detto capo di opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., essere cassata senza rinvio.

Con riferimento all’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] ritiene il Collegio che i primi tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché il primo mezzo deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell ’ art. 346 cod. proc. civ., in quanto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non conteneva alcun riferimento al contratto in favore del terzo od alla donazione indiretta, il secondo motivo ancora pone la questione della nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’artt. 342 cod. proc. civ. per essersi pronunciata d’ufficio su di una diversa ragione della domanda (ossia la donazione indiretta) non oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e il t erz o motivodenuncia nullità della sentenza per violazione dell ’ obbligo di prendere specifica posizione sui fatti allegati.

Le censure sono fondate, per quanto di ragione.

Risulta dal ricorso per cassazione , con riferimento alla residua posizione di [OSCURATO:PERSONA], laddove sono riportati i punti salienti dell’appello incidentale di Agenzia delle Entrate Riscossione , che il tema della donazione indiretta non era stato introdotto tra quelli in discussione dall’appello incidentale di Agenzia delle Entrate Riscossione e ciò è confermato dal controricorso in questa sede di legittimità, laddove nessun concreto riferimento all’atto di appello incidentale è fatto, al fine di contrastare la prospettiva d’impugnazione della Bramardi.

La stessa sentenza impugnata, peraltro, si limita a riferire, alla pag. 19, che l ’ Agenzia delle Entrate Riscossione aveva osservato , nel proprio appello incidentale, che si era in presenza di una R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle fattispecie di donazione indiretta, ma in detto provvedimento, nel par. 4.1., alla pag. 16, laddove è riferito il contenuto dell’impugnazione incidentale, il tema della donazione indiretta non risulta in alcun modo posto specificamente , né tanto meno sviluppato,da detta appellante incidentale .

Una compiuta confutazione dei primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato un ’ adeguata presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in sede di controricorso, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 370, comma 2, e 366, comma 1, n. 6, ai fini della esatta individuazione dell’atto e della specifica parte di atto della fase di appello, in cui la questione della donazione indiretta era stata adeguatamente posta.

In carenza di ulteriori specificazioni difensive dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che sostanzialmente nel proprio controricorso si è rimessa alla determinazione giudiziale circa l’attribuzione dei buoni e dei depositi postali, i primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , tutti attinenti a l tema dell a prospettazione della ragione decisoria principale della donazione indiretta, sulla quale si fonda la decisione impugnata, sono, pertanto, accolti.

L’accoglimento dei detti motivi comporta l’assorbimento dei restanti.

La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata quanto all’opposizione di terzo, sola rimasta dopo il qui disposto travolgimento di quella del debitoreFabrizio Bagnasco, che peraltro permane in giudizio, poiché litisconsortenecessario nella prima; e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Torino, che procederà, in diversa composizione, a nuovo esame sulla base di quanto in questa sede affermato e provvederà, altresì, a regolare le spese di R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle questa fase del giudizio, attenendosi a quanto espressamente ad essa devoluta con gli atti di impugnazione della sentenza di primo gradonella parte in cui si riferiscono alla sola opposizione di terzo.

Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

P.Q.

M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza con riferimento all’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbit i i restanti ; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21716/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi d a ll ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti -ricorrenti – contro AGENZIA delle ENTRATE [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per legge in ROMA alla via dei PORTOGHESI n. 12, presso l ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti - controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA al viale EUROPA, n. 190, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale come in atti - controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di TORINO n. 248/2021depositata il 27/08/2021 ; R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Valle, osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia d elle E ntrate R iscossione pignor ò presso [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. dei depositi a risparmio, dei buoni fruttiferi e dei buoni dematerializzati, collegati a un libretto postale, cointestati a [OSCURATO:PERSONA] madre di [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Dalla dichiarazione del terzo pignorato, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., resa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] risultava contitolare deiseguenti rapporti postali: - deposito risparmio n. 19917296 con saldo di euro 0,77 (con altri 2 cointestatari); - deposito risparmio n. 29509387 con saldo di euro 51.101,82 (con altri 3 cointestatari); - P oste pay n. 4023600622118984 con saldo di euro 17,19 (senza cointestatari); -buono n. 3920639 di euro 8.000 (con altri due cointestatari) -buono n. 6816408 di euro 10.000 (con altri due cointestatari). L’opposizione proposta ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. da [OSCURATO:PERSONA] e quella di terzo, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA], relativamente ai due depositi postali e ai due buoni vennero parzialmente accolte dal Tribunale di Cuneo consentenza n. 3461 del 19/03/2019, che respingeva l’opposizione del Bagnasco per il rapporto Poste pay, rigettava l’opposizione all’esecuzione dello stesso con riferimento alla metà del valore dei due buoni postali, che per metà erano ritenuti riferibili a [OSCURATO:PERSONA], la cui opposizione di terzo era pertanto accolta, e accoglieva l’opposizione del Bagnasco quanto ai due libretti di deposito. R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] causa autonoma proposta con rito sommario da [OSCURATO:PERSONA], altra cointestataria dei buoni e dei depositi, pure aveva esito favorevole. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo e Agenzia delle Entrate Riscossione propose appello incidentale. In appello sono state rigettate entrambe le opposizioni d i FabrizioBagnasco e della Bramardi , in quanto la Corte d ’ appello di Torino, nel ricostituito contraddittorio con tutte le parti, con la sentenza n. 248 del 4/03/2021, ha riten uto che Madda l en a Bramardi avesse posto in essere una donazione indiretta in favore del figlio [OSCURATO:PERSONA] e, pertanto, i detti buoni fruttiferi nn. 3920639 e 6816408 e i depositi a risparmio nn 19917296 e 29509387 potevano essere assoggettati ad espropriazione nella quota di un terzo ciascuno e da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Avverso la detta sentenza della Corte territoriale ricorrono con atto affidato a dieci (ma in realtà nove, in quanto il decimo è l’istanza di nuova regolazione delle spese, nel caso di accoglimento del ricorso per cassazione) motivi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Rispondono con separati controricors i l ’ Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] non ha preso conclusioni. Iricorrenti ha nno depositato memoria per l ’ adunanza camerale del 24/04/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorsoprospettano le seguenti censure: primo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 cod. R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle proc. civ. e dell ’ art. 346 cod. proc. civ. , in quanto l ’ appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non conteneva alcun riferimento al contratto in favore del terzo od alla donazione indiretta; secondo motivo, art. 360, comma 1,n. 4 cod. proc. civ.: nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’artt. 342 cod. proc. civ.per essersi pronunciata d’ufficio su di una diversa ragione della domanda (causa petendi, ossia la donazione indiretta) non oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione; terzo motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e degli art. 115 e 163 cod. proc. civ. con riferimento all’obbligo di prendere specifica posizione sui fatti allegati; quarto motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 101, comma 2, cod. proc. civ. , per non avere sollevato la questione di diritto in ordine alla ricorrenza della donazione indiretta; quinto motivo, art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ. : vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 809 cod.civ., all’art. 117, comma 3, T.U.B., all ’ art. 1418 c od . c iv . ed all ’ art. 543 cod. civ. nel punto in cui la Corte d’appello di Torino ha ritenuto l’esistenza di una donazione indiretta –e di una valida provvista pignorabile – in presenza di un contratto tipico privo della forma scritta e perciò in assenza di un «valido titolo»; sesto motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza per violazione degli art. 115 ed art. 221 cod. proc. civ.per aver dichiarato irrilevante la querela di falso presentata alla prima udienza in appello dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; settimo motivo, art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ.: vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 801 ed all’art. 809 cod. R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle civ. ed all’art. 782, comma 2 , c od . c iv . ( e in via analogica ai sensi dell’art. 12 delle cd. preleggi) nel punto in cui la Corte d’appello di Torino ha afferma to l ’ esistenza di una donazione indiretta in assenza di un’accettazione della donazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] (per errore materiale nell’intestazione del motivo e nel testo dello stesso è scritto Bramardi); ottavo motivo, art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. : violazione dell’art. 2697 cod. c iv . laddove la sentenza ha posto a carico di [OSCURATO:PERSONA] l’onere di allegare la causale onerosa sottostante alla cointestazione dei rapporti postali; nono motivo, art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. : nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile con violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. nel punto in cui la Corte d ’ a ppello ha riconosciuto l’esistenza dell’animus donandi in assenza di una qualsivoglia istruttoria e di una reale evidenza probatoria; decimo motivo, art. 336 cod. proc. civ.– effetti delle riforme di cui sopra – annullamento derivato del capo della sente nza relativo alle spese di lite. In via preliminare deve, di ufficio , rilevarsi la carenza di legittimazione del debitore [OSCURATO:PERSONA] (Cass. n. 2109 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 314016 - 01 e seguenti quali Cass. n. 974 del 30/10/1968 Rv. 332357-01; Cass. n. 1052 dl 8/04/1971 Rv. 351069-01; Cass. n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass.n. 9202 del 19/04/2010 Rv. 612645-01; Cass. n. 8684 del 4/04/2017 Rv. 643706-01; Cass. n. 21976 del 12/07/2022 non massimata; Cass. n. 3146 del 2/02/2023) a proporre l’opposizione all’esecuzione, in quanto «il debitore esecutato in un processo di espropriazione immobiliare il quale impugni la sentenza emessa a seguito di sua opposizione esecutiva, deducendo che l’immobile pignorato ed espropriato è stato ritenuto erroneamente di sua R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle proprietà, laddove si sarebbe dovuto riconoscere di proprietà altrui … censura pronunce relative ad eccezioni de iure tertii, a proporre le quali era carente di legittimazione ad causam. E poiché tale difetto di legittimazione, importa il venir meno di una condizione dell’azione ed è rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi grado del processo, in quanto esclude la ritualità del contraddittorio...», non potendo derivare alcun pregiudizio, all’opponente [OSCURATO:PERSONA], dall’espropriazione del bene di un terzoe segnatamente, nel caso di specie dei depositie dei buoni frutt iferi di deposito della madre, che ha sempre, sin dall’instaurazione del giudizio in primo grado, per sé rivendica to per intero la titolarità di un libretto e di due buoni fruttiferi, e in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva nega t o che a lui si potessero riferiredetti libretti e buoni per non avere mai sottoscritto i contratti, tanto da avereproposta, nella fase di merito in primo grado,querela di falso. In adesione a detto orientamento giurisprudenziale, risalente ed incontrastato (e, come rilevato, di recente ribadito) ed avente carattere generale, ossia attinente alla legittimazione all’azione oppositivariferibile anche all ’ ipotesi in cui il bene pignorato non sia un immobile, come nella maggior parte delle pronunce richiamate, al quale il Collegio presta adesione e intende assicurare continuità, deve, quindi, ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] non era legittimato alla proposizione dell’opposizione volta a fare valere sostanzialmente l’altruità, neppure solo parziale, dei depositi a risparmio e dei buoni fruttiferi , sulla quale si è innestata l’opposizione di terzo della di lui madre. A prescindere, pertanto, dalla fondatezza o meno dei motivi di ricorso proposti, deve dichiararsi, quindi, che l’opposizione all’esecuzione del debitore esecutato [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere proposta; e la sentenza impugnata deve, pertanto, laddove R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle ha pronunciato su detto capo di opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., essere cassata senza rinvio. Con riferimento all’opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ., proposta da [OSCURATO:PERSONA] ritiene il Collegio che i primi tre motivi di ricorso possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi, poiché il primo mezzo deduce la nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell ’ art. 346 cod. proc. civ., in quanto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione non conteneva alcun riferimento al contratto in favore del terzo od alla donazione indiretta, il secondo motivo ancora pone la questione della nullità della sentenza di secondo grado per violazione dell’artt. 342 cod. proc. civ. per essersi pronunciata d’ufficio su di una diversa ragione della domanda (ossia la donazione indiretta) non oggetto di specifico motivo di appello incidentale da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione e il t erz o motivodenuncia nullità della sentenza per violazione dell ’ obbligo di prendere specifica posizione sui fatti allegati. Le censure sono fondate, per quanto di ragione. Risulta dal ricorso per cassazione , con riferimento alla residua posizione di [OSCURATO:PERSONA], laddove sono riportati i punti salienti dell’appello incidentale di Agenzia delle Entrate Riscossione , che il tema della donazione indiretta non era stato introdotto tra quelli in discussione dall’appello incidentale di Agenzia delle Entrate Riscossione e ciò è confermato dal controricorso in questa sede di legittimità, laddove nessun concreto riferimento all’atto di appello incidentale è fatto, al fine di contrastare la prospettiva d’impugnazione della Bramardi. La stessa sentenza impugnata, peraltro, si limita a riferire, alla pag. 19, che l ’ Agenzia delle Entrate Riscossione aveva osservato , nel proprio appello incidentale, che si era in presenza di una R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle fattispecie di donazione indiretta, ma in detto provvedimento, nel par. 4.1., alla pag. 16, laddove è riferito il contenuto dell’impugnazione incidentale, il tema della donazione indiretta non risulta in alcun modo posto specificamente , né tanto meno sviluppato,da detta appellante incidentale . Una compiuta confutazione dei primi tre motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comportato un ’ adeguata presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, in sede di controricorso, in ottemperanza al combinato disposto degli artt. 370, comma 2, e 366, comma 1, n. 6, ai fini della esatta individuazione dell’atto e della specifica parte di atto della fase di appello, in cui la questione della donazione indiretta era stata adeguatamente posta. In carenza di ulteriori specificazioni difensive dell’Agenzia delle Entrate e di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., che sostanzialmente nel proprio controricorso si è rimessa alla determinazione giudiziale circa l’attribuzione dei buoni e dei depositi postali, i primi tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , tutti attinenti a l tema dell a prospettazione della ragione decisoria principale della donazione indiretta, sulla quale si fonda la decisione impugnata, sono, pertanto, accolti. L’accoglimento dei detti motivi comporta l’assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata deve, in conclusione, essere cassata quanto all’opposizione di terzo, sola rimasta dopo il qui disposto travolgimento di quella del debitoreFabrizio Bagnasco, che peraltro permane in giudizio, poiché litisconsortenecessario nella prima; e, in quanto sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Torino, che procederà, in diversa composizione, a nuovo esame sulla base di quanto in questa sede affermato e provvederà, altresì, a regolare le spese di R.g. n. 21716 del 2021 Ad. 24/04/2024; estensore: C. Valle questa fase del giudizio, attenendosi a quanto espressamente ad essa devoluta con gli atti di impugnazione della sentenza di primo gradonella parte in cui si riferiscono alla sola opposizione di terzo. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte cassa senza rinvio la sentenza con riferimento all’opposizione all’esecuzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]; accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA], assorbit i i restanti ; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di p
Sentenza Cassazione n. 19325/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris