CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 47933/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita'; udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta ai motivi di ricorso e alla memoria successivamente depositata, e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Trieste, con sentenza in data 7 febbraio 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Pordenone datata 17-2-2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di estorsione. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione I difensore dell'imputato Avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e violazione di norme a pena di inutilizzabilità relativamente alla impugnazione delle ordinanze emesse in primo grado il 7 maggio ed il 28 novembre del 2018 con le quali si era disposta l'acquisizione di atti di indagine non ammessa in dibattimento nonostante l'opposizione della difesa; si trattava di documenti descrttivi e valutativi che non avrebbero potuto essere ammessi; - violazione di legge e motivazione mancante ed illogica relativamente all'affermazione di responsabilità, travisamento della prova quanto all'identificazione del ricorrente quale autore dell'estorsione stante le contradizioni della ricostruzione dei fatti in cui era caduta la persona offesa costituita parte civile durante l'escussione dibattimentale e la mancata valutazione delle dichiarazioni dell'imputato; al proposito si procedeva alla ricostruzione degli elementi sulla base dei quali si era individuato il Franzoso quale autore della condotta svilendone il significato e la portata probatoria; - errata motivazione relativamente alla esclusione della circostanza attenuante del risarcimento del danno ed illegittimità costituzionale della norma posto che il risarcimento doveva ritenersi integrale ed era avvenuto prima dell'emissione della sentenza che doveva intendersi quale limite ultimo per effettuare l'offerta idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen.. Con successiva memoria di replica con allegata produzione documentale la difesa insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi del tutto reiterativi di questioni già devolute ed adeguatamente affrontate e risolte dalla corte di appello e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, dalla lettura dello svolgimento del processo di primo grado risulta che l'istruzione dibattimentale si svolgeva con l'audizione della persona offesa, dei verbalizzanti autori degli accertamenti di PG (Corso, Ferrari e Zuin) di una funzionaria di banca e di altri testimoni sulla base delle deposizioni dei quali venivano ricostruiti i fatti. E pertanto la doglianza che deduce l'inutilizzabilità della documentazione acquisita con le ordinanze del 2018 non supera la cd. prova di resistenza; secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452); occorre ricordare ancora come in tema di inutilizzabilità della prova e deduzione del vizio nel giudizio di impugnazione il giudice dell'impugnazione non è tenuto a diciiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 41396 del 16/09/2014, Rv. 260678). L'applicazione del suddetto principio al caso in esame comporta proprio l'inammissibilità del primo motivo di ricorso posi:o che la prova di cui il ricorrente lamenta l'inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinante nel giudizio di colpevolezza, affermato concordemente dai giudici di merito sulla base delle dichiarazioni testimoniali in precedenza indicate e rispetto alle quali il ricorso nulla prospetta difettando anche di specificità. 2.2 Quanto al secondo motivo va ricordato come in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti ir ipotesi non fondate sullo "id quod plerumque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020 Rv. 278609 - 01). Nel caso in esame la denunciata manifesta contraddizione non appare proprio sussistere posto che le dichiarazioni della vittima sono state ritenute credibili da parte di entrambi i giudici di merito, con valutazione conforme, sulla base di precisi elementi che il giudice di appello ha indicato alle pagine 4-5 dell'impugnata sentenza, evidenziando anche i riscontri costituiti dai versamenti bancari operati in favore dell'imputato e non aventi altra giustificazione. Quanto all'identificazione dell'imputato, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno ritenute null'altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già ampiamente presi in esame dalla Corte di merito la quale, con motivazione logica, priva di aporie e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente disatteso la tesi difensiva. Il giudice di appello ha già evidenziato nella motivazione della impugnata sentenza i plurimi elementi sulla base dei quali affermare che fu proprio l'imputato l'autore delle illegittime richieste di somme di denaro, sottolineando come le dichiarazioni spontanee dello stesso risultino sconfessate da plurim elementi e così fornendo adeguata motivazione senza alcuna omissione o travisamento rilevante. 2.3 In relazione al terzo motivo, si osserva che a fronte di una doppia valutazione conforme di insufficienza della somma offerta a riparare il danno, il ricorso si prospetta generico nella parte in cui neppure indica con precisione l'ammontare della stessa e ciò sebbene il capo di imputazione faccia riferimento ad un danno complessivo di 17.000 C. Al proposito si ricorda come sia stato affermato che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso, e la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, Rv. 278368 - 02). Ne deriva pertanto affermare che a fronte di un pagamento di una somma inferiore il danno complessivo accertato, esente da censure appare il conforme giudizio espresso dai giudici di merito. Peraltro, gli stessi giudici di merito hanno già rilevato come il pagamento sia intervenuto dopo l'inizio del giudizio e ciò rende tale adempimento comunque non idoneo ad integrare la invocata attenuante correttamente connessa all'inizio del giudizio e non alla sua definizione, come pure dedotto dal ricorso, al fine di impedire, valutazioni opportunistiche in capo all'imputato in ragione delle emergenze dibattimentali. Sotto tale profilo l'eccezione di illegittimità costituzionale si profila pertanto sia irrilevante, stante la parzialità della somma, che manifestamente infondata non potendo collegarsi l'attenuante alla data della sentenza. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 L CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. z