CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 07601/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 957/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso e nello F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 957/2013 Numero sezionale 6347/2021 Numero di raccolta generale 7601/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla via F. Corridoni (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marche n. 278/01/11 depositata il 10/11/2011 non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato l’appello dell’Ufficio e quindi confermato la pronuncia della CTP di Pesaro che aveva sancito la illegittimità dell’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004; - avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste con controricorso il sig. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - con memoria del 19 ottobre 2021 parte controricorrente ha prodotto documentazione attestante l’intervenuta definizione della pretesa per Iva ed Irap 2004 da parte della società “B.S. Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] & c.” s.a.s. della quale il controricorrente era socio e legale rappresentante e rispetto alla quale è, per i tributi per cui è giudizio, responsabile in solido; - sebbene la definizione della lite sia stata chiesta dalla società ridetta, essa giova anche al coobbligato in solido atteso che l'art. 6, comma 14, del d.L. n. 119 del 2018, conv. legge n. 136 del 2018, dispone che: "la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8". Ne consegue, pertanto, che la definizione perfezionata Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 F i r m a t o D a : B R U S C H E T T A E R N E S T I N O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b 4 a e 5 f e c c 8 c 8 d b f f e 4 0 c 8 0 7 5 5 3 a e 4 2 c Numero registro generale 957/2013 Numero sezionale 6347/2021 Numero di raccolta generale 7601/2022 Data pubblicazione 08/03/2022 da “B.S. Immobiliare di [OSCURATO:PERSONA] & c.” s.a.s. giova anche a favore del sig. [OSCURATO:PERSONA]; - va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio; quanto alle spese, le stesse restano a carico di chi le ebbe ad anticipare; p.q.m. dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Ro