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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34747/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e , e. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza emessa dal locale tribunale, riducendo le . pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. ad anni tre e confermando nel resto la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, per avere, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 26.01.2015 dal Tribunale di Genova), distratto, in pregiudizio delle pretese creditorie, dalle casse della società somme per un totale di euro 37.470,03 - specificamente: euro 15.297,57 risultanti dal conto cassa alla data del fallimento, euro 9.000 ed euro 13.172,46, annotatì quali crediti nei confronti dello stesso Perpignano , in qualità di amministratore della società.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con í quale deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, come anche i giudici di prime cure, travisato il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa, atta a dimostrare che i crediti vantati dal Perpignano, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., erano effettivamente crediti certi ed esigibili, dovendosi dunque ricondurre il fatto in questione alla diversa e meno grave ipotesi dì bancarotta fraudolenta preferenziale; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e dì motivazione, per avere la Corte di appello mancato di adeguatamente confrontarsi con quanto dedotto dall'appellante nei motivi dì gravame, con i quali si evidenziava l'assenza di prove atte a dimostrare la sussistenza in capo al Perpignano dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, il nesso causale intercorrente tra la condotta attribuita al ricorrente e l'evento verificatosi (atteso che le condotte distrattive ascritte al deducente non sono sicuramente state ragione della decozione della società), la maggiore credibilità della ricostruzione fattuale offerta dall'accdsa rispetto a quella offerta dalla difesa. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 dei d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato.

1. Ed invero, il primo motivo di ricorso si traduce nello sviluppo di censure in gran parte generiche e confuse che poco attengono all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione mossa all'imputato.

Le doglìanze più specificamente riguardanti la condotta per la quale il Perpignano ha riportato condanna, nella qualità dì amministratore della società fallita, si limitano a censurare la mancata adeguata valutazione da arte della Corte territoriale di "una sede di documenti prodotti dall'imputato con specifico riferimento ai verbali delle assemblee ordinarie in cui veniva disposto un compenso.." all'amministratore.

Tali doglianze, oltre a non dar conto del contenuto specifico dì tali verbali, si presentano infondate e non decisive.

Invero, la condotta ascritta all'imputato afferisce innanzitutto alla distrazione del conto cassa, alla data del fallimento ammontante ad euro 15.297,57, per il quale non risulta fornita alcuna giustificazione plausibile, al di là dì generiche deduzioni, circa crediti vantati nei confronti della società, non meglio specificati, nè soprattutto documentati.

Tale prelievo integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo più volte questa Corte evidenziato come integri la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione e non gìà la bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore (o del liquidatore) che si appropria di somme di denaro, anche qualora intenda compensare crediti vantati nei confronti della società dichiarata fallita (Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008 Rv. 240069).

Infatti, anche nel caso in cui, l'amministratore si ripaghi di un proprio credito verso la società risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo scindersi la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012 Rv. 253001).

Quanto agli ulteriori prelievi di euro 9.000 ed euro 13.172,46 annotati quali crediti nei confronti dello stesso Perpignano, in qualità di amministratore della società, neppure risulta fornito adeguato supporto documentale giustificativo, di guisa che la complessiva motivazione della Corte territoriale secondo cui nella fattispecie non può configurarsi il meno grave delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né tantomeno di bancarotta semplice non merita censure.

Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati anche con delibere assembleari, perchè, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum".

Peraltro il rapporto di immedesimazione organica . che si instaura tra amministratore e società, alla luce di Sez.

U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03 rende tale rapporto non assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n.14010 del 12/02/2020 Rv. 279103).

2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato.

Ed invero, vanno richiamati sul punto i principi affermati dalle S.U. di questa Corte (S.U. n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805), secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte.

Sul punto, anche a voler condividere l'orientamento, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763) non si approderebbe nella fattispecie a conclusioni diverse dalla sussistenza del dolo atteso che nella fattispecie in esame i prelevamenti risultano effettuati dall'amministratore nel pieno dissesto sociale.

Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria. (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284).

3. Il ricorso va, dunque, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. rigetta il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo e , e. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Genova riformava parzialmente la sentenza emessa dal locale tribunale, riducendo le . pene accessorie di cui all'art. 216 u.c. ad anni tre e confermando nel resto la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta, per avere, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (dichiarata fallita con sentenza del 26.01.2015 dal Tribunale di Genova), distratto, in pregiudizio delle pretese creditorie, dalle casse della società somme per un totale di euro 37.470,03 - specificamente: euro 15.297,57 risultanti dal conto cassa alla data del fallimento, euro 9.000 ed euro 13.172,46, annotatì quali crediti nei confronti dello stesso Perpignano , in qualità di amministratore della società. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con í quale deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale, come anche i giudici di prime cure, travisato il contenuto della documentazione prodotta dalla difesa, atta a dimostrare che i crediti vantati dal Perpignano, quale amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., erano effettivamente crediti certi ed esigibili, dovendosi dunque ricondurre il fatto in questione alla diversa e meno grave ipotesi dì bancarotta fraudolenta preferenziale; 2.2 con il secondo motivo, i vizi di violazione di legge e dì motivazione, per avere la Corte di appello mancato di adeguatamente confrontarsi con quanto dedotto dall'appellante nei motivi dì gravame, con i quali si evidenziava l'assenza di prove atte a dimostrare la sussistenza in capo al Perpignano dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice, il nesso causale intercorrente tra la condotta attribuita al ricorrente e l'evento verificatosi (atteso che le condotte distrattive ascritte al deducente non sono sicuramente state ragione della decozione della società), la maggiore credibilità della ricostruzione fattuale offerta dall'accdsa rispetto a quella offerta dalla difesa. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 dei d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è nel suo complesso infondato. 1. Ed invero, il primo motivo di ricorso si traduce nello sviluppo di censure in gran parte generiche e confuse che poco attengono all'imputazione di bancarotta fraudolenta per distrazione mossa all'imputato. Le doglìanze più specificamente riguardanti la condotta per la quale il Perpignano ha riportato condanna, nella qualità dì amministratore della società fallita, si limitano a censurare la mancata adeguata valutazione da arte della Corte territoriale di "una sede di documenti prodotti dall'imputato con specifico riferimento ai verbali delle assemblee ordinarie in cui veniva disposto un compenso.." all'amministratore. Tali doglianze, oltre a non dar conto del contenuto specifico dì tali verbali, si presentano infondate e non decisive. Invero, la condotta ascritta all'imputato afferisce innanzitutto alla distrazione del conto cassa, alla data del fallimento ammontante ad euro 15.297,57, per il quale non risulta fornita alcuna giustificazione plausibile, al di là dì generiche deduzioni, circa crediti vantati nei confronti della società, non meglio specificati, nè soprattutto documentati. Tale prelievo integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, avendo più volte questa Corte evidenziato come integri la condotta di bancarotta fraudolenta per distrazione e non gìà la bancarotta preferenziale la condotta dell'amministratore (o del liquidatore) che si appropria di somme di denaro, anche qualora intenda compensare crediti vantati nei confronti della società dichiarata fallita (Sez. 6, n. 17616 del 27/03/2008 Rv. 240069). Infatti, anche nel caso in cui, l'amministratore si ripaghi di un proprio credito verso la società risponde del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, non potendo scindersi la sua qualità di creditore da quella di amministratore, come tale vincolato alla società dall'obbligo di fedeltà e da quello della tutela degli interessi sociali nei confronti dei terzi (Sez. 5, n. 25292 del 30/05/2012 Rv. 253001). Quanto agli ulteriori prelievi di euro 9.000 ed euro 13.172,46 annotati quali crediti nei confronti dello stesso Perpignano, in qualità di amministratore della società, neppure risulta fornito adeguato supporto documentale giustificativo, di guisa che la complessiva motivazione della Corte territoriale secondo cui nella fattispecie non può configurarsi il meno grave delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, né tantomeno di bancarotta semplice non merita censure. Sul punto è sufficiente richiamare i principi più volte espressi da questa Corte secondo cui integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione la condotta dell'amministratore che prelevi dalle casse sociali somme a lui spettanti come retribuzione, se tali compensi sono solo genericamente indicati anche con delibere assembleari, perchè, in tal caso, il credito è da considerarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'"an", non è determinato anche nel "quantum". Peraltro il rapporto di immedesimazione organica . che si instaura tra amministratore e società, alla luce di Sez. U. Civ. n. 1545 del 2017, Rv. 642004-03 rende tale rapporto non assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoro prestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un tale rapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazione organica (Sez. 5, n.14010 del 12/02/2020 Rv. 279103). 2. Infondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in punto di elemento psicologico del reato. Ed invero, vanno richiamati sul punto i principi affermati dalle S.U. di questa Corte (S.U. n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805), secondo cui l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte. Sul punto, anche a voler condividere l'orientamento, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, l'accertamento dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo e del dolo generico deve valorizzare la ricerca di "indici di fraudolenza", rinvenibili, ad esempio, nella disamina della condotta alla luce della condizione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, nel contesto in cui l'impresa ha operato (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763) non si approderebbe nella fattispecie a conclusioni diverse dalla sussistenza del dolo atteso che nella fattispecie in esame i prelevamenti risultano effettuati dall'amministratore nel pieno dissesto sociale. Peraltro, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, l'epoca del depauperamento può assumere rilevanza ai fini della sussistenza degli indici di fraudolenza e, dunque, del dolo, solo nel caso in cui la condotta dell'agente presenti elementi non univoci di qualificazione giuridica in termini di distrazione, ma non certo quando il depauperamento consegua ad una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria. (Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284). 3. Il ricorso va, dunque, respinto e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali P.Q.M. rigetta il ricorso e
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