CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 maggio 2026
Cassazione n. 14541/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troEurosky s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 5730/2018 depositato il21/12/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/3/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]. propose domanda di ammissione allo stato passivo delNumero registro generale 3726/2019Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 14541/2026Data pubblicazione 16/05/2026brevità, “Fallimento”), in prededuzione, del credito di € 312.000, permancato pagamento di canoni di locazione di un’unità immobiliare ad usonon abitativo, risultante da un atto transattivo che aveva posto fine a ungiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.2. [OSCURATO:PERSONA] escluse il credito perché non provato, non essendo ildecreto ingiuntivo munito di clausola di esecutorietà e non avendo lascrittura privata data certa opponibile al Fallimento.3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’opposizione ex art. 98 l. fall.proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ed ammetteva, in prededuzione, il credito per €288.060.3.1 Rilevava il Tribunale campano che: i) il contratto di transazione nonera munito di data certa, non essendovi alcun riferimento a tale atto nelfascicolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo; ii) il decretoingiuntivo era opponibile al fallimento, in quanto l’estinzione del processodi opposizione passata in giudicato prima della dichiarazione di fallimentorendeva superflua la declaratoria di esecutività ex art. 654 c.p.c.; iii) ilcredito era prededucibile, in quanto sorto in pendenza della procedura estrumentale al soddisfacimento dei creditori.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto diammissione del credito sulla base di cinque motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. ha svoltodifese, proponendo, anche, ricorso incidentale.Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 101 e 112, c.p.c., 111Cost., in relazione dell’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c.; si sostiene che ilTribunale abbia riconosciuto il credito azionato insinuato sulla scorta di untitolo – il decreto ingiuntivo - che non era stato indicato nel ricorso inopposizione allo stato passivo; con tale atto, infatti, l’opponente avevaposto a fondamento del proprio credito la transazione, quale documentoopponibile al Fallimento, e il contratto di locazione.Numero registro generale 3726/2019Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 14541/2026Data pubblicazione 16/05/20261.1 Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.98 e 99 l. fall., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essersiil Tribunale, nel porre a fondamento della decisione un fatto che non erastato prospettato dall’opponente quale elemento fondante l’opposizione,posto in contrasto con le disposizioni di legge che, disciplinandol’opposizione allo stato passivo, connotano tale strumento come mezzo diimpugnazione.2 I due motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto intimamenteconnessi, non sono fondati.2.1 Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato puòritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel poteredispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi diidentificazione dell'azione ("petitum" e "causa petendi"), attribuendo onegando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e noncompreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito delladomanda o delle richieste delle parti; ne consegue che non incorre nelvizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione nonespressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersitacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione conquelle espressamente formulate (cfr. Cass. 22595/2009; nella specie, laS.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva ritenuto che larichiesta di riduzione della somma già riconosciuta dal primo giudice infavore dell'attore fosse implicitamente contenuta nell'originaria richiesta dirigetto della domanda attrice e nella integrale contestazione delle pretesedella medesima).2.1 Ciò premesso, risulta dall’impugnato provvedimento, e la circostanzapuò considerarsi pacifica in quanto riportata anche nel ricorso percassazione, che il controricorrente nella domanda di ammissione allo statopassivo aveva dedotto, quale titolo costitutivo del credito il decretoingiuntivo, divenuto definitivo, a seguito dell’estinzione del giudizio diNumero registro generale 3726/2019Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 14541/2026Data pubblicazione 16/05/2026opposizione al decreto ingiuntivo per rinuncia agli atti, tanto è vero che ilGiudice Delegato ha statuito espressamente sul punto, ritenendo ilprovvedimento monitorio non opponibile.2.2 Nell’atto di opposizione allo stato passivo il creditore ha chiesto lamodifica del provvedimento impugnato sulla base dei documenti prodottiin giudizio, tra i quali vi era anche il decreto ingiuntivo.2.3 Del resto, il Fallimento opposto si era, implicitamente, difeso su talepunto, chiedendo la conferma della decisione assunta dal G.D. sulla baseanche della inopponibilità alla massa del decreto ingiuntivo.3. Il terzo motivo oppone la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per essere il decreto nullo permotivazione apparente sull’ammontare della somma ammessa al passivo.3.1 Il motivo è infondato, in quanto il Tribunale, contrariamenteall’assunto della ricorrente, ha spiegato che l’importo riconosciutoall’opponente, a titolo di canoni di locazione impagati, era quello indicatonel decreto ingiuntivo, dedotte le somme pagate dalla società conduttricein bonis.4. Il quarto denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, c.p.c.; si sostiene che la motivazione del decreto èapparente con riferimento alla ritenuta natura prededucibile del creditosorto in un precedente concordato.4.1 Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.111, comma 2, l. fall., in quanto in realtà il credito ammesso non era néoccasionale né funzionale.4.2 I motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.Secondo la giurisprudenza di questa Corte non è sufficiente che il creditosia sorto nel corso della procedura di concordato preventivo per renderloprededucibile anche nel successivo e consecutivo fallimento, ma ènecessario che la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domandadi cui all'art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, commaNumero registro generale 3726/2019Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 14541/2026Data pubblicazione 16/05/20262, l.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenzanecessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all'apprezzamento delgiudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendalidell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordatoex art. 163 l. fall. (cfr., per tutte, Cass., Sez. U., 42093/2021).4.3 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenzaallorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui hatratto il proprio convincimento, ovvero li indichi in maniera tale da rendereimpossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suoragionamento; in particolare, il vizio si esaurisce nella “mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella“motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre restairrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. S.Un. 22232/2016, 8053/2014).4.4 Ciò premesso, il Tribunale, dopo essersi diffusamente soffermato sualcuni profili giuridici del concordato preventivo, si è limitato ad affermare,dapprima, che «in base alla normativa vigente, i crediti sorti sulla base diconcordato, quale autonoma procedura concorsuale, devono esserequalificati, sul piano tecnico-dogmatico, tramite l’analisi della stessanormativa, crediti sorti in pendenza di una procedura concorsuale e,quindi, prededucibili» (pagg. 11 e 12); ha aggiunto poi: «il collegio ritienecomunque sussistente il secondo requisito tipologico dei crediti sorti inpendenza della procedura di concordato preventivo e precisamente, larelazione funzionale, in base ad un giudizio ex ante e astratto conl’interesse dei creditori. Infatti, tutti gli atti strumentali alla realizzazionedel piano concordatario, sulla base di un giudizio ex ante e astratto, checonnota l’attività del Tribunale nell’ambito della procedura di concordato,sono strumentali al soddisfacimento dei creditori e qualificati quindi, inNumero registro generale 3726/2019Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 14541/2026Data pubblicazione 16/05/2026base all’art 111 RD 267/42, prededucibili nella successiva proceduraconcorsuale. Con riferimento al presente giudizio devono ritenersiprededucibili i crediti derivanti dal contratto di locazione e, inoltre, quelliderivanti dal rimborso delle spese nell’interesse della società ora fallita»(pag. 12).4.4 La prima argomentazione è erronea.Infatti, in tema di concordato preventivo in continuità aziendale, i creditisorti dopo la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 181 l.fall. e durantela fase di esecuzione del concordato non beneficiano, nella procedurafallimentare successivamente aperta, della prededucibilità c.d. "infunzione", di cui all'art. 111, comma 2, l. fall. (si veda in questo sensoCass. 10307/2025, che, in motivazione, spiega che in un simile caso nonricorre neppure la prededuzione occasionale, perché la procedura è oramaichiusa ex art. 181 l. fall. e gli organi esaurito la loro funzione, adeccezione del compito di vigilanza affidato al commissario giudiziale).4.5 La successiva motivazione è generica ed apodittica, in quanto, purrichiamando i principi giurisprudenziali, non spiega le concrete ragioni perle quali il godimento da parte della società in bonis dell’immobile diproprietà della ricorrente, dal quale è sorto il credito per il quale si favalere la prededucibilità, sia stato funzionale al piano concordatario e,quindi, all’interesse dei creditori.5. I due motivi del ricorso incidentale subordinato, che investonol’esistenza del credito, sono assorbiti dal rigetto dei primi tre motivi delricorso principale sull’an e sul quantum debeatur.6. In conclusione, in accoglimento del quarto e del quinto motivo delricorso principale, l’impugnato decreto deve essere cassato, con rinviodella causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, per unnuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MNumero registro generale 3726/2019Numero sezionale 1293/2026Numero di raccolta generale 14541/2026Data pubblicazione 16/05/2026La Corte accoglie il quarto e il quinto motivo del ricorso principale, rigettail primo, il secondo e il terzo motivo del medesimo ricorso, dichiaraassorbiti i motivi del ricorso incidentale, cassa l’impugnato decreto, inrelazione ai motivi accolti, e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], indiversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione sulle spesedel presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il 24 marzo 2026.Il Presidente