CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 01663/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la condanna dell'imputata per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, con particolare riferimento alla sussistenza delle circostanze aggravanti ex art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. - è manifestamente infondato a fronte di una motivazione esente da vizi logici, in quanto il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 7-8 della sentenza impugnata) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza delle aggravanti. In particolare, la Corte di appello ha chiarito che l'inesistenza di un contatore manomesso non esclude l'aggravante dell'utilizzo del mezzo fraudolento, posto che la stessa risulta integrata dalla condotta di allaccio diretto abusivo alla conduttura idrica comunale. Neppure presentano alcun vizio le argomentazioni relative alla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. rispetto alle quali i rilievi mossi dalla ricorrente sono del tutto inconferenti in quanto relativi alla aggravante della "esposizione alla pubblica fede", mentre nel caso di specie è stata ritenuta l'aggravante della "destinazione della cosa a pubblico servizio"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 settembre 2025 Il Consigliere estensor