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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14287/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41527/24 - ISSALAS Moustapha OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta l'assorbimento del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo B) nella diversa fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A); considerato che tale motivo, oltre a essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta in contrasto con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art.337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione» (Sez. 6, Sentenza n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509); che nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado hanno fatto buon governo degli anzidetti principi; che le condotte del ricorrente, infatti, hanno avuto ad oggetto due diverse azioni dei pubblici ufficiali: la prima, che ha dato luogo alla violazione dell'art. 336 cod. pen., si è concretizzata attraverso gli atti di autolesionismo a valenza intimidatoria, finalizzati a costringere il Sovr.

Mecca a dare udienza al ricorrente con precedenza sugli altri detenuti; la seconda, che ha dato luogo all'integrazione della resistenza, si è concretizzata nell'aggressione violenta perpetrata dal ricorrente ai danni dello stesso Sovr.

Mecca e degli altri operanti intervenuti per riportare alla calma il ricorrente; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 41527/24 - ISSALAS Moustapha OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (in ordine ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 582 cod. pen.); esaminato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa prospetta l'assorbimento del reato di cui all'art. 336 cod. pen. (capo B) nella diversa fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. (capo A); considerato che tale motivo, oltre a essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta in contrasto con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di rapporti tra le fattispecie previste dagli artt. 336 e 337 cod. pen., quando la violenza o la minaccia dell'agente nei confronti del pubblico ufficiale è posta in essere durante il compimento dell'atto d'ufficio, per impedirlo, si ha resistenza ai sensi dell'art.337 cod. pen., mentre si versa nell'ipotesi di cui all'art. 336 cod. pen. se la violenza o la minaccia è portata contro il pubblico ufficiale per costringerlo a omettere un atto del suo ufficio anteriormente all'inizio dell'esecuzione» (Sez. 6, Sentenza n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509); che nel caso di specie, i giudici di primo e secondo grado hanno fatto buon governo degli anzidetti principi; che le condotte del ricorrente, infatti, hanno avuto ad oggetto due diverse azioni dei pubblici ufficiali: la prima, che ha dato luogo alla violazione dell'art. 336 cod. pen., si è concretizzata attraverso gli atti di autolesionismo a valenza intimidatoria, finalizzati a costringere il Sovr. Mecca a dare udienza al ricorrente con precedenza sugli altri detenuti; la seconda, che ha dato luogo all'integrazione della resistenza, si è concretizzata nell'aggressione violenta perpetrata dal ricorrente ai danni dello stesso Sovr. Mecca e degli altri operanti intervenuti per riportare alla calma il ricorrente; ritenuto che il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 14287/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris