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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 08202/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 14 dicembre 2021, parzialmente riformando, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rovigo, in data 5 aprile 2017, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la decisione impugnata per aver rigettato la richiesta di sottoporre l'imputato a perizia medico-legale, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 4 il secondo giudice ha evidenziato compiutamente le ragioni del diniego, sottolineando come dalla documentazione prodotta non emergesse una situazione diagnostica tale da incidere sull'imputabilità del prevenuto, con conseguente inutilità dell'accertamento medico e piena capacità di stare in giudizio; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta, peraltro in termini molto generici, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti individuato una serie di elementi tali da far ritenere, con tutta evidenza, l'imputato autore delle condotte estorsive, così implicitamente escludendo la riqualificazione delle stesse in altre fattispecie delittuose; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Venezia, con sentenza in data 14 dicembre 2021, parzialmente riformando, esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio, la sentenza pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Rovigo, in data 5 aprile 2017, confermava la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che censura la decisione impugnata per aver rigettato la richiesta di sottoporre l'imputato a perizia medico-legale, risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 4 il secondo giudice ha evidenziato compiutamente le ragioni del diniego, sottolineando come dalla documentazione prodotta non emergesse una situazione diagnostica tale da incidere sull'imputabilità del prevenuto, con conseguente inutilità dell'accertamento medico e piena capacità di stare in giudizio; Considerato che la seconda doglianza, che lamenta, peraltro in termini molto generici, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 3 della sentenza impugnata ha difatti individuato una serie di elementi tali da far ritenere, con tutta evidenza, l'imputato autore delle condotte estorsive, così implicitamente escludendo la riqualificazione delle stesse in altre fattispecie delittuose; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08202/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris