CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 13586/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 15/06/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di COSENZA, in data 18/04/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato, contestato in concorso, di cui all'art. 640 CP Propongono ricorso per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione in ordine al conseguimento dell'ingiusto profitto. [OSCURATO:PERSONA], invece, il vizio di motivazione in punto di ricostruzione del fatto ed affermazione della responsabilità a titolo di concorso del ricorrente. I ricorsi sono inammissibili. Entrambi i motivi dedotti, infatti, risultano riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito, tanto con riguardo al conseguimento dell'ingiusto profitto, essendosi evidenziato come il bonifico effettuato dalla p.o. in favore degli imputati sia precedente al momento in cui il conto collegato alla carta intestata al [OSCURATO:PERSONA] venne estinto per un uso scorretto. A conferma di ciò si cita anche il dichiarato della p.o. la quale ha confermato di non essere riuscita a revocare il bonifico, così dando logicamente atto di come l'operazione andò a buon fine. La circostanza che il conto su cui venne effettuato il bonifico dell'ingiusto profitto fosse intestato al padre dell'autore materiale della truffa [OSCURATO:PERSONA], unitamente al fatto che detto conto venne revocato per uso scorretto e alla successiva irreperibilità degli imputati, dà conto del previo concerto ai fini dell'ordito truffaldino e, dunque, del consapevole coinvolgimento di entrambi gli imputati, conclusione del tutto logica in ragione dei rapporti tra i due e dell'assenza di denunzie querele ad opera del secondo imputato nei confronti del primo. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), ciascuno al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA] A OLLI Il Presidente "rffre) ANNA MA_ IA,[OSCURATO:PERSONA] S i T