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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 settembre 1957

Cassazione n. 24592/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 16/09/1957 [OSCURATO:PERSONA] N. IL 29/06/1946 avverso la sentenza n. 6579/2016 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/10/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno morale, liquidato in 20mila euro per la società Quadrilatero ed in 10mila euro in favore del suo presidente Pieralisi, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti degli imputati Amurri e Padellaro, la prima in qualità di giornalista ed il secondo in qualità di direttore responsabile del giornale " il fatto quotidiano" , dichiarando la prescrizione del reato e confermando la pronunzia agli effetti civili.

1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i convenuti per il tramite del comune difensore di fiducia con unico atto, articolando unico motivo, col quale si lamenta la mancanza di motivazione.

Sostiene la difesa che la Corte territoriale ha dato atto della proposizione di motivi di appello completamente diversi da quelli presentati, avendo fatto riferimento ad argomentazioni e principi giuridici, quali quello della verità putativa,mai prospettati con l'impugnazione di merito.

L'atto di appello era incentrato sul diritto di critica, tesi neppure presa in considerazione nel provvedimento impugnato Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La difesa delle parti civili ha depositato memoria, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del o ricorso, presentando conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Nell'unico motivo di ricorso, infatti, la difesa lamenta l'assenza della motivazione, evidenziando che la Corte territoriale in alcun modo ha tenuto in considerazione i motivi di appello, ed anzi ne ha travisato il contenuto ed il significato.

Dalla doverosa lettura operata dal Collegio dei motivi di impugnazione presentati nella fase di merito risulta la fondatezza della censura, emergendo che le doglianze della difesa erano incentrate sul diritto di critica della giornalista, oggetto di argomentazioni nella parte conclusiva del primo motivo, e nel secondo motivo di appello.

Come puntualmente dedotto nell'atto di ricorso la Corte territoriale non si è confrontata con le doglianze difensive, operando una sintesi del tutto generica dei motivi di appello, fraintendendone il senso, riferendosi, tra l'altro, al criterio della verità putativa, che sarebbe stato invocato dalla difesa, senza che di tale principio si rinvenga traccia nell'impugnazione. 1.1 La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto di assolvere l'obbligo di motivazione tramite il riferimento alla pronunzia di primo grado, in parte trascritta ed in parte parafrasata, senza esplicare la minima giustificazione in relazione ai motivi di appello e ciononostante considerando che questi non fossero tali da condurre ad una modifica della motivazione della sentenza impugnata e ad una assoluzione nel merito, rilevando, quindi, la prescrizione del reato maturata già in data 18 Agosto 2017.

Immediatamente dopo si è affermato che il maturare della prescrizione nelle more del giudizio di appello impone la conferma delle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite nonché alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute.

2. Non può non evidenziarsi che - come dedotto dai ricorrenti con la censura circa l'assenza di motivazione - la Corte romana sia incorsa in un palese errore giuridico, poiché, stando al tenore della motivazione resa, ha considerato la conferma delle statuizioni civili una conseguenza automatica della declaratoria di prescrizione appena pronunziata.

In senso contrario va ricordato che l'art 578 cpp impone al Giudice di appello - ed alla Corte di cassazione - nel caso di estinzione del reato per prescrizione ( o amnistia) e quando sia stata pronunziata condanna, anche generica, al risarcimento del danno, di decidere sull' impugnazione ai soli effetti civili.

La decisione, peraltro, deve essere adottata all'esito di una piena ed esaustiva disamina dei motivi di impugnazione, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3869 del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015 ) Rv. 262175.

In senso coerente sì è affermato, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 6 C.E.D.U., nella parte in cui consente di confermare in grado di appello le statuizioni civili senza una formale pronunzia di condanna, che tale norma impone un pieno accertamento sulla regiudicanda e sui motivi di appello, sicchè la pronuncia sulle sole statuizioni civili presuppone la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità penale. (Sez. 6, Sentenza n. 36553 del 26/11/2020 Ud. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280120.

Nella motivazione di tale ultima pronunzia si è poi chiarito che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'art. 578 cod. proc. pen. non implica che in presenza di una causa estintiva debbano essere confermate le statuizioni civili sulla base di una mera delibazione, essendo, invece, necessaria la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità nascente da reato, che giustificano le statuizioni civili.

Ed invero costituisce ius receptum che in presenza di una causa estintiva il giudice dell'appello debba emettere pronuncia assolutoria con più ampia formula ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo in quanto le relative ragioni emergano in modo incontestabile e debba procedersi, dunque, ad una constatazione delle stesse, principio tuttavia non applicabile nel caso in cui, venendo in rilievo anche le statuizioni civili, debba formularsi una valutazione ex art. 578 cod. proc. pen., implicante una «piena cognitio» della regiudicanda e dei motivi di appello (sul punto Sez.

U. n. 35490 del 28/5/2009, Tettannanti, Rv. 244274). 2.1 Come si è già osservato tali chiari principi - che ovviamente il Collegio intende ribadire - sono stati negletti dalla Corte romana, che, senza soffermarsi approfonditamente sui motivi di appello, ha dato rilievo al fatto che non vi era la prova incontrovertibile dell'innocenza degli imputati, profilo rilevante agli effetti dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ma incompatibile con il giudizio richiesto dall'art. 578 cod. proc. pen. ai fini della conferma delle statuizioni civili.

Nel caso in esame tali statuizioni sono state confermate, in sostanza, senza alcuna motivazione, senza confrontarsi con gli argomenti esposti nei motivi di appello, che, come già annotato, sono stati travisati nel loro significato. 3.Per completezza argomentativa va sottolineato che il PG nella requisitoria scritta , a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso, si è riferito ad una pronunzia di questa Corte (Cass. pen., sez.

VI, 1/12/2021 (dep. 22/02/2022), n. 6301 che - come si ricava dalla massima riportata nello scritto - non è applicabile al caso in esame, poiché relativa a pronunzia resa in un giudizio in cui non erano presenti statuizioni civili.

Si legge , infatti, nella requisitoria scritta : «In presenza della prescrizione del reato e quindi di una causa di estinzione del reato è principio oramai consolidato che il giudice è legittimato - in assenza di statuizioni civili di condanna - a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.... ». 4.Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen, che dovrà pronunziarsi anche sulla liquidazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio.

Si è, infatti, autorevolmente chiarito che nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013 ) Rv. 256087 .

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per quest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL 16/09/1957 [OSCURATO:PERSONA] N. IL 29/06/1946 avverso la sentenza n. 6579/2016 CORTE APPELLO di ROMA, del 19/10/2020 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/03/2022 la relazione fatta dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno morale, liquidato in 20mila euro per la società Quadrilatero ed in 10mila euro in favore del suo presidente Pieralisi, per il delitto di diffamazione a mezzo stampa nei confronti degli imputati Amurri e Padellaro, la prima in qualità di giornalista ed il secondo in qualità di direttore responsabile del giornale " il fatto quotidiano" , dichiarando la prescrizione del reato e confermando la pronunzia agli effetti civili. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i convenuti per il tramite del comune difensore di fiducia con unico atto, articolando unico motivo, col quale si lamenta la mancanza di motivazione. Sostiene la difesa che la Corte territoriale ha dato atto della proposizione di motivi di appello completamente diversi da quelli presentati, avendo fatto riferimento ad argomentazioni e principi giuridici, quali quello della verità putativa,mai prospettati con l'impugnazione di merito. L'atto di appello era incentrato sul diritto di critica, tesi neppure presa in considerazione nel provvedimento impugnato Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa delle parti civili ha depositato memoria, con la quale ha chiesto l'inammissibilità del o ricorso, presentando conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Nell'unico motivo di ricorso, infatti, la difesa lamenta l'assenza della motivazione, evidenziando che la Corte territoriale in alcun modo ha tenuto in considerazione i motivi di appello, ed anzi ne ha travisato il contenuto ed il significato. Dalla doverosa lettura operata dal Collegio dei motivi di impugnazione presentati nella fase di merito risulta la fondatezza della censura, emergendo che le doglianze della difesa erano incentrate sul diritto di critica della giornalista, oggetto di argomentazioni nella parte conclusiva del primo motivo, e nel secondo motivo di appello. Come puntualmente dedotto nell'atto di ricorso la Corte territoriale non si è confrontata con le doglianze difensive, operando una sintesi del tutto generica dei motivi di appello, fraintendendone il senso, riferendosi, tra l'altro, al criterio della verità putativa, che sarebbe stato invocato dalla difesa, senza che di tale principio si rinvenga traccia nell'impugnazione. 1.1 La Corte di appello, inoltre, ha ritenuto di assolvere l'obbligo di motivazione tramite il riferimento alla pronunzia di primo grado, in parte trascritta ed in parte parafrasata, senza esplicare la minima giustificazione in relazione ai motivi di appello e ciononostante considerando che questi non fossero tali da condurre ad una modifica della motivazione della sentenza impugnata e ad una assoluzione nel merito, rilevando, quindi, la prescrizione del reato maturata già in data 18 Agosto 2017. Immediatamente dopo si è affermato che il maturare della prescrizione nelle more del giudizio di appello impone la conferma delle statuizioni civili in favore delle parti civili costituite nonché alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute. 2. Non può non evidenziarsi che - come dedotto dai ricorrenti con la censura circa l'assenza di motivazione - la Corte romana sia incorsa in un palese errore giuridico, poiché, stando al tenore della motivazione resa, ha considerato la conferma delle statuizioni civili una conseguenza automatica della declaratoria di prescrizione appena pronunziata. In senso contrario va ricordato che l'art 578 cpp impone al Giudice di appello - ed alla Corte di cassazione - nel caso di estinzione del reato per prescrizione ( o amnistia) e quando sia stata pronunziata condanna, anche generica, al risarcimento del danno, di decidere sull' impugnazione ai soli effetti civili. La decisione, peraltro, deve essere adottata all'esito di una piena ed esaustiva disamina dei motivi di impugnazione, non potendo essere confermata la condanna al risarcimento del danno sulla base della mancata prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. Ex multis Sez. 5, Sentenza n. 3869 del 07/10/2014 Ud. (dep. 27/01/2015 ) Rv. 262175. In senso coerente sì è affermato, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen., per violazione dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 6 C.E.D.U., nella parte in cui consente di confermare in grado di appello le statuizioni civili senza una formale pronunzia di condanna, che tale norma impone un pieno accertamento sulla regiudicanda e sui motivi di appello, sicchè la pronuncia sulle sole statuizioni civili presuppone la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità penale. (Sez. 6, Sentenza n. 36553 del 26/11/2020 Ud. (dep. 18/12/2020 ) Rv. 280120. Nella motivazione di tale ultima pronunzia si è poi chiarito che l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 578 cod. proc. pen. è manifestamente infondata, in quanto, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, l'art. 578 cod. proc. pen. non implica che in presenza di una causa estintiva debbano essere confermate le statuizioni civili sulla base di una mera delibazione, essendo, invece, necessaria la verifica della sussistenza dei profili di responsabilità nascente da reato, che giustificano le statuizioni civili. Ed invero costituisce ius receptum che in presenza di una causa estintiva il giudice dell'appello debba emettere pronuncia assolutoria con più ampia formula ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., solo in quanto le relative ragioni emergano in modo incontestabile e debba procedersi, dunque, ad una constatazione delle stesse, principio tuttavia non applicabile nel caso in cui, venendo in rilievo anche le statuizioni civili, debba formularsi una valutazione ex art. 578 cod. proc. pen., implicante una «piena cognitio» della regiudicanda e dei motivi di appello (sul punto Sez. U. n. 35490 del 28/5/2009, Tettannanti, Rv. 244274). 2.1 Come si è già osservato tali chiari principi - che ovviamente il Collegio intende ribadire - sono stati negletti dalla Corte romana, che, senza soffermarsi approfonditamente sui motivi di appello, ha dato rilievo al fatto che non vi era la prova incontrovertibile dell'innocenza degli imputati, profilo rilevante agli effetti dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. ma incompatibile con il giudizio richiesto dall'art. 578 cod. proc. pen. ai fini della conferma delle statuizioni civili. Nel caso in esame tali statuizioni sono state confermate, in sostanza, senza alcuna motivazione, senza confrontarsi con gli argomenti esposti nei motivi di appello, che, come già annotato, sono stati travisati nel loro significato. 3.Per completezza argomentativa va sottolineato che il PG nella requisitoria scritta , a sostegno della richiesta di inammissibilità del ricorso, si è riferito ad una pronunzia di questa Corte (Cass. pen., sez. VI, 1/12/2021 (dep. 22/02/2022), n. 6301 che - come si ricava dalla massima riportata nello scritto - non è applicabile al caso in esame, poiché relativa a pronunzia resa in un giudizio in cui non erano presenti statuizioni civili. Si legge , infatti, nella requisitoria scritta : «In presenza della prescrizione del reato e quindi di una causa di estinzione del reato è principio oramai consolidato che il giudice è legittimato - in assenza di statuizioni civili di condanna - a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile.... ». 4.Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile competente per valore, ex art. 622 cod. proc. pen, che dovrà pronunziarsi anche sulla liquidazione delle spese tra le parti relative al presente giudizio. Si è, infatti, autorevolmente chiarito che nel caso in cui il giudice di appello dichiari non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato (o per intervenuta amnistia) senza motivare in ordine alla responsabilità dell'imputato ai fini delle statuizioni civili, l'eventuale accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'imputato impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, a norma dell'art. 622 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 40109 del 18/07/2013 Ud. (dep. 27/09/2013 ) Rv. 256087 . PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per quest
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