CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2022
Cassazione n. 11265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2206-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rapp. e di?., in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente al quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla Via [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363:391001), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, donn.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - controricorrente - avverso la sentenza n. 48 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugnò, innanzi alla C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA], l'avviso di accertamento conil 'AGENZIA DELLE ENTRATE ha provveduto al recupero, nei propri confronti, di riprese per I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P. relative all'anno di imposta 2004, a fronte di un "maggior ricavo" per complessivi € 33.684,00; che la C.T.P., con sentenza n. 20/7/09„ accolse parzialmente il ricorso, rideterminando detto ammontare in complessivi € 20.000,00; che avverso tale decisione, tanto la contribuente, quanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con sentenza n. 48, depositata il 12.12.2012, confermò la decisione impugnata osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che "l'Ufficio ha operato secondo la legge, però la riduzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] appare giustificata, in quanto alcune giustificazion[i] del contribuente circa l'organizzazione de/lavoro appaiono condivisibili"; che avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; si è costituita, con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Considerato che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per avere la C.T.R. omesso di pronunziarsi "sulla specifica eccezione... in ordine alla legittimità dell'accertamento ex art. 39, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 effettuato (t Ric. 2014 n. 2206 sez. ST - ud. 10-01-2022 -2- dall'Ufficio pur in presenza di uno studio di settore presentato dalla contribuente in relazione all'anno 2004, congruo e coerente"(cfr. ricorso, p. 37); che il motivo è infondato; che, infatti, la difesa della LUCIANI non si confronta con la motivazione della decisione impugnata, ove - contrariamente a quanto dedotto con il mezzo in esame - si dà atto dello svolgimento, ad opera della contribuente, di una specifica censura in relazione all'illegittimità del ricorso, da parte dell'Ufficio, all'accertamento analitico-induttivo, in presenza di una contabilità priva di errori ed omissioni (cfr. motivazione della decisione impugnata, terzultimo cpv.), pur tuttavia pervenendo al suo rigetto per avere "I'Ufficio...operato secondo la legge" (cfr. ivi, ult. cpv.); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, per non avere la C.T.R. dichiarato illegittime le riprese operate dall'Ufficio, siccome fondate su di un accertamento analitico-induttivo che, stante la presenza di uno studio di settore congruo e coerente, non poteva essere svolto; che con il terzo motivo la difesa della LUCIANI si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell'art. 62 -sexies d.l. n. 331 del 1993, in combinato disposto con gli artt. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dem:t 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la C.T.R. ritenuto legittime le riprese operate dall'Ufficio, nonostante l'assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle ,§L Ric. 2014 n. 2206 sez. ST - ud. 10-01-2022 -3- caratteristiche e condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore; che i motivi - suscettibili di trattazione congiunta, per identità di questioni agli stessi sottese - sono in parte infondati (il secondo), in parte inammissibili (il terzo); che è sufficiente osservare come questa Corte abbia da tempo precisato che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario, che non si colloca all'interno della procedura di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, ma la affianca, essendo indipendente dall'analisi dei risultati delle scritture contabili, la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità semplificata, non impedisce l'applicabilità dello "standard", né costituisce una valida prova contraria, laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria, l'irregolarità della stessa costituisce esclusivamente condizione per la legittima attivazione della procedura standardizzata (Cass., Sez. U, 18.12.2009, n. 26635, Rv. 610694-01; Cass., Sez. 5, 17.12.2019, n. 33340, Rv. 656407- 02). Per altro verso, poi, è stato altresì chiarito che, "a norma dell'art. 62-sexies, comma 3, d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla I. n. 427 del 1993 - "gli accertamenti di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), (...) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, (...) possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis, del presente decreto (id est, D.L. n.331 del 1993), nel quale ultimo caso l'Ufficio non è tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale Ric. 2014 n. 2206 sez. ST - ud. 10-01-2022 -4- di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente" (Cass., Sez. 5, 17.12.2019, n. 33340, Rv. 656407-02, cit., in motivazione). Sicché: (a) pur in presenza di una contabilità formalmente regolare, nulla impediva all'Ufficio - conformemente a quanto rilevato dalla C.T.R. ("l'Ufficio ha operato secondo la legge") e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente con il terzo motivo - di procedere all'accertamento in esame; (b) tale controllo ben poteva (recte, può) essere svolto sulla base di gravi incongruenze riscontrate dall'Ufficio: peraltro, nel dolersi della violazione dell'art. 62 -sexies cit., la difesa di parte ricorrente non ha trascritto in ricorso il contenuto dell'avviso di accertamento impugnato - cui pure fa riferimento alle pp. 43 e 44 del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio di legittimità, per dolersene della relativa carenza motivazionale in parte qua - né ha indicato i valori di riferimento donde dovrebbe trarsi l'insussistenza delle irregolarità alla base dell'accertamento condotto nei propri confronti, sì da rendere il terzo motivo inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.; che con il quarto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della contraddittorietà della motivazione, laddove - si opina - la C.T.R. da un lato riconosce la correttezza della riduzione operata dalla C.T.P., rispetto al maggior reddito ricostruito dall'Ufficio e, dall'altro, afferma che questo avrebbe comunque operato "secondo la legge", tanto da concludere nel senso che "la sentenza di primo grado non sarebbe dovuta essere appellata"; che il motivo è inammissibile; Ric. 2014 n. 2206 sez. ST - ud. 10-01-2022 -5- che è sufficiente osservare, in proposito, che, trattandosi di sentenza depositata dopo 1'11 settembre 2012, per effetto della novella dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è più sottoponibile al vaglio della Corte la censura - quale quella proposta - di contraddittorietà della motivazione. Peraltro, a tutto volere, i passaggi censurati neppure integrano il vizio di motivazione insanabilmente contraddittoria, ovvero perplessa ed obiettivamente incomprensibile (cfr. Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01), considerato che l'affermazione della correttezza del ricorso all'accertamento analitico-induttivo non esclude che, in concreto, lo stesso (come poi verificatosi nella specie, secondo quanto rilevato dalla C.T.R.) possa avere condotto ad un risultato parzialmente erroneo; che con il quinto motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) della insufficienza della motivazione della decisione impugnata, rispetto alla valenza delle "puntuali repliche che il contribuente aveva speso sia in sede di ricorso che in sede di appello" (cfr. p. 48) rispetto alla illegittimità delle riprese operate nei propri confronti; che il motivo è inammissibile; che, non dissimilmente da quanto già osservato in relazione al precedente mezzo di gravame, si è in presenza di vizio non ulteriormente sottoponibile all'esame della Corte, trattandosi di ricorso per cassazione avverso una decisione pubblicata dopo 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, soggetta alla formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come novellato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. dalla I. n. 134 del 2012; che, in conclusione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore Ric. 2014 n. 2206 sez. ST - ud. 10-01-2022 -6- dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civ