CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17719/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16693-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati, presso lo studio in Ferrara dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dal quale sono rappresentati e difesi, come da procura in calcedel ricorso, con indicazione della pec. -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di Venezia n. cron. 1240/2021, depositato il 10/4/2021; Ric. 2021n. 16693sez. S2 - ud. 11 - 10 - 2022 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - c on decreto n. cron. 1240/2021, depositato il 10/4/2021, il Consigliere delegato dal Presidente della Corte d’appello di Venezia ha accolto la domanda di equa riparazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidando in loro favore un indennizzo per l’irragionevole durata della procedura fallimentare instaurata nei loro confronti quali soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo e condannando il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese; - senza proporre opposizione ex art. 5 ter l egge 24/03/2001 n. 89 , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso p er la cassazione di tale decreto,con unico motivo diretto a censurare la statuizione sulle spese; - Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso , eccependo l’inammissibilità del ricorso; ritenuto che: - p reliminare alla esposizione de l motiv o di censura sia il rilievo della inammissibilitàdel ricorso in quanto rivolto avverso il provvedimento adottato dal Presidente della Corte di appello (ovvero dal suo delegato) e quindi avverso un provvedimento contro il quale il rimedioproponibile era l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, 125 c.p.c.. 3, mentrericorribile per cassazione è soltanto il decreto emesso dalla Corte d'appello all'esito del giudizio di opposizione; - dalla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna dei ricorrenti al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del Ministero; Ric. 2021n. 16693sez. S2 - ud. 11 - 10 - 2022 - 3 - -il processo è esente dal pa ga mento del contrib uto unificato e perciò non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida complessivamente in Euro 510,00 per compensi, oltre a spese prenotate e prenotande a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sez