CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 gennaio 2023
Cassazione n. 30203/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale per il riesame di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] PORCELLI, del Foro di ROMA, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che illustra i motivi del ricorso e ne chiede l'accoglirnento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di Roma, in parziale accoglimento dell'appello proposto ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], indagato in stato di custodia cautelare in carcere per reati in materia di stupefacenti, con ordinanza del 16 gennaio 2023 ha dichiarato la cessazione dell'efficacia della misura cautelare (che era stata disposta dal G.i.p. il 29 dicembre 2020), per decorso dei termini di fase, in relazione ad alcune imputazioni (violazioni dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), mentre per altre (capi di accusa sub lett. B e C dell'editto ossia partecipazione ad associazione volta al narcotraffico, in posizione apicale, con l'aggravante della transanzionalità) ha rigettato l'impugnazione confermando in parte qua l'ordinanza impugnata. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con il quale denunzia violazione di legge (art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis, e 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen., 3, 13 e 117 Cost. e 5 Cedu) in relazione alla mancata declaratoria di inefficacia della misura per decorso del termine massimo di fase di custodia cautelare anche in relazione alle residue imputazioni (lett. B e C: art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990). Ad avviso del ricorrente, infatti, sarebbe illegittimo il provvedimento reiettivo, che si basa sulla convinzione dell'automatismo della proroga, sino a sei mesi, dei termini di carcerazione per taluni gravi delitti (quelli indicati dall'art. 407, comma 2, lett. a, cod. proc. pen.), anziché su di un provvedimento giudiziale, da motivarsi, che sia impugnabile. Al riguardo si segnala la pretesa ingiustizia per effetto del doppio aumento che si potrebbe verificare, peraltro solo nella fase dibattimentale, per applicazione sia dell'art. 303, comma 1, lett. b), n. 3-bis, cod proc. pen. (aumento obbligatorio in ragione della gravità del reato) che dell'art. 304, comma 2, cod. proc. pen. (aumento facoltativo per i plurimi motivi indicati dalla norma), così realizzandosi, per così dire, "un doppione" in danno della libertà personale. Si sottolinea che l'aumento in questione è previsto non già per la durata di sei mesi ma "fino a sei mesi", appunto ex art. art. 303, comrna 1, lett. b, n. 3- bis cod. proc. pen. Le ragioni sulle quali il Tribunale per il riesame fonda l'ordinanza reiettiva dell'istanza già avanzata con l'atto di appello, anche in ragione della sottolineata differenza rispetto alle ipotesi di sospensione di cui all'art. 304 cod. proc. pen. e di proroga ex art. 305 cod. proc. pen., sarebbero incondivisibili ed erronee e la interpretazione dei Giudici di merito entrerebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. In ogni caso di privazione della libertà personale - si evidenzia - la Costituzione impone l'adozione di un provvedimento motivato, che sia impugnabile. Anche le ragioni per cui il Tribunale per il riesame ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di possibile illegittimità costituzionale prospettata già nell'impugnazione ex art. 310 cod. proc. pen. e la situazione denunziata non in contrasto con gli artt. 5 e 47 Cedu sarebbero erronee ed illegittime, in quanto in base all'ordinamento sovranazionale ogni persona ha diritto ad un processo rapido ed alla scarcerazione, a meno che non esistano motivi imperativi, da spiegarsi, che impongano la detenzione. In conclusione, la opzione del Tribunale di Roma, incentrata sulla automaticità della proroga, sarebbe in contrasto sia con la legge nazionale che con quella costituzionale che anche con quella europea. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2.Si prende atto che tutte le questioni sottolineate nel ricorso sono già state poste nell'atto di appello e hanno trovato adeguata spiegazione nell'ordinanza reiettiva, che ha motivatamente disatteso le plurime prospettazioni difensive. In particolare, secondo costante interpretazione di legittimità, la proroga ex art. 303, comma 1, lett. b, n. 3-bis, cod. proc. pen., non richiede un provvedimento ma è, in presenza di determinati, gravi, reati, individuati dal legislatore, per legge; infatti, «In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi della fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen. con riferimento ai delitti di cui all'art. 407 comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico, in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti; ne consegue che, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice» (Sez. 1, n. 3043 del 13/01/2005, Sapia, Rv. 230871; esattamente in termini, più recentemente, Sez. 4, n. 16667 del 31/03/2016, Parisi, Rv. 266527; Sez. 6, n. 15431 del 15/03/2023, Grimaldi, Rv. 284588). E la ragionevolezza del sistema - è stato spiegato - è assicurata dal meccanismo di "ripartizione" del quantum di aumento, da attribuirsi alla fase precedente (delle indagini), anche solo parzialmente, ove non completamente esaurito e, solo nel caso in cui la fase precedente non sia, per così dire, "capiente", alla fase successiva (grado di appello), peraltro senza aumento dei termini massimi, che rimangono immutati; mentre nei casi, disciplinati dagli artt.304 e 305 cod. proc. pen., si verifica in concreto il superamento dei termini massimi previsti dall'art. 308 cod. proc. pen. ed è dunque prevista - ragionevolmente - la impugnabilità del necessario - provvedimento di sospensione/proroga. Inoltre, si tratta di una disciplina «che si sottrae alle censure di incostituzionalità [...] in quanto la discrezionalità de/legislatore è stata esercitata in modo non arbitrario, ma in presenza di una base fattuale oggettiva, quale la maggiore complessità di definizione dei giudizi per i reati dell'art. 407, comma 2, lett. a), cod. proc. pen.» (così sub n. 1 del "considerato in diritto", p. 3, di Sez. 1, n. 32223 del 01/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], non rnass.; nello stesso senso, più diffusamente, cfr. le motivazioni di Sez. 2, n. 29225 del 09/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], non mass., sub n. 2 del "considerato in diritto", p. 3). E si è anche ritenuto, con affermazione che merita conferma, che «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303 comma primo lettera b) n. 3 bis cod. proc. pen. (il quale prevede che, qualora si proceda per i delitti di cui all'art. 407 comma secondo lettera a) dello stesso codice, i termini di custodia cautelare sono aumentati di sei mesi) per contrasto con gli artt. 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui ricollega detto aumento al semplice "nomen iur.is" del reato contestato e non richiede uno specifico provvedimento del giudice, atteso che l'art. 3 della Costituzione garantisce trattamento uguale in situazioni uguali mentre la disciplina citata è in particolare prevista dal legislatore in relazione alla speciale gravità dei reati. (La Corte ha poi precisato, con riferimento all'art. 5 par. 3 della Convenzione sui diritti dell'uomo - che garantisce che ogni persona arrestata o detenuta (...) ha diritto ad essere giudicata entro un termine ragionevole oppure posta in libertà - che dai principi convenzionali non può dedursi in via astratta la durata ragionevole del tempo di detenzione preventiva, ma che occorre valutare le circostanze caso per caso)» (Sez. 2, n. 40401 del 24/09/2008, Batacchi, Rv. 241863). 3.Consegue dalle considerazioni svolte la statuizione in dispositivo e, per legge (art. 616 cod. proc. pen.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli ademp