CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 giugno 2026
Cassazione n. 28404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P k-/(visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] la memoria difensiva trasmessa in data 15 giugno 2026; ritenuto che il primo motivo dedotto con il ricorso in relazione alla violazione di legge e al vizio di motivazione circa l'identificazione dell'imputato da parte del Fornara è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata; rilevato, infatti, che si ripropongono censure già poste con l'atto di appello e vagliate dalla Corte distrettuale con motivazione congrua ed immune da manifesta illogicità (v. pag. 4), con la quale si è evidenziato come il Fornara avesse dimostrato sicurezza nella individuazione dell'uomo, entrato nel negozio il 22 ottobre 2019, come quello già visto nei giorni precedenti fuori dal negozio; considerato, quanto al secondo motivo, che la Corte territoriale ha motivato circa il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. non solo evocando il medesimo precedente penale di pochi giorni dopo, ma, altresì, richiamando l'intrinseca non tenuità del fatto, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era uscito di casa, dove si trovava agli arresti domiciliari, per accompagnare la moglie a fare acquisiti con una carta di credito di provenienza furtiva, e, a fronte di queste argomentazioni puntuali e non manifestamente illogiche, il ricorrente si è limitato a riproporre le medesime doglianze, senza alcun effettivo confronto critico; rilevato, infine, quanto al terzo motivo, relativo al giudizio di bilanciamento e alla dedotta insussistenza della recidiva, che si tratta, quanto a questo secondo aspetto, di doglianza non proposta in appello, e, dunque, inammissibile in questa sede, costituendo il motivo inerente alla configurabilità della recidiva un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva, né la questione può essere proposta per la prima volta in Cassazione (Sez. 5, n. 40390 del 19/09/2022, Rv. 283803-01; Sez. 2. n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745-01), e, quanto al primo aspetto, di censura manifestamente infondata, stante il disposto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen., che vieta il riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche a fronte della ritenuta recidiva reiterata infraquinquennale;ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M2 7 L 2026 L' [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa t tenie