CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01416/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] GIOSUE' PARIDE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per il seguente ordine di ragioni: 1) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza impugnata può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza); 2) il secondo motivo non è deducibile in questa Sede perché, con argomenti interamente versati in fatto, pretende di sollecitare una diversa lettura della intercettazioni; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico, sulla misura del trattamento sanzionatorio e, in particolare, sulla riduzione applicata per le circostanze attenuanti generiche; ritenuto che anche il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per le seguenti ragioni: 1) il primo motivo è generico, di contenuto confutativo e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, in merito alla responsabilità del ricorrente in ordine ai reati ascritti (cfr. pagine da 6 a 9); 2) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto dal complessivo tenore della motivazione della sentenza può desumersi una valutazione di insussistenza dei presupposti per la riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, avuto riguardo, in particolare, al quantitativo «significativo» di sostanza stupefacente ceduta (cfr. pagina 11 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29