Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28004/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13112-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata).

Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14/06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 13112-2024 RIC. [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso per il reato di cui all'art. 388, comma 3° e 4°, cod. pen., sono inammissibili in quanto oggetto di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. peri, che al mancato riconoscimento delle circostanze generiche (vedi pag. 4 sentenza impugnata). Rilevato pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/06
Sentenza Cassazione n. 28004/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris