CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/4/2021 della Corte di appello di Genova visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte di appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 25 novembre 2019, applicate le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. commesso il 7 dicembre 2011. 2. Con unico e articolato motivo di ricorso, l'imputato denuncia vizio di motivazione, per la denegata applicazione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva che andava, invece, esclusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte perché il motivo di ricorso appariva manifestamente infondato, conclusione che non è condivisa dal Collegio che, viceversa, ritiene fondato il rilievo dell'imputato, sebbene la intervenuta estinzione del reato per prescrizione osti all'annullamento con rinvio della sentenza che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con declaratoria di prescrizione del reato. Evidente il denunciato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato, posto a fondamento della recidiva, pur evidenziandone il buon comportamento complessivo; il decorso del tempo dal commesso reato e il positivo superamento, rispetto ad altro reato successivamente commesso, della misura di affidamento in prova al servizio sociale che ha comportato la dichiarazione di estinzione del reato, valutazioni che hanno comportato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo che l'assenza di nuove condanne appare meritevole di un'attenuazione della sanzione relativa al fatto addebitatogli, risalente all'anno 2011. Il giudice di appello era tenuto - in presenza di specifico motivo di impugnazione sul punto - ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa fosse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che avesse influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato, valutazione che nel caso non è stata compiuta sì da lasciar presumere che l'applicazione della recidiva è stata frutto della mera valutazione dei precedenti - che infatti vengono richiamati per essere plurimi - conclusione, comunque, inficiata, nel complessivo giudizio sulla capacità a delinquere dell'imputato, dalle ragioni valorizzate dalla Corte stessa per l' applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata non può, tuttavia, essere annullata con rinvio dovendo rilevarsi, in presenza di ricorso che non è, per le ragioni illustrate, inammissibile, la intervenuta prescrizione del reato poiché, avuto riguardo alla data di commissione del fatto, anche tenuto conto della recidiva e della sospensione per giorni sessantaquattro, in data 11 febbraio 2022 è intervenuta la prescrizione del reato: il giudicato formatosi sull'accertamento del reato non impedisce la declaratoria di estinzione del reato stesso per prescrizione, maturata prima della pronuncia di annullamento che avrebbe dovuto essere pronunciata per effetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 22781 del 30/03/2021, RiVie110, Rv. 281316). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] ano Giorgio fideIbo