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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 14301/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; vv,k [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale Dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 642 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Aquila, premettendo che la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, affermando che, in riferimento all'udienza dibattimentale del 10/07/2020 (recte 2018) esistesse un avviso effettuato a mezzo posta, che non sarebbe stato recapitato per assenza del destinatario e per la mancanza di persone abilitate a ricevere in sua vece, con conseguente immissione degli avvisi in cassetta e successiva raccomandata: la Corte però si riferiva esplicitamente alla raccomandata con cui veniva indicata come data di udienza quella del 19/04/2018, che corrispondeva alla data dell'udienza preliminare, e non già alla data dell'udienza fissata per il dibattimento (10/07/2018), con motivazione quindi contraddittoria.

Inoltre, prosegue il difensore, non vi era alcuna relata di notifica da cui risultasse che erano stati effettuati due tentativi di accesso da parte dell'agente postale, come previsto dal'art. 157 cod.proc.pen. e che sull'avviso di ricevimento non risultava il compimento delle formalità previste dall'art. 8 comma 2 legge n.892/90; considerato che l'imputato all'epoca era assistito da un difensore di ufficio, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto verificare la conoscenza da parte dell'imputato del procedimento, ai sensi degli artt. 420 bis e quater cod.proc.pen. 1.2 Il difensore eccepisce che il giudice di primo grado aveva dichiarato la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza emettere un provvedimento di revoca del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] e che sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire la predetta teste la Corte di appello si era limitata ad affermare che la difesa nulla aveva eccepito al momento della declaratoria della chiusura del dibattimento, senza alcuna valutazione sulla possibile incidenza della prova sull'esito del processo. 1.3 II difensore osserva che nell'atto di appello si era evidenziata la mancanza di accertamenti volti a verificare che il veicolo oggetto del capo di imputazione fosse effettivamente in uso all'imputato, ma la Corte di appello, con motivazione illogica, aveva ritenuto che la qualifica di proprietario del veicolo fosse di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'imputato in assenza di qualsiasi ulteriore verifica. 1.4 II difensore eccepisce che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. era stata rigettata senza alcun vaglio critico sulla condotta specifica riferibile in concreto all'imputato, e senza considerare che la compagnia assicurativa non aveva subìto danni e che mancava l'abitualità nella condotta dell'imputato. 1.5 D difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, malgrado nel relativo motivo di gravame fossero stati indicati plurimi elementi d segno favorevole quali l'occasionalità del fatto, la personalità del reo, le modalità assolutamente non gravi della condotta. 1.6 In riferimento alla richiesta di esclusione della condizione del pagamento della provvisionale cui veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, il difensore osserva che la Corte di appello aveva rigettato il motivo con una motivazione del tutto contraddittoria, non avendo eseguito alcuna verifica al riguardo delle condizioni economiche dell'imputato pur avendo affermato che il giudice è tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulle stesse; nessuna motivazione vi era poi sulla quantificazione della provvisio na le. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3 marzo 2022 è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, come da verbali prodotti in atti.

Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnato_ perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; vv,k [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2020, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado con la quale Dell'[OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 642 cod.pen. 1.1Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Aquila, premettendo che la Corte di appello aveva rigettato l'eccezione relativa alla nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, affermando che, in riferimento all'udienza dibattimentale del 10/07/2020 (recte 2018) esistesse un avviso effettuato a mezzo posta, che non sarebbe stato recapitato per assenza del destinatario e per la mancanza di persone abilitate a ricevere in sua vece, con conseguente immissione degli avvisi in cassetta e successiva raccomandata: la Corte però si riferiva esplicitamente alla raccomandata con cui veniva indicata come data di udienza quella del 19/04/2018, che corrispondeva alla data dell'udienza preliminare, e non già alla data dell'udienza fissata per il dibattimento (10/07/2018), con motivazione quindi contraddittoria. Inoltre, prosegue il difensore, non vi era alcuna relata di notifica da cui risultasse che erano stati effettuati due tentativi di accesso da parte dell'agente postale, come previsto dal'art. 157 cod.proc.pen. e che sull'avviso di ricevimento non risultava il compimento delle formalità previste dall'art. 8 comma 2 legge n.892/90; considerato che l'imputato all'epoca era assistito da un difensore di ufficio, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto verificare la conoscenza da parte dell'imputato del procedimento, ai sensi degli artt. 420 bis e quater cod.proc.pen. 1.2 Il difensore eccepisce che il giudice di primo grado aveva dichiarato la chiusura dell'istruttoria dibattimentale senza emettere un provvedimento di revoca del teste della difesa [OSCURATO:PERSONA] e che sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per sentire la predetta teste la Corte di appello si era limitata ad affermare che la difesa nulla aveva eccepito al momento della declaratoria della chiusura del dibattimento, senza alcuna valutazione sulla possibile incidenza della prova sull'esito del processo. 1.3 II difensore osserva che nell'atto di appello si era evidenziata la mancanza di accertamenti volti a verificare che il veicolo oggetto del capo di imputazione fosse effettivamente in uso all'imputato, ma la Corte di appello, con motivazione illogica, aveva ritenuto che la qualifica di proprietario del veicolo fosse di per sé sufficiente a dimostrare la responsabilità dell'imputato in assenza di qualsiasi ulteriore verifica. 1.4 II difensore eccepisce che la richiesta di applicazione dell'art. 131 bis cod.pen. era stata rigettata senza alcun vaglio critico sulla condotta specifica riferibile in concreto all'imputato, e senza considerare che la compagnia assicurativa non aveva subìto danni e che mancava l'abitualità nella condotta dell'imputato. 1.5 D difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, malgrado nel relativo motivo di gravame fossero stati indicati plurimi elementi d segno favorevole quali l'occasionalità del fatto, la personalità del reo, le modalità assolutamente non gravi della condotta. 1.6 In riferimento alla richiesta di esclusione della condizione del pagamento della provvisionale cui veniva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, il difensore osserva che la Corte di appello aveva rigettato il motivo con una motivazione del tutto contraddittoria, non avendo eseguito alcuna verifica al riguardo delle condizioni economiche dell'imputato pur avendo affermato che il giudice è tenuto a svolgere un preventivo accertamento sulle stesse; nessuna motivazione vi era poi sulla quantificazione della provvisio na le. [OSCURATO:PERSONA] Deve essere pronunciata sentenza di estinzione del reato ai sensi dell'art. 152 cod.pen., posto che in data 3 marzo 2022 è intervenuta remissione di querela con relativa accettazione, come da verbali prodotti in atti. Le spese devono essere poste a carico dell'imputato ai sensi dell'art. 340 quarto comma cod.proc.pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnato_ perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma
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