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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27229/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e comunque risulta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (dal 2014 al 2019), ma anche le diverse modalità esecutive e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi.

Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla della reiterazione delel condotte criminose in un lasso temporale ampio, è più verosimile che lo stesso abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio, tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito.

Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute.

E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti.

Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato.

2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'unico motivo posto a base dell'impugnazione non supera il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto sollecita non consentiti apprezzamenti di merito, peraltro attraverso censure generiche, e comunque risulta manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati dalle sentenze oggetto dell'istanza, con rilievo decisivo ed a prescindere dall'omogeneità delle violazioni, non solo il lasso di tempo intercorso tra i fatti (dal 2014 al 2019), ma anche le diverse modalità esecutive e l'assenza di circostanze sintomatiche della programmazione, sin dalla consumazione del primo reato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche di quelli successivi. Ha, altrettanto convincentemente, aggiunto che, alla della reiterazione delel condotte criminose in un lasso temporale ampio, è più verosimile che lo stesso abbia commesso i reati non in esecuzione di un'unica ma di diverse risoluzioni criminose, assecondando la sua inclinazione a delinquere Le censure del ricorrente sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio, tratto dalle sentenze in esecuzione e dalla documentazione acquisita in corso di causa, da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito. Correttamente il dato della distanza cronologica tra i reati è stato apprezzato alla stregua di un indice probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione, tanto maggiore quanto più lontani nel tempo sono i fatti di cui si discute. E a tale canone di comune esperienza, il ricorso nulla di concreto oppone, limitandosi a contestarne, del tutto astrattamente la conducenza o a sollecitare l'apprezzamento di elementi fattuali che, tuttavia, sono stati giustificatamente considerati insufficienti. Resta dunque solo da aggiungere che il ricorso è nella sostanza anche assolutamente generico, perché ai rilievi, come detto corretti e logici, del provvedimento impugnato, non oppone alcun elemento concreto e specifico non considerato. 2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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