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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024

Cassazione n. 39807/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che confermava la penale responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli ai capi A,B e C della rubrica, rimodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso che censura la ritenuta destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti oggetto di contestazione al capo A) è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che la almeno parziale destinazione a terzi degli stupefacenti è attestata dal rinvenimento in sede di perquisizione degli strumenti usuali per il taglio e il confezionamento, quali bilancini di precisione e carta stagnola in parte ritagliata, cucchiaio e coltello con tracce di sostanza, elementi che valutati unitamente alle condizioni soggettive del prevenuto, privo di occupazione, alle cautele adottate a protezione del camper con installazione di un apparato di videosorveglianza, alla diversa natura delle sostanze stupefacenti sequestrate, danno congrua ragione del rigetto dei rilievi difensivi; che ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che deduce il vizio di motivazione in punto di dolo in relazione alla ricettazione ascritta al capo B), avendo la sentenza impugnata dato conto dell'assenza di ogni giustificazione da parte del ricorrente in ordine alle modalità di acquisizione del possesso della Mercedes di provenienza furtiva, con corretta applicazione dei principi enunziati in materia da questa Corte e conseguente esclusione degli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen.; che le doglianze relative alla mancata riqualificazione della ricettazione di documenti sub C) nella fattispecie di furto non risultano devolute in appello e sono comunque, manifestamente infondate, non essendo stati addotti elementi che consentano di ritenere (come sostenuto) che i documenti (carta di identità, patente, tessera sanitaria intestate a due persone diverse) siano stati oggetto di smarrimento e direttamente rinvenuti dal ricorrente; che privo di pregio è anche l'assunto relativo al difetto di prova circa il fine di profitto in relazione alla ricezione dei predetti documenti, stante l'insuperato principio secondo cui, ai fini del dolo di profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie la possibilità di poterli utilizzare eventualmente previa contraffazione), ne' si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo; ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano i maggiori pregiudizi per la vittima del reato (Sez. 1, n. 8245 del 11/05/1987, Rv. 176392 - 01; sulla possibile natura non patrimoniale del dolo specifico in materia di ricettazione, Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516-01; n. 45071 del 14/10/2021, Rv. 282508 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Potenza che confermava la penale responsabilità dell'imputato per i delitti ascrittigli ai capi A,B e C della rubrica, rimodulando il trattamento sanzionatorio; rilevato che il primo motivo di ricorso che censura la ritenuta destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti oggetto di contestazione al capo A) è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha evidenziato che la almeno parziale destinazione a terzi degli stupefacenti è attestata dal rinvenimento in sede di perquisizione degli strumenti usuali per il taglio e il confezionamento, quali bilancini di precisione e carta stagnola in parte ritagliata, cucchiaio e coltello con tracce di sostanza, elementi che valutati unitamente alle condizioni soggettive del prevenuto, privo di occupazione, alle cautele adottate a protezione del camper con installazione di un apparato di videosorveglianza, alla diversa natura delle sostanze stupefacenti sequestrate, danno congrua ragione del rigetto dei rilievi difensivi; che ad analoghi esiti deve pervenirsi in relazione al secondo motivo che deduce il vizio di motivazione in punto di dolo in relazione alla ricettazione ascritta al capo B), avendo la sentenza impugnata dato conto dell'assenza di ogni giustificazione da parte del ricorrente in ordine alle modalità di acquisizione del possesso della Mercedes di provenienza furtiva, con corretta applicazione dei principi enunziati in materia da questa Corte e conseguente esclusione degli estremi della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen.; che le doglianze relative alla mancata riqualificazione della ricettazione di documenti sub C) nella fattispecie di furto non risultano devolute in appello e sono comunque, manifestamente infondate, non essendo stati addotti elementi che consentano di ritenere (come sostenuto) che i documenti (carta di identità, patente, tessera sanitaria intestate a due persone diverse) siano stati oggetto di smarrimento e direttamente rinvenuti dal ricorrente; che privo di pregio è anche l'assunto relativo al difetto di prova circa il fine di profitto in relazione alla ricezione dei predetti documenti, stante l'insuperato principio secondo cui, ai fini del dolo di profitto, è sufficiente qualsiasi utilità o vantaggio derivante dal possesso della cosa (nella specie la possibilità di poterli utilizzare eventualmente previa contraffazione), ne' si esige che l'agente abbia effettivamente conseguito il profitto avuto di mira, poiché l'incriminazione in esame tende ad impedire che soggetti diversi da coloro che hanno commesso un delitto appaiano interessati alle cose provenienti da esso, al fine di trarne un vantaggio anche temporaneo; ciò per evitare la dispersione delle cose di provenienza delittuosa e la conseguente difficoltà di recupero, che rappresentano i maggiori pregiudizi per la vittima del reato (Sez. 1, n. 8245 del 11/05/1987, Rv. 176392 - 01; sulla possibile natura non patrimoniale del dolo specifico in materia di ricettazione, Sez. 2, n. 15680 del 22/03/2016, Rv. 266516-01; n. 45071 del 14/10/2021, Rv. 282508 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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