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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 22314/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione contestato desumendolo dalla mancanza di giustificazioni dell'imputato in ordine al possesso del titolo di provenienza illecita (cfr. fgg. 2 e 3); che, del pari, il secondo motivo non tiene conto che la Corte ha ritenuto consistente il danno ed abituale la condotta illecita, così da escludere l'ipotesi lieve di ricettazione con valutazioni di merito non rivedibili e con le quali il ricorrente non si confronta (cfr. fg. 3); che il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno non poteva andare oltre l'equivalenza in ragione della contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e ciò ai sensi dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile in quanto il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha ritenuto sussistente il dolo del reato di ricettazione contestato desumendolo dalla mancanza di giustificazioni dell'imputato in ordine al possesso del titolo di provenienza illecita (cfr. fgg. 2 e 3); che, del pari, il secondo motivo non tiene conto che la Corte ha ritenuto consistente il danno ed abituale la condotta illecita, così da escludere l'ipotesi lieve di ricettazione con valutazioni di merito non rivedibili e con le quali il ricorrente non si confronta (cfr. fg. 3); che il giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno non poteva andare oltre l'equivalenza in ragione della contestazione della recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale e ciò ai sensi dell'art. 69 ultimo comma cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22314/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris