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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2024

Cassazione n. 05388/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a [OSCURATO:PERSONA] mentre questi era degente in ospedale.

Rilevato che il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente e l'inaffidabilità del riconoscimento fotografico.

Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sul punto.

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici.

Invero, in risposta alla doglianza difensiva, la Corte di appello, con argomentare logico, ha chiarito come la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], fosse attendibile, avendo questi, in modo puntuale e disinteressato, dichiarato di avere ricevuto le dosi dall'imputato, da lui già conosciuto, ed avendo operato il riconoscimento fotografico dell'imputato.

Considerato che in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvano, come nel presente caso, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181) e quelle che si risolvano in una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione al cospetto di una motivazione logica e coerente.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. rgl.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere ceduto due dosi di sostanza stupefacente del tipo eroina a [OSCURATO:PERSONA] mentre questi era degente in ospedale. Rilevato che il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'acquirente dello stupefacente e l'inaffidabilità del riconoscimento fotografico. Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argonnentativo sul punto. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici. Invero, in risposta alla doglianza difensiva, la Corte di appello, con argomentare logico, ha chiarito come la testimonianza resa da [OSCURATO:PERSONA], fosse attendibile, avendo questi, in modo puntuale e disinteressato, dichiarato di avere ricevuto le dosi dall'imputato, da lui già conosciuto, ed avendo operato il riconoscimento fotografico dell'imputato. Considerato che in sede di legittimità non sono consentite le censure che si risolvano, come nel presente caso, nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181) e quelle che si risolvano in una «rilettura» degli elementi di fatto posti a sostegno della decisione al cospetto di una motivazione logica e coerente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. rgl. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 05388/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris