CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: T27A
Titolo CCNL: CCNL per il personale direttivo - docente - non docente delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie legalmente riconosciute
Titolo accordo: CCNL per il personale direttivo - docente - non docente delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie legalmente riconosciute
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: ISTRUZIONE, SANITA', ASSISTENZA, CULTURA, ENTI
Sottosettori: università non statale
Parti datoriali: FIINSEI; CONFIMPRESEITALIA
Parti sindacali: CIU UNIONQUADRI; CONFAL SCUOLA
Decorrenza: 2025-09-01
Scadenza: 2028-08-31
Stipula: 2025-10-28
Stato: Acquisito
Identificativo: 20865
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=224225
--- Testo contratto ---
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CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DIRETTIVO -DOCENTE-NON DOCENTE DELLE
ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA, UNIVERSITÀ ED ACCADEMIE
LEGALMENTE RICONOSCIUTE
Triennio 2025/2028
______________
FIINSEI – Federazione Italiana Is ƟtuƟ non Statali di Educazione ed Istruzione
Formazione
CONFIMPRESEITALIA – Confederazione Italiana della Micro, Piccola e Media
Impresa
e
CIU-UNIONQUADRI – Confederazione Italiana di Unione delle Professioni
IntelleƩuali
CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA – Coordinamento Nazionale Autonomo Lavoratori
IN VIGORE DAL 1^ SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2028
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del
testo contrattuale e ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo
espressa autorizzazione delle parti sottoscrittrici, riservandosi ogni azione di
salvaguardia. Gli Enti Istituzioni le Banche Dati ed i Lavoratori delle Aziende ove si
applica questo CCNL potranno liberamente utilizzare il presente testo, anche
memorizzandolo su supporti cartacei od informatici.
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I N D I C E
Sommario
TITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE.....................................................................................................6
Art. 1 - (Applicabilità del contratto)).........................................................................................................6
CATEGORIE DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATE NEL CCNL.....................................................6
Istituzioni di Alta Cultura (art.33 c.6)...........................................................................................................6
1- Università anche con insegnamento a distanza;..................................................................................6
2- Mediatori linguistici....................................................................................................................................6
3- AFAM (Accademie, Conservatori, ISIA)................................................................................................6
Art. 2 - (Periodo di validità e rinnovo)......................................................................................................6
Art. 3 - (Ambito del rapporto)....................................................................................................................6
Art. 4 - (Incompatibilità e principio di priorità).........................................................................................7
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 5 - (Classificazione del personale)...................................................................................................7
Art. 6 - (Mutamenti di qualifica)................................................................................................................8
TITOLO III - CONTRATTO D'ASSUNZIONE............................................................................................9
Art. 7 - (Contratto a tempo indeterminato)..............................................................................................9
Art. 8 - (Contratto a tempo determinato).................................................................................................9
Art. 9 - (Lavoro agile)...............................................................................................................................10
Art.10 - (Contratto di lavoro a tempo parziale).....................................................................................10
TITOLO IV - APPRENDISTATO................................................................................................................11
Art. 11 - (Indicazioni generali sull'apprendistato)................................................................................11
TITOLO V - PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE..............................................................................13
Art. 12 - (Assunzione - Atto scritto e documentazione).......................................................................13
Art. 13 - (Affidamento incarico)..............................................................................................................14
Art. 14 - (Periodo di prova)......................................................................................................................14
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO......................................................................................................15
Art. 15 - (Retribuzione mensile).............................................................................................................15
Art. 16 - (Flessibilità della retribuzione)................................................................................................15
Art. 17 - (Aumenti periodici di anzianità)...............................................................................................16
Art. 18 - (Minimo retributivo ed eventuale super - minimo)................................................................16
Art. 19 - (Tredicesima mensilità)............................................................................................................16
Art. 20 - (Prospetto paga).......................................................................................................................16
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TITOLO VII - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO................................................16
Art. 21 - (Trattamento di previdenza e assistenza).............................................................................16
Art. 22 - (Infortunio).................................................................................................................................16
Art. 23 - (Estratto conto dei versamenti previdenziali)........................................................................17
TITOLO VIII - ORARIO DI LAVORO.........................................................................................................17
Art. 24 - (Orario di lavoro ordinario).......................................................................................................17
Art. 25 - (Lavoro straordinario e festivo)...............................................................................................17
Art. 26 - (Durata dell'ora di lezione).......................................................................................................18
Art. 27 - (Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti)............................18
Art. 28 - (Disciplina del telelavoro e della didattica a distanza).........................................................18
TITOLO IX - FERIE E FESTIVITA'............................................................................................................19
Art. 29 - (Congedo ordinario o ferie)......................................................................................................19
Art. 30 - (Festività)...................................................................................................................................19
TITOLO X - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.........................................................................................19
Art. 31 - (Congedo straordinario)...........................................................................................................20
Art. 32 - (Congedo parentale)................................................................................................................20
Art. 33 - (Aspettativa)..............................................................................................................................22
Art. 34 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)..............................................22
TITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO................................................................23
Art. 35 - (Licenziamento)........................................................................................................................23
Art. 36 - (Risoluzione per limiti di età)...................................................................................................24
Art. 37 - (Preavviso di licenziamento o dimissioni e penalità)............................................................24
Art. 38 - (Trattamento di fine rapporto).................................................................................................24
Art. 39 - (Tentativo di conciliazione e arbitrato)...................................................................................25
TITOLO XII...................................................................................................................................................25
REGOLAMENTO INTERNO – DOVERI DEL LAVORATORE E SANZIONI.......................................25
Art. 40 - (Regolamento interno).............................................................................................................25
Art. 41 - (Doveri del lavoratore)..............................................................................................................25
Art. 42 - (Provvedimenti disciplinari)......................................................................................................26
TITOLO XIII..................................................................................................................................................26
ASSENZE MALATTIE INFORTUNI..........................................................................................................26
Art. 43 – Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro.................................................................26
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Art. 44 – Aspettativa per malattia...........................................................................................................27
Art. 45 – Infortunio sul lavoro.................................................................................................................27
Art. 46 – Lavoratori affetti da patologie oncologiche...........................................................................27
Art. 47 – Permessi per lavoratori invalidi..............................................................................................28
Art. 48 – Congedo matrimoniale............................................................................................................28
Art. 49 – Tutela della maternità e della paternità.................................................................................28
Art. 50 – Servizio militare........................................................................................................................28
Art. 51 – Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali....................................28
Art. 52 – Congedi per eventi e cause particolari..................................................................................29
Art. 53 – Diritto allo studio.......................................................................................................................29
Art. 54 – Diritto alla crescita professionale...........................................................................................29
Art. 55 – Permessi retribuiti....................................................................................................................29
Art. 56 – Permessi non retribuiti.............................................................................................................30
Art. 57 – Permessi elettorali...................................................................................................................30
Art. 58 – Aspettativa................................................................................................................................30
TITOLO XIV..................................................................................................................................................30
RELAZIONI SINDACALI.............................................................................................................................30
Art. 59 - (Il sistema di relazioni sindacali).............................................................................................30
Art. 60 - (Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)...............................31
DIRITTI SINDACALI....................................................................................................................................32
Art. 61 – (Diritti e libertà sindacale)......................................................................................................32
Art. 62 – (Assemblea)..............................................................................................................................32
Art. 63 – (Permessi sindacali)................................................................................................................32
Art. 64 – (Affissioni).................................................................................................................................33
Art. 65 – (Trattenute per contributi sindacali).......................................................................................33
Art. 66 – (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).................................................................33
Art. 67 – (Ente Bilaterale e relativo finanziamento).............................................................................35
Art. 68 – (Fondo interprofessionale per la formazione continua)......................................................36
TITOLO XV...................................................................................................................................................36
COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE................36
Art. 69 – (Collaborazione Coordinata e Continuativa)........................................................................36
Art. 70 – (Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)....................................................................36
Art. 71 – (Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza).......37
Art. 72 – (Qualifiche e mansioni del docente)......................................................................................37
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Art. 73 – (Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell’attività didattica).........................38
Art. 74 – (Compensi)...............................................................................................................................38
Art. 75 – (Durata dell’ora di lezione e relativo compenso base)........................................................38
Art. 76 – (Assenza per malattia - gravidanza - infortunio)..................................................................3 8
Art. 77 – (Assenza del collaboratore)....................................................................................................39
Art. 78 – (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie).............................................39
Art. 79 – (Durata del contratto individuale di collaborazione)............................................................39
Art. 80 – (Rinnovo del contratto di collaborazione)…………………………………………………...40
Art. 81 – (Procedura: forma e contenuto del contratto)......................................................................40
Art. 82 – (Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e
penalità)....................................................................................................................................................40
Art. 83 – (Trattamento di previdenza e assistenza)............................................................................41
Art. 84 – (Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)...................................................41
Art. 85 – (Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio).................................41
Art. 86 – (Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale).....................................41
Art. 87 – (Foro competente - Rinvio).....................................................................................................41
RETRIBUZIONE CONTRATTI SUBORDINATI.......................................................................................43
QUALIFICA...................................................................................................................................................43
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TITOLO I – SFERA DI APPLICAZIONE
Art. 1 - (Applicabilità del contratto))
Secondo i criteri generali, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è applicabile ai
lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria che lo hanno stipulato.
La categoria di appartenenza è individuata con riguardo all'attività effettivamente svolta dal
datore di lavoro; se il datore di lavoro esercita attività diverse per le quali non possono
essere applicati contratti collettivi omogenei si applicano quelli regolanti le rispettive attività.
Il presente accordo disciplina, in maniera unitaria i rapporti di lavoro tra gli enti gestori delle
stesse ed i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente nel settore universitario o
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
CATEGORIE DELLE ISTITUZIONI RAPPRESENTATE NEL CCNL
Istituzioni di Alta Cultura (art.33 c.6)
1- Università anche con insegnamento a distanza;
2- Mediatori linguistici
3- AFAM (Accademie, Conservatori, ISIA ed Istituzioni accreditate ex art. 11 D.P.R.
212/05)
Le norme del presente contratto, non possono essere applicate parzialmente.
Art. 2 - (Periodo di validità e rinnovo)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata triennale per la parte normativa e
biennale per la parte retributiva. Salvo le decorrenze particolari previste per i singoli istituti
contrattuali per la parte normativa, il presente contratto decorre 1° settembre 2025 ed avrà
vigore fino a tutto il 31 agosto 2028. Si intenderà rinnovato di un anno, qualora non venga
disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi
prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino
a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
Art. 3 - (Ambito del rapporto)
Ai fini dell’identificazione delle parti si precisa quanto segue: è Istituzione di alta cultura il
complesso delle attività, formative e scolastiche organizzate da enti o privati.
L'Istituto è retto dal legale rappresentante che provvede alla sede, al finanziamento,
all'avviamento e all’organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo e gli obbiettivi.
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Il gestore, nella persona del legale rappresentante, è il titolare del decreto ministeriale di
concessione ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il
ruolo di datore di lavoro.
Art. 4 - (Incompatibilità e principio di priorità)
Il dipendente o il collaboratore cui trova applicazione il presente contratto è tenuto a
dichiarare prontamente al proprio datore di lavoro le eventuali situazioni di incompatibilità in
cui versi, in ragione di eventuali altri rapporti di lavoro in essere al momento dell’assunzione
o che inizino in corso di rapporto di lavoro, o altri motivi di incompatibilità esogeni.
I datori di lavoro che applicano il presente contratto ritengono prioritari i rapporti di lavoro
incardinati con i propri dipendenti assunti rispetto ad eventuali altri rapporti di lavoro cui i
lavoratori siano già parte.
Il presente CCNL è applicabile alle società ed enti partecipati dallo Stato o dagli Enti
pubblici territoriali che gestiscano i rapporti con i loro dipendenti in regime regolatorio di tipo
privatistico.
Inoltre, il presente contratto non si applica nei casi in cui di fatto e per espressa volontà
delle parti si realizzi un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato per il quale si
applicano le relative norme di legge, fatta salva la disciplina prevista nel presente contratto
per le collaborazioni coordinate e continuative.
TITOLO II – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 5 - (Classificazione del personale)
1° Livello – Operai
Personale ausiliario: lavoratori che effettuano lavori per i quali è richiesto il possesso di
elementari e semplici conoscenze pratiche, per il cui esercizio non si richiede una
preparazione professionale specialistica.
2º Livello – impiegato d’ordine
Personale esecutivo e d'ordine: lavoratori che effettuano lavori per la cui esecuzione sono
richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico-pratiche, comunque conseguite.
3º Livello – impiegato di concetto
Personale di concetto: lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali
che comportano specifiche conoscenze amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-
manuali, con capacità di utilizzazione di mezzi e strumenti o di dati nell'ambito di procedure
predeterminate; vi appartengono inoltre i lavoratori che eseguono mansioni complesse e
articolate, che richiedono una presenza o compresenza in aula o laboratorio, per
l'espletamento di attività educative formative in genere comprese quelle del personale che
in strutture convittuali curino la formazione degli ospiti nelle ore extracurricolari.
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4º Livello – coordinatori servizi amministrativi
Personale amministrativo: lavoratori che svolgono in condizione di autonomia operativa le
direttive di massima impartite dalla Direzione o dal Gestore, applicando procedure operative
complesse relative al sistema contabile-amministrativo e didattico organizzativo, per i quali
è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale
con esperienza lavorativa nel settore di almeno tre anni.
5º Livello – assistenti e tutor
Personale utilizzato di supporto al docente e chiamato a sviluppare specifici argomenti in
forma seminariale. Ha mansioni di supporto agli allievi nello studio.
6º Livello – ricercatori
Personale di elevata professionalità, chiamati a sviluppare specifici segmenti di ricerca in
totale autonomia.
7º Livello – docenti
Personale docente: collaboratori che svolgono compiti operativamente autonomi connessi o
strettamente connessi ai processi evolutivi di istruzione curriculare, concorrono al
conseguimento di obiettivi formativi, culturali e scientifici attraverso un processo finalizzato
all'acquisizione di contenuti culturali complessi.
8º Livello – responsabile attività didattiche e di ricerca
Il collaboratore è responsabile della didattica e della ricerca. Opera in grande autonomia
decisionale raccordandosi con la direzione.
9º Livello – dirigenti (direttori) scuole, dipartimenti e presidi di facoltà
Persona di elevata professionalità con piena autonomia organizzativa è responsabile
dell'attuazione degli obbiettivi stabiliti dal Comitato Accademico.
Le qualifiche e le mansioni indicate devono intendersi a mero titolo esemplificativo. Qualora
particolari qualifiche non siano presenti si deve far riferimento a quella più simile.
Art.6 - (Mutamenti di qualifica)
Nel caso in cui il personale sia assegnato a mansioni superiori per un periodo eccedente i
90 giorni consecutivi ha diritto, a tutti gli effetti, anche contributivi, all’inquadramento al
livello corrispondente alle mansioni assegnate. Lo spostamento del dipendente che sia
stato determinato da sostituzione di personale temporaneamente assente - con diritto alla
conservazione del posto - non comporterà il consolidamento del livello superiore, ma solo
il diritto a conseguire le differenze retributive relative per il periodo di svolgimento delle
mansioni superiori. All'atto dell'incarico e dell'esercizio delle mansioni superiori, il
dipendente dovrà ricevere comunicazione scritta con l'indicazione temporale della durata
dell'incarico, della mansione assegnata e del nominativo del dipendente sostituito.
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TITOLO III - CONTRATTO D'ASSUNZIONE
Art. 7 - (Contratto a tempo indeterminato)
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di
rapporto di lavoro.
Il rapporto di lavoro fra l'Istituzione e il personale, è a tempo indeterminato salvo nei
seguenti casi:
a) esecuzione di lavori stagionali ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
b) sostituzione di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare e in tutti i
casi in cui il lavoratore sia in congedo con diritto alla conservazione del posto di
lavoro;
c) incarico a docente non fornito di titolo di abilitazione (qualora sussista l'obbligo di
assunzione di docenti abilitati). In tal caso, il contratto si risolve senza obbligo di
preavviso all'atto della nomina di altro docente avente diritto, in quanto fornito di
specifica abilitazione;
d) in tutti i casi in cui il periodo d’interruzione dell’attività lavorativa sia superiore ai 90
giorni consecutivi.
Art. 8 - (Contratto a tempo determinato)
Il contratto di lavoro a tempo determinato è regolato dal D.Lgs. 81/2015, con le sue
modificazioni ed integrazioni succedutesi nel tempo, cui si fa esplicito rinvio per quanto non
disciplinato dal presente CCNL.
Fermo restando la possibilità di ricorso, per l’assunzione del personale, al contratto a
termine, ai sensi delle disposizioni del precedente art. 7, l'apposizione del termine è prevista
in presenza delle condizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 81/2015.
E' consentito stipulare contratti a tempo determinato per la durata massima prevista dalle
disposizioni di legge. Nell’arco dei due anni (24 mesi) è prorogabile fino a un massimo di
quattro volte nel biennio.
Requisiti di contratto
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 30 per
cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di
assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia
eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite
percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti, è
sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
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Art. 9 - (Lavoro agile)
E’ riconosciuta l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile come prevista dalla
L. 81 del 2017 e ss.mm. e ii. in via prioritaria alle lavoratrici ed ai lavoratori con figli fino a
dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con
disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.
104 o che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre
2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può
essere, per tale motivo, sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad
altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.
Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva
o discriminatoria e, pertanto, nulla.
Art. 10 - (Contratto di lavoro a tempo parziale)
Le assunzioni dei lavoratori di qualunque qualifica prevista dal presente contratto possono
avvenire anche per un orario ridotto rispetto a quanto previsto dai successivi articoli. Il
rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dal D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
(articoli 4-12)
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere:
- di tipo orizzontale: quello in cui la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è
prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- di tipo verticale: quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia
svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della
settimana, del mese o dell'anno;
- di tipo misto: quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità
sopraindicate;
Il contratto di lavoro a tempo parziale è sempre compatibile con il contratto a tempo
determinato di cui al precedente articolo 8.
Le Istituzioni possono assumere a tempo parziale, come pure procedere alla trasformazione
di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per prestazioni di attività lavorative ad
orario inferiore rispetto a quello ordinario, previsto dal presente contratto, e/o per periodi
predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno. Nel caso degli insegnanti è
sempre ammessa la riduzione di orario anche unilateralmente da parte del datore di lavoro
quando l'insegnamento previsto per un determinato corso viene a ridursi per disposizione
normativa o per il mancato formarsi del corso e/o scuola.
Il trattamento economico per i dipendenti con contratto a tempo parziale è proporzionale a
tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo
pieno di corrispondente livello retributivo e di pari anzianità.
Al rapporto di lavoro part-time si applicano le norme del presente contratto in quanto
compatibili con la natura del rapporto stesso.
In particolare:
a) le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il tempo pieno;
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b) la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con il
mutamento d'orario dello stesso avviene con il consenso delle parti; l’azienda può operare
una riduzione unilaterale dell’orario di lavoro qualora provveda, a causa della contrazione
delle attività, a ridurre l’orario di lavoro in proporzione per tutti i lavoratori con la medesima
qualifica al fine di evitare la risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora uno o più lavoratori non accettino la riduzione di orario le ore verranno ove
possibile ridistribuite tra gli altri lavoratori.
c) le parti riconoscono che, a fronte di esigenze organizzative, l'Istituto potrà chiedere ai
lavoratori a tempo parziale prestazioni eccedenti l'orario di lavoro concordato;
d) il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale fruisce delle ferie alle stesse
condizioni del personale con contratto a tempo pieno;
e) il lavoratore part-time, già in forza nell'Istituzione, ha diritto prioritario nel passaggio da
tempo parziale a tempo pieno, rispetto a eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni,
fatta salva la facoltà di rinuncia da parte dell'interessato.
La contribuzione dei lavoratori a tempo parziale dovrà essere versata in rispetto dei
minimali orari e/o giornalieri fissati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale secondo
la tabella specifica per il personale del settore istruzione.
TITOLO IV - APPRENDISTATO
Il Contratto di apprendistato è definito dalla vigente normativa e finalizzato alla formazione
ed alla occupazione dei giovani; è definito secondo le seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Art. 11 - (Indicazioni generali sull'apprendistato)
Il Contratto di apprendistato può essere stipulato soltanto in forma scritta.
1 - Assunzione
Possono essere assunti con Contratto di apprendistato i giovani di età compresa tra i
diciotto e i ventinove anni. Si fa rinvio, per quanto non espressamente disciplinato nel
presente contratto, alla normativa vigente.
2 - Qualifiche e Mansioni
Possono essere assunti lavoratori con contratto di apprendistato per le seguenti qualifiche e
mansioni:
Area prima: servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari
Livello I, II, III e IV.
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3 - Il Tutor
Qualora sia prevista la presenza di un tutor, la funzione potrà essere ricoperta anche da un
lavoratore dipendente in possesso dei requisiti professionali richiesti.
L'attività di tutoring è considerata a tutti gli effetti attività di docenza.
L'indennità per l'attività di tutoring è pari alla differenza tra il livello di appartenenza e il V
livello limitatamente al periodo di svolgimento dell'incarico. Nel caso in cui il tutor sia
inquadrato nel V livello ha diritto ad un'indennità pari a euro 50,00 mensili per tutta la durata
dell’incarico.
4 - Durata del rapporto
La durata massima del rapporto di apprendistato professionalizzante, al termine del quale
l’apprendista consegue la qualifica professionale prevista dal contratto, è determinata,
avendo riferimento al di inquadramento finale, come segue:
Livello Mesi
I 24
II 36
III 36
IV 36
5 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro può retribuire l’apprendista, durante il rapporto di apprendistato, nella
misura prevista dalla normativa di legge.
Al termine del rapporto di apprendistato il rapporto di lavoro dell’apprendista prosegue a
tempo indeterminato, con inquadramento corrispondente alla qualifica conseguita, salvo
che il datore di lavoro non disdica il contratto, con un preavviso di 30 gg prima della
scadenza indicata. In tal caso il contratto di apprendistato, ed il rapporto di lavoro si
risolvono alla scadenza indicata all’atto dell’assunzione ed l’apprendista consegue la
qualifica professionale prevista.
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire o far impartire all'apprendista la formazione
necessaria perché possa conseguire le capacità per qualificarsi. La formazione deve essere
effettuata a norma di legge, anche presso la sede del datore di lavoro.
Il datore di lavoro, compatibilmente con le attività didattiche e formative interne, ha l'obbligo
di concedere all'apprendista permessi retribuiti per la frequenza di corsi complementari
all'attività oggetto di formazione e per i relativi esami.
6 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova per gli apprendisti è fissata dall'art. 14, parte
seconda del presente C.C.N.L..
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7 - Trattamento economico
L'apprendista ha diritto, per l'intera durata dell'apprendistato, compresi i periodi di
formazione esterna all'azienda, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente
CCNL per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio ed allo stesso
trattamento retributivo così parametrato:
- primo semestre: 60% della retribuzione globale in atto;
- secondo semestre: 70% della retribuzione globale in atto;
- terzo semestre: 80% della retribuzione globale in atto;
- quarto semestre: 90% della retribuzione globale in atto;
- dal 25mo mese: 100% della retribuzione globale in atto.
In caso di malattia o maternità o comunque di assenza autorizzata superiore a 30 giorni il
contratto di apprendistato si considera sospeso (d.lgs 81/15).
TITOLO V - PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE
Art. 12 - (Assunzione - Atto scritto e documentazione)
L'assunzione del personale viene sottoscritta dal legale rappresentante, mediante
sottoscrizione del contratto individuale (in appendice) redatto in duplice copia, una per il
lavoratore l'altra per l'Istituto. Il contratto deve essere sottoscritto prima dell’inizio del
rapporto di lavoro, a che per consentire al datore di lavoro di inviare la comunicazione di
assunzione agli enti preposti almeno il giorno antecedente l’effettivo inizio del rapporto di
lavoro.
Per il personale del comparto scuola, ex art. 2 comma 4 del D.L. 147 del 2007 conv. in L.
176/2007, la comunicazione obbligatoria di assunzione, variazione o cessazione dei
rapporti di lavoro instaurati può essere considerata validamente effettuata in termini se
inviata entro il decimo giorno dall’inizio del rapporto di lavoro.
Il contratto individuale d’assunzione, oltre alle generalità del lavoratore e alla intestazione
dell'Istituto, deve specificare che il rapporto di lavoro è disciplinato dalle norme del presente
CCNL, dal Regolamento interno d'Istituto e, in generale, dal PTOF (piano triennale
dell’offerta formativa).
Esso deve inoltre contenere:
a) la natura del rapporto di lavoro (a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno
o parziale);
b) il livello, la qualifica, le mansioni e, nel caso di personale docente, le materie
d'insegnamento distintamente per ciascuna classe funzionante, anche se nel
medesimo plesso scolastico;
c) l'orario complessivo di lavoro; per gli insegnanti l’orario di lavoro sarà stabilito dal
Collegio dei Docenti che delibererà con le maggioranze prescritte.
d) il trattamento economico se diverso da quello previsto dal presente contratto
collettivo;
e) la durata del periodo di prova;
f) la data di assunzione e, nel caso di rapporto a termine, anche la data di cessazione,
e se necessario: la motivazione dell'assunzione nel caso di contratto stipulato per
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sostituzione di personale assente, il nome della persona sostituita (se non tutelato
dalla legge di protezione dei dati personali).
g) la sede di lavoro;
h) la dichiarazione di accettazione del “principio di priorità”.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve consegnare i seguenti documenti:
- fotocopia della carta di identità o di documento equipollente;
- certificato di attribuzione del codice fiscale;
- certificato di sana costituzione fisica e idoneità allo svolgimento delle mansioni
assegnate;
- documentazione richiesta delle leggi fiscali vigenti per le detrazioni di imposta;
- documentazione richiesta dalle leggi vigenti per gli assegni familiari;
- ogni altro documento richiesto dalle competenti autorità scolastiche e/o dalle leggi
vigenti;
- autocertificazione prevista dal D.Lgs. 39/2014 e autorizzazione all'accesso dei dati
del casellario giudiziale autorizzazione all’istituto del consenso al trattamento dei dati
personali previsti dalla L. 675/96.
I dati richiesti, compreso il possesso dei titoli di studio o di abilitazione all’insegnamento,
possono essere forniti dall’interessato mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai
sensi del D.P.R. 445/00 e successive modificazioni sulla semplificazione amministrativa. La
dichiarazione sostitutiva dovrà recare l'autorizzazione al datore di lavoro a compiere
verifiche presso gli enti e le autorità che detengono i dati dichiarati dal dipendente.
Per l'assunzione di cittadini stranieri si rinvia alle vigenti leggi in materia di immigrazione.
Qualora il lavoratore presti la sua opera presso più datori di lavoro è tenuto a darne
comunicazione.
Non essendo più prevista la tenuta del libro matricola, all'atto dell'assunzione sarà
consegnata copia della comunicazione telematica inviata al competente servizio informatico
della provincia. La mancata consegna di tale documentazione non costituisce infrazione per
il datore di lavoro.
Si rinvia, per quanto non espressamente indicato dal presente capo, alla normativa vigente
ed in particolare al d.lgs 104 del 2022 e ss mm.
Art. 13 - (Affidamento incarico)
Nell’affidamento dell’incarico occorre specificare:
- generalità del dipendente;
- cittadinanza;
- decorrenza del servizio e periodo dell'incarico;
- qualifica (per i docenti anche le materie, le ore e le classi interessate);
- titolo di studio ed eventuale abilitazione.
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Una copia dell’incarico, controfirmata per accettazione, dovrà essere conservata agli atti
dell’Istituzione.
Art. 14 - (Periodo di prova)
La durata del periodo di prova, stabilito dalle parti per iscritto con il contratto di assunzione,
non può superare :
- mesi 2 per i dipendenti dei livelli I e II;
- mesi 6 per i dipendenti dei livelli III e IV (solo per gli impiegati);
- mesi 9 per i dipendenti appartenenti a tutti gli altri livelli
Durante il periodo di prova le parti avranno tutti i diritti e obblighi derivanti dal presente
contratto collettivo e la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire senza preavviso in
qualsiasi momento per decisione di ciascuna delle due parti. Trascorso il periodo di prova,
senza che sia intervenuta da una delle due parti disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore
si intenderà confermato in servizio. Il periodo di prova verrà comunque computato ad ogni
effetto di legge e contrattuale. I dipendenti che abbiano maturato un'anzianità uguale o
superiore alla durata del periodo di prova e siano stati licenziati per riduzione di personale,
in caso di riassunzione con le stesse mansioni, non devono sottostare al periodo di prova .Il
decorso periodo di prova è sospeso da malattia o infortunio; in tal caso il dipendente potrà
essere ammesso a continuare il periodo di prova entro il periodo massimo di 4 mesi.
TITOLO VI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15 - (Retribuzione mensile)
La retribuzione globale mensile, al lordo di ogni ritenuta previdenziale e fiscale, è costituita
da:
1) stipendio base;
2) aumenti periodici di anzianità;
3) eventuale super-minimo.
La retribuzione mensile viene corrisposta, normalmente, entro il giorno 10 del mese
successivo al mese di servizio.
Ai fini economici l'anno accademico decorre dal 1/11 e termina il 31/10.
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Art. 16 - (Flessibilità della retribuzione)
E’ consentito, alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, addivenire ad
accordi decentrati o aziendali di solidarietà che tengano conto di particolari situazioni
contingenti locali con carattere di eccezionalità.
In tal caso i contratti decentrati o aziendali dovranno essere depositati presso le sedi
provinciali, competenti per territorio, degli ispettorati del lavoro e dell’INPS, entro gg. 30
dalla data di stipula (legge 29/07/1996 n. 402 art.3 comma 2) e trasmessi alle
organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie del presente CCNL.
Art. 17 - (Aumenti periodici di anzianità)
Il dipendente ha diritto ad un aumento della retribuzione per scatti d'anzianità in misura del
3% dello stipendio base ogni due anni di servizio maturato. Tutti gli importi corrisposti a
titolo di aumenti periodici di anzianità devono essere calcolati anche ai fini della tredicesima
mensilità, del lavoro straordinario e del T.F.R.
Art. 18 - (Minimo retributivo ed eventuale super - minimo)
L'entità della remunerazione stabilita con il presente accordo sindacale rappresenta la
retribuzione minima spettante al dipendente, in relazione alle quote tabellari (tabelle "A" in
appendice) ed al livello della qualifica, tenuto conto del disposto di cui al precedente art.15
e comunque fatte salve condizioni di maggior favore.
Art. 19 - (Tredicesima mensilità)
A tutto il personale dipendente viene corrisposta tra il 10 ed il 20 dicembre una tredicesima
mensilità pari alla retribuzione in atto nello stesso mese. Nel caso di inizio o cessazione del
rapporto di lavoro nel corso dell'anno, o di variazione d'orario di lavoro in più o in meno, la
tredicesima sarà ottenuta dividendo per 12 il monte retributivo effettivamente corrisposto,
nel periodo considerato, secondo le previsioni dell'art. n. 15.
Art. 20 - (Prospetto paga)
Al lavoratore deve essere consegnato, unitamente allo stipendio, un prospetto paga
conforme alle norme vigenti. Una copia dello stesso sarà controfirmata dal dipendente per
quietanza e conservata agli atti. Il prospetto paga deve indicare dettagliatamente ogni voce
retributiva, fiscale e contributiva, oltre a tutti gli altri dati richiesti dalle norme. Annualmente,
entro i termini di legge, il datore di lavoro consegnerà al dipendente il modello CU quale
attestazione delle trattenute fiscali e previdenziali operate sulla retribuzione erogata.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso dell'anno, il modello CU su richiesta del
dipendente verrà consegnato entro il termine di 12 giorni dalla richiesta.
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TITOLO VII - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO
Art. 21 - (Trattamento di previdenza e assistenza)
Il dipendente ha diritto al trattamento previdenziale per la quiescenza, per gli assegni
familiari, per malattia e per maternità previsto dalle leggi vigenti secondo le modalità
indicate dall'INPS.
Art. 22 - (Infortunio)
Qualora il personale sia soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL, ai sensi del D. L.vo
38/2000, il relativo premio viene integralmente versato dal datore di lavoro. In questo caso il
lavoratore è protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali e ricorrendone la
fattispecie contro l'infortunio in itinere.
Art. 23 - (Estratto conto dei versamenti previdenziali)
Il modello di certificato previsto dal precedente articolo 21 riporta annualmente il riepilogo dei
dati per le contribuzioni previdenziali dovute. L'azienda mensilmente trasmette all'Ente
previdenziale i dati del rapporto di lavoro nel mese. Il lavoratore può verificare periodicamente
la propria situazione previdenziale attraverso apposite applicazioni informatiche degli enti di
previdenza.
TITOLO VIII - ORARIO DI LAVORO
Art. 24 - (Orario di lavoro ordinario)
L'orario di lavoro è stabilito dal contratto di assunzione, oppure quello successivamente
convenuto tra le parti per iscritto. Per il personale docente è previsto un orario settimanale
di servizio comprensivo di insegnamento frontale e delle attività accessorie; di 40 ore
settimanali per il personale non docente secondo quanto indicato nella tabella A allegata.
La Direzione dell'Istituzione può modificare l'orario di lavoro a seconda delle esigenze
dell'attività. Compatibilmente con le esigenze didattiche e/o formative dell’istituto, l'orario
settimanale delle lezioni consentirà ai docenti un giorno di riposo infrasettimanale.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dall'articolo 9 del presente CCNL e dal D.
Lgs. 81/2015.
Art. 25 - (Lavoro straordinario e festivo)
Le ore eccedenti l'orario ordinario, risultante dal contratto individuale di assunzione ed
eventualmente assegnate, sono retribuite con una maggiorazione del 20%. Il lavoro festivo
non eccedente l'ordinario orario di lavoro viene maggiorato del 20%. Il lavoro straordinario
festivo viene maggiorato del 25%.
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Art. 26 - (Durata dell'ora di lezione)
L'ora di lezione corrisponde a 60 minuti. Eventuali lezioni di durata inferiore vengono
calcolate proporzionalmente ai fini della retribuzione, salvo eventuali obblighi di recupero
delle frazioni orarie, secondo le normative in vigore.
Art. 27 - (Recupero delle ore non effettuate e sostituzione dei colleghi assenti)
Il personale docente e non docente è tenuto a recuperare le ore lavorative non effettuate,
per vari motivi, ed ha l'obbligo, se richiesto, di sostituire i colleghi assenti, salvo che non ne
sia impedito per cause di forza maggiore (art. 33).
Art. 28 - (Disciplina del telelavoro e della didattica a distanza)
Il telelavoro, che si applica anche per le attività di “didattica a distanza” , è una forma di
organizzazione del lavoro a distanza, resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e
dall’esistenza di una rete di comunicazione ed è applicabile a tutto il personale
dell’Istituzione, sia esso con contratto di lavoro dipendente o di lavoro autonomo e/o atipico.
E’ quindi un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa ed è parte
dell’organizzazione dell’Istituzione, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è
esterno.
Il telelavoro può essere:
a) domiciliare: svolto nel domicilio del telelavoratore
b) mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili
c) remotizzato od a distanza: svolto presso locali attrezzati i quali non coincidono né
con il domicilio del telelavoratore né con i locali dell’Istituzione
d) misto: nel caso in cui solo parte della prestazione complessiva avvenga all’interno
dell’Istituzione
La postazione di lavoro può essere messa a disposizione a cura e spese dell’Istituzione, ma
può anche essere impiegata quella del telelavoratore.
Tale modalità di lavoro potrà essere espletata sia per tutta l’attività prevista dal contratto
individuale, o solo parte di essa.
La “didattica a distanza” rientra nella fattispecie del telelavoro ed è riservata al personale
docente.
Nell’esercizio dell’autonomia dell’Istituzione, le attività formative possono essere svolte con
le seguenti modalità:
a) in presenza (classe reale)
b) a distanza (classe virtuale) con collegamento diretto o indiretto, immediato o differito,
attraverso videoconferenze, videolezioni, piattaforme dedicate, ecc
c) mista (blended) in parte in presenza ed in parte a distanza
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Per il telelavoro non è previsto un compenso aggiuntivo a quello dell’inquadramento
contrattuale, di cui all’allegato 1 tabella A, se non diversamente concordato dalle parti e per
i collaboratori secondo quanto previsto dall’art.71.
NOTA A VERBALE
Le parti, memore della normativa speciale della fase emergenziale da COVID19,
consapevoli delle specificità della didattica a distanza, dichiarano che alla presente
disciplina del “telelavoro” è applicabile per quanto compatibile la normativa del lavoro agile
ai sensi della L.81 del 2017, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere le
mansioni assegnate mediante l’utilizzo di strumentazione informatica/telematica, nel rispetto
dell’orario di svolgimento delle lezioni o della didattica prevista.
TITOLO IX - FERIE E FESTIVITA'
Art. 29 - (Congedo ordinario o ferie)
Il dipendente ha diritto ad un periodo di congedo ordinario retribuito che viene così fissato:
- per ogni anno di servizio prestato spettano al dipendente 30 giorni di calendario di
ferie, di cui due terzi continuativi, pari ad un rateo di 2,5 giorni mensili oltre le festività
soppresse;
- il rateo mensile matura soltanto se vengono superati nel mese i 16 giorni (di
calendario) di effettivo rapporto di lavoro.
Le ferie sono irrinunciabili e vengono godute durante il periodo estivo, ovvero durante i
periodi di interruzione dell'attività scolastica. La risoluzione del rapporto di lavoro non
pregiudica il diritto alle ferie maturate ed in questo caso i ratei maturati e non goduti devono
essere monetizzati ai sensi del dlgs 66 del 2003. I ratei di ferie maturati non potranno
essere monetizzati in nessun altro caso. Le ferie maturate devono essere fruite dal
lavoratore entro 18 mesi dall’anno di maturazione. Essendo le ferie un diritto irrinunciabile
per il lavoratore ed essendo la mancata fruizione delle ferie entro 18 mesi dall’anno di
maturazione un comportamento sanzionabile per il datore di lavoro ex art. 10 del D. Lgs.
66/2003, la mancata richiesta e conseguente fruizione delle ferie oltre il termine di 12 mesi
dalla maturazione autorizzano il datore di lavoro a collocare in ferie il lavoratore che non
ottemperi alla fruizione nel termine di cui sopra. Le ferie non potranno coincidere con il
congedo per malattia, per maternità o puerperio, né con il periodo di preavviso.
Art. 30 - (Festività)
Sono considerati festivi i giorni previsti dalla legge dello Stato e la giornata del Santo
Patrono.
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TITOLO X - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
Art. 31 - (Congedo straordinario)
Al personale è riconosciuto il diritto al congedo straordinario:
- per contrarre matrimonio, con un permesso retribuito di massimo quindici giorni;
- per ragioni di salute, comprovate dalla prescritta documentazione sanitaria, con la
garanzia del mantenimento del posto, fino ad un massimo di 180 giorni con la
retribuzione nei minimi previsti dalla legge (artt. n. 20 e n. 35, punto 12);
- per congedo di maternità o paternità (parentale) secondo le previdenze dell’ente
assistenziale (D. Lgs. 26/3/2001, n. 151);
- per lutto familiare entro il terzo grado di parentela, con un permesso retribuito di
massimo cinque giorni.
Qualsiasi altro permesso consentito (per motivi familiari o altro) viene retribuito solo se
viene assolto l'obbligo del recupero delle ore lavorative non effettuate (art. n. 27).
Art. 32 - (Congedo parentale)
Il congedo parentale è disciplinato dagli artt. 32 e ss del D.lgs 151 del 2001 come
modificato, in ultimo, dal D.lgs 105 del 2022, cui si fa espresso rinvio. L’articolo 1, comma
217, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha modificato una parte
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, conosciuto come Testo Unico sulla maternità
e paternità. In particolare, l’articolo 34, comma 1, aumentando l’indennità per un mese di
congedo parentale, introdotto dalla legge di Bilancio 2024, dal 60% all’80% della
retribuzione. Inoltre, è stato previsto che per un ulteriore mese di congedo parentale
l’indennità salga dal 30% all’80% dello stipendio fino ad un totale di tre mesi fra i due
genitori, lasciando i restanti assoggettati alla regolazione ordinaria dell’indennità al 30% ove
per legge.
Secondo quanto stabilito dal comma 218 dello stesso articolo, questi aumenti dell’indennità
si applicano:
• Il primo aumento (dal 60% all’80%) ai lavoratori dipendenti che finiscono il congedo di
maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2023.
• Il secondo aumento (dal 30% all’80%) a quelli che lo concludono dopo il 31 dicembre
2024.
Per ottenere l’indennità più alta, il congedo parentale deve essere utilizzato entro il sesto
anno di vita del bambino (oppure entro sei anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso
di adozione o affidamento, ma comunque non oltre il compimento dei 18 anni). Le novità si
applicano solo al lavoratore dipendente
L’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di
tre mesi per ogni coppia genitoriale. L’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi
di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore. L’indennità in questione
si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di
congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in
caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.
RIPARTIZIONE TRA I GENITORI
I tre mesi indennizzabili all’80% interessano entrambi i genitori e possono essere fruiti in
modalità ripartita tra gli stessi o soltanto da uno di essi. La fruizione “alternata” tra i genitori
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non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come
consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
LIMITE MASSIMO DI CONGEDO PER LA COPPIA
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a
undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non
inferiore a tre mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del
minore, di cui:
alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genito-
re;
al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;
a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata
complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.
Alla luce della modifica apportata, il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore
solo” risulta indennizzabile come di seguito indicato:
un mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di
Bilancio 2023);
un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o
entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del mi-
nore (legge di Bilancio 2024 e legge di Bilancio 2025);
un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o
entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del mi-
nore (legge di Bilancio 2025);
sei mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
i rimanenti due mesi non sono indennizzati, uno se il genitore è solo, salvo il caso in
cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall’articolo 34, com-
ma 3, del T.U.
Il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di undici mesi
DECORRENZA DELLE MISURE
1) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2023 , il diritto all’80%
dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo un mese (in applicazione della legge di
Bilancio 2023), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di congedo di
maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2022. Se, invece, il minore
è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2023 , il diritto all’80% dell’indennità di congedo
parentale spetta per massimo un mese a prescindere dalla fruizione del congedo di maternità o di
paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della fruizione;
2) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2024 , il diritto all’80%
dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi (in applicazione della legge di
Bilancio 2023 e 2024), se almeno un genitore lavoratore dipendente ha terminato il periodo di
congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
Altrimenti, si ha diritto a un solo mese indennizzato all’80% con applicazione delle indicazioni di cui
al precedente punto 1).
Se, invece, il minore è nato o adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2024 , il diritto all’80%
dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo due mesi a prescindere dalla fruizione del
congedo di maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento
della fruizione del congedo parentale;
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3) se il minore è nato o adottato, affidato/collocato prima del 1° gennaio 2025 , il diritto
all’80% dell’indennità di congedo parentale spetta per massimo tre mesi (in applicazione
delle leggi di Bilancio 2023, 2024 e 2025) se almeno un genitore lavoratore dipendente ha
terminato il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente
al 31 dicembre 2024. Altrimenti, si ha diritto a soli due mesi indennizzati all’80% con
applicazione delle indicazioni di cui ai precedenti punti 1) e 2). Se, invece, il minore è nato o
adottato, affidato/collocato dal 1° gennaio 2025 , il diritto all’80% dell’indennità di congedo
parentale spetta per massimo tre mesi a prescindere dalla fruizione del congedo di
maternità o di paternità, purché sussista un rapporto di lavoro dipendente al momento della
fruizione. L’elevazione dell’indennità all’80% è riconosciuta solo durante la fruizione dei tre
mesi di congedo parentale che l’articolo 34 del T.U. attribuisce a ogni genitore come non
trasferibili all’altro e, comunque, non oltre i 6 anni dalla nascita del minore o dall’ingresso in
famiglia in caso di adozione o affidamento/collocamento.
Art. 33 - (Aspettativa)
Dopo il periodo di prova può essere concessa al dipendente che la richieda - sempre che le
esigenze dell'attività lo consentano - una aspettativa senza assegni per un periodo
massimo di 180 giorni. Tale periodo non è computabile ad alcun effetto, retributivo,
contributivo o contrattuale. Al dipendente deve essere concessa l'aspettativa, con diritto alla
conservazione del posto e con valore di effettivo servizio, senza retribuzione, nei seguenti
altri casi:
- chiamata alle armi o al servizio militare;
- chiamata a ricoprire cariche pubbliche elettive o sindacali, purché l'interessato ne
faccia richiesta, per tutto il periodo della carica;
- partecipazione a corsi di aggiornamento o seminari, sia in Italia che all'estero, o
fruizione di borse di studio per attività di ricerca.
Art. 34 - (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Se l'attività lavorativa non potesse essere svolta per cause involontarie, comunque non
addebitabili all’istituto e/o per cause di forza maggiore, le ore di lavoro non effettuate dai
dipendenti dovranno essere recuperate successivamente in attività confacenti la qualifica
ricoperta.
TITOLO XI - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 35 - (Licenziamento)
Il licenziamento dovrà essere motivato e comunicato con raccomandata A.R., o attraverso
la posta elettronica certificata con i termini di preavviso di cui al successivo art. n. 37; sono
esclusi i casi in cui è applicabile il licenziamento in tronco (giusta causa). Di seguito si
riporta un elenco, non esaustivo, di motivi e/o cause che giustificano l’intimazione del
licenziamento del dipendente per giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo:
1) abbandono del posto di lavoro da parte del dipendente (assenza ingiustificata
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superiore a tre giorni lavorativi, anche non continuativi);
2) attività svolta dal dipendente in concorrenza con l’istituto o attività privata non
compatibile o vietata (esempio: lezioni private ai propri alunni senza la prescritta
autorizzazione);
3) grave atto contrario alla morale, alle leggi, ai regolamenti o al progetto educativo
dell'Istituto;
4) condanna penale per la quale è prevista l'interdizione dai pubblici uffici;
5) trasgressione al mandato riguardante il segreto d'ufficio;
6) azioni o comportamenti reiterati contrari alla disciplina (in generale alle norme
contenute nel Regolamento interno e/o codice disciplinare) che causino reali
disservizi o danni all'Istituto, dopo tre richiami comunicati con raccomandata A.R.
(artt. n. 40 e 41);
7) allo scadere del centottantesimo giorno consecutivo di malattia in caso di
eccessiva morbilità, costituita da una pluralità di eventi morbosi intermittenti e
reiterati, tali da creare un reale disservizio al regolare funzionamento dell'Istituto
d'istruzione o frazionamenti nell'attività didattica che la rendono di fatto,
discontinua e non proficua;
8) inadempienza grave ai doveri connessi alla propria funzione;
9) mancanza dei requisiti e dei titoli richiesti.
Di seguito si riporta inoltre un elenco, non esaustivo, di motivi e/o cause che giustificano
l’intimazione del licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo:
1) cessazione dell'attività dell’istituto;
2) riduzione dell'attività o del personale o interruzione per cause involontarie per
oltre 3 mesi;
3) cessione d'azienda e cambio di attività;
4) sostituzione di docente non abilitato con altro docente abilitato (art. n. 7);
5) incompatibilità con il presente contratto ed eventuale trasformazione del rapporto
di lavoro (art. n. 4);
Il licenziamento del lavoratore, quando ricorrano gli estremi della legge n. 604/1966, della
legge n. 300/70 (azienda con più di 15 dipendenti) e del D.Lgs. 23/2015, non può avvenire
che per giusta causa o per giustificato motivo. L'onere della prova di sussistenza di giusta
causa o giustificato motivo spetta all'Istituto. A prescindere dalle motivazioni, il
licenziamento intimato alla lavoratrice-madre durante il periodo protetto per la gestazione o
il puerperio è nullo fatti salvi i casi previsti dalla Legge. All'atto della risoluzione del rapporto
di lavoro l'Istituto deve restituire al dipendente i documenti previsti dalla legge nonché il
certificato di servizio prestato.
Il certificato del servizio prestato in ogni caso viene rilasciato dalla scuola gratuitamente.
Art. 36 - (Risoluzione per limiti di età)
La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica automaticamente per tutto il personale al
raggiungimento per l’ottenimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
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Art. 37 - (Preavviso di licenziamento o dimissioni e penalità)
Le parti non possono recedere dal rapporto di lavoro senza preavviso, salvo i casi previsti
dalla legge e dal presente contratto. Il preavviso non può essere intimato al lavoratore
assente per malattia, né può coincidere con il periodo di ferie. Il termine di
preavviso per il caso di licenziamento o dimissioni, una volta superato il periodo di prova, è
stabilito nella misura di due mesi per tutti i livelli di inquadramento ad eccezione del
personale docente per il quale il preavviso è di 90 giorni.
Il licenziamento, a pena di nullità, o le dimissioni devono essere comunicate alla controparte
per iscritto.
La parte inadempiente è, comunque, tenuta a rifondere all'altra una somma, commisurata
proporzionalmente al valore della prestazione lavorativa per il periodo di mancato
preavviso. Nel contratto a tempo determinato viene indicata la data di cessazione dal
rapporto, allo sprirare della quale il contratto si risolve di diritto.
Art. 38 - (Trattamento di fine rapporto)
Dal 1° giugno 1982 il T.F.R. (trattamento di fine rapporto) viene calcolato seguendo quanto
previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297. All’atto dell’assunzione l’azienda informerà il
lavoratore circa le possibilità di accantonamento del Trattamento di fine rapporto e
consegnerà apposita modulistica dalla quale si evinca una chiara scelta circa la
destinazione del T.F.R. Ricorrendone le possibilità il lavoratore potrà scegliere di mantenere
il proprio Trattamento di Fine Rapporto in azienda. Se l’azienda, è soggetta per obbligo
all’accantonamento presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale le quote di TFR,
maturate mensilmente, saranno versate all’Istituto. Il lavoratore che manifesterà
l’intenzione di versare il proprio TFR in corso di maturazione presso una forma pensionistica
individuale o un Fondo di previdenza complementare, dovrà fornire all’azienda tutte le
indicazioni su come far confluire gli importi al proprio fondo di appartenenza senza aggravio
di costi per il datore di lavoro. Qualora le condizioni di legge lo consentano il dipendente
può richiedere delle anticipazioni sul T.F.R. maturato.
Art. 39 - (Tentativo di conciliazione e arbitrato)
Fatte salve le prerogative riconosciute dalla legge, in caso di vertenze fra l'Istituzione e il
dipendente, questi può chiedere all'Organizzazione Sindacale contraente di promuovere un
tentativo di conciliazione. In prima istanza, l' O.S. invita l' O. Gestionale ed insieme
esperiscono il tentativo di conciliazione fra le parti. Qualora tale tentativo non abbia esito
positivo, e comunque trascorso il termine di 15 giorni, il dipendente può chiedere l'intervento
di un collegio di conciliazione e arbitrato.
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TITOLO XII
REGOLAMENTO INTERNO – DOVERI DEL LAVORATORE E SANZIONI
Art. 40 - (Regolamento interno)
Il Regolamento disciplinare, deve essere portato a conoscenza dei lavoratori all'atto
dell'assunzione e comunque messo a loro disposizione per la consultazione. Essi non
possono contenere norme in contrasto con il presente C.C.N.L. e con la vigente
legislazione. Ciò vale anche per le eventuali successive modifiche. Tutto il personale
dipendente operante nell'ambito di ciascuna scuola è tenuto al rispetto di tali norme, la cui
inosservanza costituisce, a seconda della gravità della violazione, “giusta causa” o
"giustificato motivo" per la risoluzione del contratto di lavoro, in applicazione della legge 20
maggio 1970, n. 300 e della legge 15 luglio 1966, n. 604 e del Decreto Legislativo 4 marzo
2015, n. 23.
Art. 41 - (Doveri del lavoratore)
I dipendenti hanno l'obbligo di osservare i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, data la peculiarità del servizio scolastico, è fatto obbligo a tutti i lavoratori di:
a) esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
b) osservare l'orario di servizio;
c) segnalare le assenze per malattia prima dell'inizio del servizio e giustificarle entro e
non oltre il secondo giorno salvo il caso di comprovato impedimento;
d) osservare le eventuali modifiche di orario;
e) mantenere il segreto d’ufficio, con particolare riferimento al d.lgs 196/03 e GDPR ed
al documento relativo al trattamento dei dati personali redatto dal datore di lavoro;
f) non trarre in alcun modo illecito beneficio dallo svolgimento della propria attività;
g) usare e conservare con cura strumenti e materiale affidatigli.
Agli insegnanti è inoltre fatto obbligo di:
a) comunicare all'Istituzione per iscritto entro 3 giorni, l'accettazione di eventuali
incarichi di insegnamento presso altre istituzioni statali o non statali;
b) tenere regolarmente aggiornati i registri personali;
c) ottemperare a tutte le disposizioni emanate dalla Direzione;
d) partecipare a tutte le attività di aggiornamento, interdisciplinari e a quelle degli Organi
Universitari;
Ai docenti è garantita la libertà metodologica dell'insegnamento per la formazione dei
discenti, nel rispetto della loro coscienza morale, civile e religiosa, nell'osservanza delle
attribuzioni della funzione docente e delle responsabilità che ne derivano (artt. 5, 7 e 395
T.U.).
Al personale di segreteria sono affidati tutti i compiti inerenti all'ufficio, oltre eventualmente a
quelli di carattere amministrativo, contabile e di cassa; ad esso è richiesta la massima
collaborazione con i Dirigenti e con l’Ente Gestore. Al personale ausiliario sono affidati il
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controllo al di fuori delle aule e la pulizia dei locali.
Art. 42 - (Provvedimenti disciplinari)
Fermo restando quanto previsto nel precedente art. n. 41, le infrazioni alle norme del
contratto possono essere punite, a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti
provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) richiamo scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione base da versare secondo la
legge;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 6 gg. di effettivo
lavoro (6/26);
e) licenziamento.
Nessun provvedimento disciplinare potrà essere adottato senza la preventiva contestazione
degli addebiti al dipendente e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione degli
addebiti sarà fatta mediante comunicazione scritta nella quale verrà indicato il termine entro
cui il dipendente dovrà far pervenire le proprie giustificazioni. Tale termine non potrà essere
inferiore a 5 giorni. Il dipendente potrà farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui
conferisce mandato. Il provvedimento disciplinare dovrà essere adottato entro 20 giorni dal
termine assegnato al dipendente per presentare le sue giustificazioni e dovrà essere
comunicato al dipendente con consegna a mani o con lettera raccomandata.
Tale comunicazione dovrà specificare i motivi del provvedimento. Trascorso l'anzidetto
periodo, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, le giustificazioni presentate dal
dipendente si intendono accolte. I provvedimenti disciplinari, comminati senza l'osservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo, sono inefficaci.
TITOLO XIII
ASSENZE MALATTIE INFORTUNI
Art. 43 – Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro
In caso di assenza per malattia o infortunio al lavoratore viene assicurato il seguente
trattamento:
a) mantenimento del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare;
b) integrazione delle indennità a carico dell'ente competente da corrispondersi dal datore di
lavoro e a suo carico in modo da raggiungere complessivamente:
- il 75% della retribuzione mensile dal 1° al 10° giorno;
- il 100% della retribuzione mensile dal 11° al 180° giorno.
In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS del diritto dell'indennità di malattia per
carente o tardiva presentazione della documentazione giustificativa da parte del lavoratore,
la scuola ha diritto al rimborso sia delle anticipazioni fatte per conto dell'INPS sia di quanto
corrisposto a proprio carico dall'inizio della malattia.
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Art. 44 – Aspettativa per malattia
Nei confronti del dipendente ammalato o infortunato la conservazione del posto, fissata nel
periodo massimo di 180 giorni dal precedente Art. 43 parte seconda, sarà prolungata, a
richiesta documentata del dipendente, per un ulteriore periodo di aspettativa, senza
retribuzione, non superiore a mesi 6. Detto periodo di aspettativa per malattia non è
computabile ad alcun effetto.
Art. 45 – Infortunio sul lavoro
In presenza di infortunio sul lavoro, accertato come tale dall’INAIL, saranno conservati il
posto e l'anzianità a tutti gli effetti contrattuali fino alla guarigione clinica documentata dalla
necessaria certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'Istituto assicuratore.
In presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto
per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità
temporanea prevista dalla legge.
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto
affinché l'Istituto possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
La lavoratrice o il lavoratore sono altresì tenuti a consegnare, nel più breve tempo possibile,
la certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente. Alla lavoratrice ed al lavoratore
sarà riconosciuto per infortunio sul lavoro, a partire dal 1° giorno di assenza e fino al 180°
giorno, un trattamento assistenziale ad integrazione di quanto corrisposto dall'istituto
assicuratore fino al raggiungimento del 100% della normale retribuzione.
La corresponsione dell'integrazione è subordinata al riconoscimento dell'infortunio da parte
dell'ente assicuratore.
Per quanto concerne il trattamento economico dovuto per malattia professionale si rinvia
alle disposizioni di legge.
In caso di totale inabilità conseguente all’infortunio sul lavoro accertato dall’INAIL, si
applicherà la normativa vigente.
Art. 46 – Lavoratori affetti da patologie oncologiche
Ai sensi dell'articolo 18, comma 3 DLgs 81/15, i lavoratori affetti da patologie oncologiche,
per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di
terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità
sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto
delle esigenze individuali specifiche del dipendente.
Su richiesta del lavoratore, il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato
nuovamente in rapporto di lavoro a. tempo pieno. Restano in ogni caso salve disposizioni
più favorevoli per il prestatore di lavoro.
Art. 47 – Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento
sono riconosciuti 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito
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per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (Art. 26 L.
118/71 e Art. 10 DLgs 509/88). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui
all'Art. 43 parte seconda.
Art. 48 – Congedo matrimoniale
Il dipendente che contrae matrimonio ha diritto ad un permesso retribuito di 15 gg. di
calendario, non frazionabili in occasione dell'evento. Se il congedo matrimoniale si
sovrappone alle ferie, le stesse devono essere fruite in altro periodo.
La richiesta di congedo matrimoniale deve essere comunicata dal dipendente con almeno
10 gg. di anticipo.
Durante il congedo il lavoratore è considerato in servizio a tutti gli effetti, con diritto alla
normale retribuzione.
Art. 49 – Tutela della maternità e della paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela
e di sostegno della maternità e della paternità previste dal DLgs 151/01 e DLgs 80/15, a cui
si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente CCNL e stabilito nel
presente articolo. Alle lavoratrici madri in congedo di maternità dal lavoro spetta l'intera
retribuzione mensile nonché le indennità fisse e ricorrenti.
Art. 50 – Servizio militare
Per il periodo di richiamo alle armi, nonostante la sospensione del rapporto, al lavoratore
viene corrisposta una indennità pari alla sua ordinaria retribuzione secondo le modalità
definite dall'Art. 24 della L. 88/89.
Art. 51 – Aspettativa e permessi per cariche pubbliche elettive e sindacali
I lavoratori che sono eletti nel Parlamento nazionale o in assemblee regionali, ovvero siano
chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in
aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si
applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Durante
l'aspettativa continua a decorrere l'anzianità ai soli fini giuridici. I dipendenti che, nelle
condizioni di cui ai precedenti commi, non usufruiscono di aspettative, hanno diritto a
permessi retribuiti e non retribuiti secondo quanto previsto dalla vigenti normative di legge e
dal presente CCNL.
Art. 52 – Congedi per eventi e cause particolari
Il lavoratore o la lavoratrice possono richiedere, ai sensi e con le modalità previste dall'Art. 4
comma 2 della L. 53/00 e dal DLgs 278/00, un congedo per un periodo continuativo o
frazionato fino a 2 anni, per gravi motivi relativi alla situazione personale della propria
famiglia, dei soggetti di cui all'Art. 433 CC anche se non conviventi, nonché dei portatori di
handicap.
Art. 53 – Diritto allo studio
Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella
misura massima di centocinquanta ore annue individuali. I permessi di cui al comma 1 sono
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concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di formazione professionale, statali, paritarie, o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico. Le ore di cui al primo comma sono altresì riconosciute per la
frequenza di corsi universitari e post universitari, inerenti la mansione e la funzione svolta.
Nella concessione dei permessi di cui ai commi 1 e 2 vanno osservate, garantendo in ogni
caso le pari opportunità, le seguenti modalità:
- i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione
dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al comma 1, non dovranno superare 1/5 o frazione di 1/5
di tutto il personale della struttura scolastica;
- a parità di condizioni sono ammessi a frequentare le attività didattiche i dipendenti che non
abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso.
Il personale interessato ai corsi di cui al comma 2 ha diritto, salvo eccezionali ed
inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la
preparazione agli esami e non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
giorni festivi e di riposo settimanale. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al
comma 2 è tenuto a presentare idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla
frequenza alle scuole e ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. Ulteriori condizioni che
diano titolo a precedenza e le modalità di esercizio di questo diritto devono essere
concordate tra la rappresentanza sindacale e la direzione/presidenza di istituto. In sede di
contrattazione decentrata regionale potranno essere definite, ove necessario, ulteriori
modalità applicative e/o particolari per la partecipazione e la frequenza ai corsi di cui al
presente articolo ed ulteriori discipline per rispondere ad esigenze specifiche. Per quanto
non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'Art. 10 della L. 300/70 e alle
disposizioni di cui alla L. 53/00.
Art. 54 – Diritto alla crescita professionale
Al fine di consentire la crescita professionale del personale docente non fornito di specifica
abilitazione all'insegnamento viene garantita la possibilità di utilizzo di permessi retribuiti
nella misura di 67 ore per la partecipazione a corsi riservati per l'abilitazione.
Art. 55 – Permessi retribuiti
Il lavoratore ha diritto a fruire:
a) di permessi retribuiti per la partecipazione a prova di esame di regolari corsi di studio,
Art. 10, L. 300/70;
b) di permessi retribuiti fino ad un massimo di giorni 6 per ciascun anno scolastico per la
partecipazione a corsi di aggiornamento o per comprovati e seri motivi familiari anche se
autocertificati quali ad esempio: lutti, nascite, matrimoni, infortuni e ricoveri in ospedale che
riguardino il coniuge e i parenti del lavoratore entro il 2 grado in linea diretta ed in linea
collaterale, non più di 3 per evento salvo casi eccezionali; i permessi se non goduti
nell'anno, non sono recuperabili;
c) fino a 4 giorni per anno scolastico per documentate urgenti ed inderogabili esigenze. I
permessi di cui alla lettera c) saranno recuperati nell'anno scolastico.
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Art. 56 – Permessi non retribuiti
In caso di eccezionali motivi, presentati per iscritto, il lavoratore può usufruire di permessi
non retribuiti nel limite di 10 giorni nell'anno previa autorizzazione dell'istituto.
Tali permessi non sono computabili ad alcun effetto.
Il lavoratore ha diritto ad usufruire di permessi non retribuiti per la partecipazione a concorsi
limitatamente ai giorni delle prove ed a quelli strettamente necessari per il raggiungimento
della sede, se questa dista oltre 100 km da quella di lavoro.
Art. 57 – Permessi elettorali
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle
Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i
rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché, in occasione di referendum, i
rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad
assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a
tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.
Art. 58 – Aspettativa
Dopo un anno di servizio il lavoratore può chiedere un periodo di aspettativa senza
retribuzione fino ad un massimo di anni 1.
Tale periodo non è computabile ad alcun effetto.
Terminato tale periodo, al lavoratore non può essere concessa una nuova aspettativa se
non dopo che siano trascorsi 2 anni di servizio
TITOLO XIV
RELAZIONI SINDACALI
Art. 59 - (Il sistema di relazioni sindacali)
Le parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e
valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per favorire
la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l’efficacia dei servizi per la
formazione permanete e per mantenere e migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia degli
obiettivi prefissati.
Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di
confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria.
A tal fine, intendono valorizzare la Commissione Paritetica Nazionale, con il compito di
verificare, con attività di costante monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti
sulle Parti, anche attraverso l’interpretazione autentica del C.C.N.L. ovvero delle singole
clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche
e/o situazioni di rilievo. Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare
l’andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare
attenzione alle seguenti tematiche:
a) apprendistato, formazione, pari opportunità;
b) evoluzione del mercato e del lavoro;
c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;
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d) elaborare e adottare norme che la legge rinvia alla contrattazione collettiva;
e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello occupazione e la
tipologia del rapporto lavorativo.
Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti
redigono il regolamento per la Commissione.
La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni
nazionali firmatarie del presente contratto.
Art. 60 - (Procedure per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro)
Le Parti si impegnano a presentare la piattaforma per il CCNL di comparto in tempo utile e
comunque entro 5 mesi prima della scadenza naturale dello stesso. Entro il medesimo
termine la parte che ne abbia interesse deve disdettare il presente CCNL e deve presentare
alla controparte le proposte per un nuovo accordo, per consentire l'apertura delle trattative.
La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si
attua sulla base della valutazione delle convenienze ed opportunità, per consentire,
attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività degli Enti, anche per il
miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale o Aziendale ed ha la
durata massima di tre anni e comunque non oltre la scadenza del CCNL.
Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che potrà concernere
materia sia normativa che economica. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale,
nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione territoriale.
Le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, nelle rispettive articolazioni territoriali, possono
stipulare accordi decentrati di secondo livello, su base territoriale, anche per le materie
riguardanti:
qualifiche non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente
CCNL
trattamento economico
organizzazione e distribuzione dell'orario di lavoro
materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri
livelli di contrattazione, salvi i trattamenti di miglior favore verso i lavoratori.
La contrattazione decentrata deve tenere in debito conto le esigenze della realtà socio-
economica, con particolare attenzione al territorio a cui l’attività corsuale si riferisce
finalizzata a valutare adattamenti in ragione anche al miglioramento ed alla penetrazione
sull’utenza di benefici ottenibili.
Le modifiche possono essere effettuate sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio,
l’andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il
tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative e la necessità di
implementare nuove iniziative corsuali.
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DIRITTI SINDACALI
Art.61 – (Diritti e libertà sindacale)
Le Parti riconoscono la specifica tipicità e dimensioni delle Aziende del comparto. Nelle
Aziende/Enti o Istituti di ridotta dimensione operativa, che occupano fino a 15 dipendenti,
ove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di valenza generalizzata
previste dalla Legge 300/1970, i sindacati territoriali di categorie aderenti alle OO.SS.
firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio, comunicazioni di
interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.
Nelle anzidette aziende i sindacali stipulanti il presente CCNL possono nominare
congiuntamente un Delegato Aziendale con compiti di intervento presso il Datore di lavoro
per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l’ulteriore diritto di sottoscrivere,
assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la contrattazione collettiva di
secondo livello che sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima
di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti
delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula.
Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo ai
sensi di legge.
Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, si applica quanto previsto dai
seguenti commi nonché dagli articoli seguenti.
I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del
presente contratto. Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad
iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell’ambito delle associazioni sindacali
firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del disposto dall’art.19 Legge
300/1970.
Art. 62 – (Assemblea)
I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi nella sede in cui prestano la loro opera e nei
locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall’orario di lavoro nonché durante l’orario di
lavoro nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L’assemblea viene convocata dalle RSA/ RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del
presente CCNL.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un preavviso di almeno 7
giorni. La Direzione, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale preposta, informa i
lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo accessibile all’interno dell’istituto.
Art. 63 – (Permessi sindacali)
Permessi retribuiti. I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l’espletamento
del loro mandato, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 23 Legge 300/1970. Ha
diritto ai permessi almeno un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale. I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno
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per ciascun dipendente. Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma
deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 48 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative
sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 8 giorni all’anno.
Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione almeno
tre giorni prima dell’evento.
Art. 64 – (Affissioni)
Le OO.SS. hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 65 – (Trattenute per contributi sindacali)
Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, l'Ente gestore è tenuto ad
operare la trattenuta per contributi sindacali a fronte della lettera-delega firmata dal
lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle
rispettive OO SS. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato mediante
comunicazione scritta, indirizzata sia all'organizzazione sindacale competente, che all’Ente
datore di lavoro. La revoca ha effetto, ai fini del computo delle ritenute, a decorrere dal
primo mese successivo quello della data della comunicazione. Il contributo è determinato
sulla retribuzione in atto dal 1° settembre di ciascun anno scolastico per n. 12 mensilità con
esclusione della 13 mensilità. Il datore di lavoro che applica il presente contratto è tenuto a
versare le trattenute sindacali secondo le indicazioni presenti nella delega sindacale
consegnata dal lavoratore. In caso sia previsto il versamento attraverso convenzione INPS
per la riscossione, il datore di lavoro è tenuto alla indicazione del codice convenzione delle
dichiarazioni INPS periodiche. In caso di difficoltà operative al versamento tramite
convenzione INPS il datore di lavoro è tenuto ad avvisare la OS designato dal lavoratore
per consentire in ogni modo il versamento del contributo Sindacale. Il rispetto della
procedura indicata dal presente articolo è condizione al riconoscimento al datore di lavoro
che applichi il presente CCNL delle agevolazioni fiscali e contributive di legge.
Art.66 – (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori fra i dipendenti con
contratto a tempo indeterminato che prestino la propria attività nella singola Unità
Operativa. Per ciascuna Unità Operativa è individuato un rappresentante per la sicurezza
dei lavoratori. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, disciplinato da D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e su successive variazioni ed
integrazioni, le parti a solo titolo esemplificativo concordano sulle seguenti indicazioni:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel
rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al responsabile di
struttura le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi
congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi
incaricato;
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b) laddove il D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo da parte del responsabile di struttura di
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la consultazione si deve
svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; pertanto il responsabile di
struttura consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza su tutti quegli eventi per i
quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di
consultazione; la consultazione deve essere verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti,
devono essere riportate le osservazioni e le proposte del rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza. Inoltre il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla
designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di
valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione
nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione
di cui D.Lgs. n. 81/2008. Gli esiti delle attività di consultazione di cui sopra sono riportati in
apposito verbale sottoscritto dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
c) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la
documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché
quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli
infortuni e alle malattie professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di
vigilanza;
d) il responsabile di struttura, su istanza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, è
tenuto a fornire tutte le informazioni e la documentazione richiesta; il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e documentazione ricevute un
uso strettamente connesso alla sua funzione;
e) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione specifica
prevista; la formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve prevedere un
programma base, i contenuti della formazione sono quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; in
sede di organismo paritetico possono essere proposti percorsi formativi aggiuntivi in
considerazione di particolari esigenze. La formazione riguardante aggiornamento annuale
potrà essere eseguita frontale o F.A.D.
f) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste
dalla legge per le rappresentanze sindacali;
g) per l'espletamento dei compiti di cui al D Lgs 81/2008, rappresentanti per la sicurezza,
oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali.
Con successivo accordo, le parti si impegnano a verificare l’applicabilità delle disposizioni di
cui al presente articolo e a determinare eventuali integrazioni.
a - Ambiente, igiene e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro
convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, e dal D.M. 195/2024 e l’entrata in
vigore della legge n. 203 del 13 dicembre 2024 di sviluppare una cultura della prevenzione
e l’attivazione di programmi formativi , tecnologie innovative che trasformano la sicurezza in
opportunità di miglioramento e incentivazione della cultura della prevenzione. A tal fine, la
Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
- migliorare ed intensificare Fazione di orientamento degli Istituti, delle Commissioni
ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche
ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
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- predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando
anche l'esigenza di collegamento con la Federazione dei Professionisti e gli Organismi
Paritetici Territoriali - confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della
normativa nazionale e comunitaria sull'ambiente e la sicurezza.
b - Formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi:
- valorizzazione professionale delle risorse umane;
- aggiornamento professionale dei lavoratori anche attraverso i fondi interprofessionali;
- monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
- realizzazione di sinergie con con la Federazione dei Professionisti e gli Organismi
Paritetici Territoriali
c - Formazione e qualificazione professionale
Ha lo scopo di promuovere a livello centrale e locale, iniziative in materia di formazione e
qualificazione professionale degli operatori e degli utenti, anche in collaborazione con le
Istituzioni dell'Unione Europea, con le Regioni, con le Province e gli altri enti competenti
pubblici e privati.
d - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di
applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo,
all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
Art. 67 – (Ente Bilaterale e relativo finanziamento)
Le Parti stipulanti il presente C.C.N..L. ribadita la volontà di promuovere lo sviluppo degli
Enti bilaterali e di regolarne l’attività secondo i criteri ispirati alla ricerca del consenso e del
coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, per migliorare la gestione partecipativa del
presente contratto collettivo, concordano, di partecipare alle attività dell’ente bilaterale del
comparto, da costituire entro il 31 marzo 2026.
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione calcolata sull'imponibile
previdenziale del monte dei salari, di cui a carico delle aziende per il 50% ed a carico dei
lavoratori il restante 50%.
La suddetta quota è parte integrante dei costi connessi con l’applicazione del presente
CCNL, conseguentemente l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta
a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione (EDR) d'importo pari
alla quota a carico dei lavoratori di cui alla predetta tabella. Tale elemento andrà
denominato all’interno della busta paga con la seguente dicitura: “mancata adesione
all’Ente Bilaterale del contratto”.
Le Parti demandano all’Ente Bilaterale la gestione progettuale tesa a creare una rete di
supporto per l’erogazione di strumenti dedicati alla formazione ed all’aggiornamento
professionale. Tali servizi, pur considerando la oggettiva differenziazione dei fabbisogni
formativi tra le diverse categorie di lavoratori, dovrà fornire canali di accesso e moduli di
interesse per la totalità dei lavoratori inquadrati dal presente CCNL
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Art. 68 – (Fondo interprofessionale per la formazione continua)
Al fine di garantire una adeguata risposta ai fabbisogni formativi dei lavoratori le parti
stipulanti il presente CCNL esprimono la volontà di costituire e/o aderire ad un Fondo
Interprofessionale per la formazione continua in attuazione dell’art. 118 Legge 388/2000.
Nelle more di costituzione/adesione del Fondo e della sua operatività, il Fondo di pertinenza
sarà quello costituito già da Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro,
che i firmatari del presente C.C.N.L. individueranno di comune accordo.
TITOLO XV
COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE PER IL PERSONALE DOCENTE
Art. 69 – (Collaborazione Coordinata e Continuativa)
Le parti convengono che è consentito il ricorso ai contratti di lavoro atipico. Ed in particolare
del contratto di Collaborazione coordinata e continuativa per il personale docente con
professionalità individuabile dai titoli conseguiti e dall’esperienza lavorativa classificati nella
declaratoria “’area funzionale erogazione” del contratto. Trattasi di competenze classificate
dall’'Istat tra le attività di “professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione”
come individuate con la “nuova classificazione delle professioni CP2011”(livello 2.6).
L’attività di docenza verrà svolta in piena ed assoluta autonomia operativa con facoltà di
decidere come e quando svolgere le prestazioni oggetto del contratto di collaborazione,
conseguentemente escludendo ogni forma di subordinazione o di eterorganizzazione delle
prestazioni.
Tale tipologia di rapporto di lavoro, negli ultimi anni, ha trovato una vasta applicazione in
molti settori lavorativi, compresa la Pubblica Amministrazione, specialmente per le
prestazioni d'opera intellettuale (art. 2230 C.C)
Il corrispettivo non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti per ciascun settore di
attività, riferiti alle mansioni equiparabili a quelle svolte dai lavoratori subordinati.
Art. 70 – (Caratteristiche del rapporto e luogo di lavoro)
Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova:
a) la durata, determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
b) la descrizione della prestazione da svolgere;
c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di
pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
d) le forme di coordinamento del collaboratore al committente sulla esecuzione, anche
temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da
pregiudicarne l’autonomia nella esecuzione dell’obbligazione lavorativa o comportare
la eterorganizzazione della prestazione;;
e) le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore con
contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co.), fermo restando
quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
Il rapporto di lavoro si realizza con le caratteristiche della collaborazione coordinata e
continuativa e si basa sull’assegnazione da parte del committente di un programma da
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svolgere in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione e con l’inserimento del piano
formativo predisposto dal docente nell’organizzazione funzionale della scuola.
Art. 71 – (Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla
riservatezza)
Il docente collaboratore è libero di assumere altri incarichi d’insegnamento o svolgere altra
attività lavorativa, con l’esclusione di situazioni d’incompatibilità, purché non sia in diretta
concorrenza con l’attività svolta dal proprio committente.
Restano in ogni caso fermi i limiti orari settimanali di svolgimento complessivo delle attività
di lavoro subordinato, come delineati dalla normativa vigente ed in particolare dal d.lgs 66
del 2003 in 48h medie settimanali di lavoro subordinato e 11 ore continuative di riposo
giornaliero.
Art. 72 – (Qualifiche e mansioni del docente)
a) La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione
della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei
giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità.
b) L’attività d’insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma soprattutto
da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e regionali alle quali andrebbe a
sovrapporsi, in modo pedissequo, qualsiasi intervento inerente del capo d'istituto. Infatti, le
prescrizioni e gli adempimenti, in larga misura, scaturiscono da esigenze e comportamenti
connaturali a tale attività, quindi di diritto oggettivo , indipendentemente dalla natura del
rapporto di lavoro instaurato con l’ente gestore della scuola.
Ciò non impedisce, comunque, al dirigente scolastico, senza timore di alterare il rapporto di
collaborazione, di poter controllare in itinere l’operato del docente, eventualmente anche
intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito dell’azione didattica, purché
ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione esclusivamente del controllo
sull’adempimento contrattuale e con lo spirito della collaborazione, senza mai ricorrere
all’imposizione d’autorità.
c) I docenti, oltre a svolgere la docenza, espletano le altre attività connesse alla loro
funzione, tenuto conto degli impegni inerenti alla natura dell'attività didattica e della
necessaria partecipazione al governo della comunità scolastica. (art. 395 T.U. d.lgs 297 del
1994).
In sintesi:
- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Istituzione, deliberate dai
competenti Organi;
- partecipano ai lavori delle commissioni d’esame in cui siano stati nominati.
Il docente collaboratore, quindi, svolge tutte quelle mansioni collaterali all’insegnamento,
che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente "professionista", come ad
esempio:
- relazioni didattiche, preventive e consuntive dell'anno accademico;
- corretta tenuta dei registri personali;
- correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;
- scelta di eventuali sussidi didattici;
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- preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;
- partecipazione alle commissioni d'esame nelle tre sessioni;
Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organismi di
governo dell'Istituzione (dipartimenti, scuole, ecc.), anche per quanto riguarda la
programmazione didattica e l’organizzazione dell’anno accademico, delle attività curricolari,
extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni.
Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter assumere
l’incarico d’insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della scuola legalmente
riconosciuta o accreditata e del conseguente livello di responsabilità, che egli assume nei
confronti della legge e delle istituzioni in quanto incaricato di pubblico servizio.
Art. 73 – (Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell’attività didattica)
a) I turni di attività, derivanti dall’orario settimanale per l’avvicendamento delle lezioni,
vengono stabiliti dal Consiglio Accademico in base a esigenze e considerazioni di
carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli insegnanti e dell’organizzazione
della scuola.
b) Ogni variazione d’orario da parte del docente collaboratore è ammessa, purché sia
concordata con i colleghi e non comporti interruzione o disservizio al regolare
svolgimento dell’attività scolastica, in sintonia con gli impegni contrattuali.
Art. 74 – (Compensi)
Con riferimento alle disposizioni vigenti le parti sindacali convengono che il compenso da
corrispondere al personale docente con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa, tenendo conto del concetto di qualità e quantità, non può essere comunque
inferiore alle retribuzioni minime previste per il docente subordinato per cui le voci retributive
vengono conglobate come segue:
Categoria Compenso Orario Euro
Assistenti Tutor 16,00
Ricercatori 16,50
Docenti 30,00
Art. 75 – (Durata dell’ora di lezione e relativo compenso base)
L'unità per la valutazione del tempo impiegato è l'ora solare di sessanta minuti. Lezioni di
durata inferiore sono compensate in proporzione.
Art. 76 – (Assenza per malattia - gravidanza - infortunio)
La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del
rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo. Salva
diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio la sospensione
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del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla
scadenza. Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae
per un periodo superiore alla metà della durata stabilita nel contratto, quando essa sia
determinata.
Per il trattamento economico riconosciuto al collaboratore, in caso di degenza ospedaliera
per malattia si rinvia al D.M. 12 gennaio 2001 e successive modificazioni.
È inoltre prevista la corresponsione di una indennità giornaliera di malattia a carico
dell’INPS entro il limite massimo di giorni pari ad un sesto della durata complessiva del
rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni.
In caso di infortunio o malattia professionale si rinvia al D.Lgs. 38/2000 e successive
modificazioni.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta
giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Per il trattamento
economico riconosciuto nel periodo di maternità si rinvia a quanto disposto dalla L.449/1997
e successive modificazioni.
A detti lavoratori, che abbiano titolo all’indennità di maternità (anche nei casi di adozione o
di ingresso in famiglia), e che fruiscano del congedo parentale, è corrisposto il trattamento
economico previsto dalla normativa vigente.
Art. 77 – (Assenza del collaboratore)
a) In caso di assenza, il docente collaboratore non è tenuto alla relativa giustificazione, ma
deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro collega, scelto nell’ambito della
scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui affidato ed il completo svolgimento
della programmazione.
b) Il ricorso al supplente deve esplicarsi nei limiti della eventualità e non della consuetudine;
inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della scuola per i
provvedimenti di competenza, in quanto necessari.
c) L’assenza prolungata oltre i quindici giorni del titolare, anche se supplito, può costituire
elemento sufficiente per la decadenza dell’incarico ed il conseguente recesso ipso iure
(senza preavviso) del contratto di collaborazione da parte del committente.
Art. 78 – (Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)
Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque non
addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere recuperate
prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell’anno scolastico in
corso.
Art. 79 – (Durata del contratto individuale di collaborazione)
Il contratto individuale di collaborazione è a termine e deve indicare la data di inizio e fine
rapporto. Solo eccezionalmente può avere durata inferiore a trenta giorni.
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Art. 80 – (Rinnovo del contratto di collaborazione)
Il contratto individuale può essere rinnovato mediante opportuni accordi sottoscritti dalle
parti interessate
Art. 81 – (Procedura: forma e contenuto del contratto)
Il "contratto" - ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. - rappresenta l'atto formale di una
comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo raggiunto
mediante un’opportuna, quanto necessaria, pattuizione.
Il contratto individuale di collaborazione deve essere stipulato in forma scritta e deve
contenere le informazioni previste dalla normativa vigente e dal presente CCNL. Il
collaboratore è tenuto, prima di iniziare l’attività, a formalizzare l’apertura della propria
posizione INPS mediante l’invio dell’apposito modello alla sede territoriale dell’Istituto di
Previdenza e a fornire le dichiarazioni e la documentazione di rito previsti dalla legge.
Art. 82 – (Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per
inadempienza e penalità)
a) Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i quali il
docente si impegna a fornire la propria prestazione fino al compimento del programma
assegnato, è consentita allo stesso la facoltà di recesso in corso d'opera , con l'impegno,
comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituzione in tempo utile (almeno
quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività
didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico,
senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni)
secondo le previsioni dell'art. n. 2237 c.c.
Sotto il profilo della correttezza nell'adempimento dell'obbligazione assunta da parte del
collaboratore, le parti contraenti sottoscrittrici del presente contratto collettivo, intendono
nuovamente sottolineare l'importanza che riveste, ai fini del conseguimento dell'obiettivo
dedotto in ciascun contratto individuale, la continuità della presenza del docente, si che –
come già sottolineato all'art. 11, lett. b) – il ricorso ad eventuali supplenze deve essere
contenuto nei limiti dell’eventualità e non della consuetudine. Le parti contraenti, inoltre,
richiamano l'attenzione sulla necessità che la presenza e l'apporto del collaboratore siano
garantiti non solo in relazione all’attività didattica vera e propria, ma altresì in occasione dei
periodici incontri degli Organismi istituzionali, così come per gli altri adempimenti propri di
ogni docente professionista, rilevando che la mancata partecipazione a tali importanti fasi
dell'attività didattica (necessarie per il raggiungimento del programma) può configurarsi
come grave inadempienza contrattuale da parte del collaboratore.
b) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso ipso iure con
salvezza di ogni eventuale danno (art. 1453, tenuto conto dell’art. 1455 c.c.).
c) Le spese di registrazione sono a carico della parte inadempiente.
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Art. 83 – (Trattamento di previdenza e assistenza)
I collaboratori sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti, per la maternità, per la malattia con ricovero ospedaliero e
infortunio; inoltre, beneficiano delle prestazioni a sostegno del reddito erogate dagli istituti
previdenziali secondo le leggi vigenti.
Art. 84 – (Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)
a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria
INAIL viene assicurato contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i
provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 -
art. 5).
b) E’ facoltà delle parti interessate accordarsi sull’opportunità di sottoscrivere una polizza di
assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti (malattia, ecc.).
c) Come previsto dalle norme al collaboratore è addebitato un terzo del premio
assicurativo.
Art. 85 – (Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)
Il committente è sostituto d’imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e
previdenziali di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore entro il 28 febbraio di ogni
anno.
I compensi corrisposti ai collaboratori sono assimilati a quello di lavoro dipendente.
I dati fiscali, previdenziali ed assicurativi sono registrati sul libro unico del lavoro; il
collaboratore ha diritto alla consegna della busta paga al momento dell'erogazione dei
compensi.
A richiesta, il collaboratore ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio con le
indicazioni prescritte.
Art. 86 – (Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)
a) In caso di controversia, è facoltà delle parti esperire il tentativo di conciliazione, secondo
la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.
b) All’occorrenza, viene istituita, con apposito verbale, una commissione paritetica di
arbitrato (costituita da tre membri: un rappresentante per i committenti, uno per i
collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia per
l’interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale sia per il tentativo di
conciliazione.
c) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l’eventuale
rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.
Art. 87 – (Foro competente - Rinvio)
Le parti stipulanti eleggono il Foro di Roma per ogni controversia dovesse insorgere circa
l’esecuzione, l’interpretazione o la cessazione del presente contratto. Per quanto non
previsto nel presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nella legge 20 maggio
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1970 n. 300, nella legge 15 luglio 1966 n. 604, nel D. Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 e nelle altre
leggi sul lavoro, in particolare nella legge 11 maggio 1990 n. 108, agli artt. 2067 e segg. e
agli artt. 2094 e segg. C.C. Si reputa opportuno richiamare anche la Carta Sociale Europea,
adottata a Torino il 18 ottobre 1961 e ratificata con legge 3 luglio 1965 n. 929.
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Allegato 1
TABELLA "A"
RETRIBUZIONE CONTRATTI SUBORDINATI
QUALIFICA
RETRIBUZIONE MENSILE/ORARIA
Euro
ORARIO
ORDINARIO
MENSILE
I Livello
Operai MENSILE € 1.350,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
II Livello
Impiegato d’ordine MENSILE € 1.400,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
III Livello
Impiegato di concetto MENSILE € 1.500,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
IV Livello
Coordinatori servizi amministrativi MENSILE € 1.900,00 173 (4.33x40)ore
sett.li
V Livello
Assistenti tutor MENSILE € 1.640,00 165 (4,33x38)ore
sett.li
VI Livello
Ricercatori MENSILE € 1.700,00 165 (4,33x38)ore
sett.li
VII Livello
Docenti
MENSILE € 2.390,00
108 (4,33x25)ore
sett.li
VIII Livello
Responsabile attività didattiche e di ricerca MENSILE € 2.800,00 165 (4.33x38)ore
sett.li
IX Livello
Dirigenti (direttori) scuole, dipartimenti e
presidi di facoltà
MENSILE € 3.000,00 165 (4.33x38)ore
sett.li
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DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti si danno atto e si impegnano ad incontrarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del
contratto o su richiesta delle parti, per verificare l’applicazione del contratto stesso e su
eventuali problemi interpretativi, nonché per eventuali adeguamenti rispetto all’evoluzione
delle norme di legge, con particolare riferimento alla legge 92/2012.La validità del presente
contratto è subordinata esclusivamente alla iscrizione delle parti interessate ad una delle
Associazioni e/o Sindacati su elencati. Altre Associazioni di Categoria e/o OO.SS.
interessate, possono successivamente sottoscrivere "per adesione” il presente CCNL ai
sensi dell’art. 1332 C.C.
CONTRATTO C OLLETTIVO N AZIONALE DI LAVORO - da valere in tutto il territorio nazionale
Italiano, dalla stipula al 31 agosto 2028, per il personale delle scuole/istituti aderenti ad una
delle Associazioni di categoria firmatarie. Il presente CCNL si compone di n. 87 articoli -
comprensivi di n. 1 allegato parte integrante del CCNL stesso.
Le delegazioni trattanti indicano, la Parte firmataria, la Confal Federazione Scuola nella
persona del Segretario Generale Prof. Raffaele Di Lecce a trasmettere il testo contrattuale
al CNEL, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Letto, accettato e sottoscritto
FIINSEI - Il Rappresentante legale
Giovanni PREVIDE PRATO ______________________________
CONFIMPRESEITALIA - Il Rappresentante legale
Guido D’AMICO ______________________________
CIU-UNIONQUADRI - Il Rappresentante legale
Gabriella ANCORA ______________________________
CONFAL Federazione Scuola - Il Rappresentante legale
Raffaele DI LECCE ______________________________
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ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE
FIINSEI - Federazione Italiana Istituti non Statali di Educazione ed Istruzione
Via Don Bosco 21 - 20139 Milano Tel. 0245480749
E-mail: info@fiinsei.it pec: fiinsei@legalmail.it
CIU-UNIONQUADRI Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali
Piazza Delle Muse , 8 00197 Roma Tel. 063611683
E-mail: segreteria@ciuonline.it pec: segreteriaciu@pec.it
CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA
Via Giovanni Della Rocca 31 80041 Boscoreale (NA)–tel-fax 08119350460 –
E-mail: info@confalfederazionescuola.it pec: federazionescuola.confal@pec.it